AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1996.149
Data decisione, Autorità: 14.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00149
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 4 settembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________ , già in __________ ora in __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 settembre 1996 di __________ __________ contro la sentenza emanata il 4 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 ottobre 1995 di __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre 1989 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1938) e __________ nata __________ (1944). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice la figlia __________ (1970) è stata affidata al padre, che si è impegnato a stanziare alla ex moglie una rendita di indigenza di fr. 1’900.– mensili indicizzati (doc. A). __________ __________ si è risposato nel 1993 con la cittadina __________ __________ __________ e __________ è nata nel __________ 1995 __________. Dopo le scuole dell’obbligo, __________ __________ ha frequentato il liceo per un anno, ha soggiornato all’estero per studiare le lingue (6 mesi in __________, 3 mesi in ) e ha lavorato presso la libreria “ ” di . A 19 anni essa ha cominciato a frequentare il __________ __________ per le __________ __________ () di __________, sezione arti decorative, dove si è diplomata nel giugno 1993, iscrivendosi poi nell’autunno 1993 all’Accademia di __________ __________ di __________ (doc. B). I suoi rapporti con il padre si sono guastati progressivamente dopo il secondo matrimonio di quest’ultimo e dal 1° aprile 1994 essa vive a __________. __________ __________ è stato __________ della __________ __________ di __________ fino al 31 ottobre 1995, quando ha beneficiato del pensionamento anticipato. Il 25 novembre 1995 egli si è trasferito con la nuova famiglia nelle __________, a __________. __________ __________ ha contribuito al mantenimento della figlia maggiorenne fino al luglio 1995.
B. Con istanza del 4 settembre 1995 __________ __________ ha convenuto il padre davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna, chiedendo un contributo alimentare di fr. 2’400.– mensili, da indicizzare, dall’agosto 1995 fino alla conclusione del ciclo di studio, ma almeno fino al mese di ottobre 1997. Essa ha inoltre postulato, in via supercautelare, il versamento di tale importo durante la causa e il deposito presso un istituto bancario di una garanzia di fr. 64’800.–. Alla discussione del 29 settembre 1996 __________ __________ si è opposto all’istanza, di cui ha chiesto il rigetto. In quella stessa occasione ha versato alla figlia l’importo di fr. 3’000.–.
C. Con decreto cautelare del 23 novembre 1995 il Pretore ha fatto obbligo a __________ __________ di versare mensilmente alla figlia un contributo alimentare di fr. 2’252.40 da agosto a ottobre 1995, ridotto a fr. 2’070.– dal 1° novembre 1995 e a fr. 1’750.– durante i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1995. L’11 dicembre 1995 __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 13 dicembre 1995 il Pretore, accertato il trasferimento del convenuto nelle __________ e su istanza della controparte, ha ordinato alla __________ __________ di trattenere mensilmente dalle prestazioni dovute a __________ __________ l’importo di fr. 2’070.– e di versarlo direttamente all’istante.
D. Esperita l’istruttoria, le parti hanno partecipato al dibattimento finale l’11 luglio 1996, producendo i rispettivi riassunti scritti. L’istante ha sostanzialmente confermato le sue domande di giudizio, chiedendo altresì che fosse ordinato alla __________ __________ di trattenere mensilmente fr. 2’400.– da versarle direttamente. __________ __________ ha concluso per la reiezione dell’istanza.
E. Statuendo il 4 settembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato __________ __________ al pagamento di un contributo alimentare di fr. 1’950.– mensili dall’agosto 1995 all’ottobre 1996, ridotto a fr. 1’300.– dal 1° novembre 1996 all’ottobre 1997. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per tre decimi a carico dell’istante (e in sua vece a carico dello Stato) e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 800.– di ripetibili ridotte.
F. Il 16 settembre 1996 __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello in cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la sua istanza del 4 settembre 1995. Nelle osservazioni 3 ottobre 1996 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame e con appello adesivo postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Considerando
in diritto: 1. Le parti hanno prodotto entrambe documenti nuovi in appello. I documenti presentati per la prima volta in appello non sono tuttavia ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). La portata di tale precetto è comunque mitigata quando l’azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne. In simili casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che assume l’obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 316 n. 46; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132, pag. 446 in fondo). In concreto i documenti prodotti non possono pertanto essere considerati per definire il fabbisogno dell’istan-te, ormai maggiorenne, né per rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o il fabbisogno del padre rispetto a quanto accertato dal Pretore.
I. Sull’appello principale
Il primo giudice ha calcolato in fr. 1’950.– mensili il fabbisogno medio della figlia (fr. 2’115.50 mensili durante i semestri scolastici e fr. 1’755.50 durante i mesi estivi), accertando che il convenuto ha percepito fino al mese di ottobre 1996 uno stipendio netto di fr. 12’000.–, ridotto in seguito a fr. 6’268.–. Nelle circostanze descritte egli ha imposto al convenuto di partecipare al mantenimento della figlia con un contributo alimentare di fr. 1’950.– mensili fino all’ottobre 1996 e di fr. 1’300.– dal 1° novembre 1996, poiché la somma a sua disposizione dopo aver dedotto dalla rendita del secondo pilastro il contributo per la figlia e quello per l’ex moglie gli garantisce ancora un appropriato tenore di vita nelle __________.
L’art. 285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso. Il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni – sulla base del minimo di esistenza del diritto esecutivo (I CCA, sentenza del 21 marzo 1995 in re G. c. G.). La corresponsione di un contributo al maggiorenne è comunque subordinata alla situazione sociale e alla capacità finanziaria dei genitori (Hegnauer, op. cit., nota 49 e 50 ad art. 285 CC). La capacità contributiva dipende in primo luogo dal reddito e, sussidiariamente, dalla sostanza (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, art. 53 segg. ad art. 285 CC). Al genitore deve in ogni modo rimanere, una volta dedotto l’eventuale contributo al figlio maggiorenne, il fabbisogno minimo con un margine del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128, pag. 27; Forni, op. cit., pag. 441). La rendita può infine essere adeguata al rincaro nella misura in cui lo sarà anche il reddito del debitore (DTF 115 II 312 consid. 1).
L’appellante contesta l’ammontare del contributo a suo favore, adducendo che il reddito computato al padre sarebbe in manifesto contrasto con quanto emerge dal rendiconto finale sulla sua situazione pensionistica (doc. 2). Il Pretore, sulla base delle dichiarazioni del convenuto, avrebbe infatti fissato dal mese di novembre 1996 la sua rendita in fr. 6’268.– mensili, mentre secondo detto documento la rendita dovrebbe ammontare ad almeno fr. 7’935.–.
Il reddito percepito dal convenuto fino al mese di ottobre 1995 (fr. 12’000.–) e di lì fino all’ottobre 1996 (fr. 10’555.–) è pacifico; resta da stabilire quale sia il reddito dopo il novembre 1996. Il convenuto non si è presentato all’interrogatorio formale, limitandosi a far inviare dal proprio legale una lettera alla Pretura (il 7 giugno 1996) in cui illustra la sua situazione finanziaria. Ora, l’affermazione contenuta in tale lettera, secondo cui egli avrebbe rinunciato alla rendita-ponte di fr. 20’000.– annui in seguito ad accordi con la sua ex datrice di lavoro e disporrebbe solo di un reddito annuo di fr. 75’216.– non ha valore probatorio, trattandosi di una mera dichiarazione di parte. Vista la divergenza tra tale affermazione e il calcolo della pensione prodotto agli atti (doc. 2), dalla quale emerge un reddito del convenuto di fr. 7’934.– mensili dopo il 1° novembre 1996, non vi è motivo per ammettere una riduzione del reddito determinante. Del resto al momento del pensionamento, nel novembre 1995, il convenuto disponeva di una sostanza non indifferente (documenti richiamati), composta di un’abitazione a __________, con un valore di stima di fr. 145’272.–, di un’assicurazione “terzo pilastro” per fr. 10’958.–, di un conto di risparmio presso il __________ __________ per fr. 468.–, di titoli valutati fr. 66’789.– e di un conto corrente postale con un saldo di fr. 18’491.26. La censura dell’appellante è quindi provvista di buon diritto, nel senso che il reddito determinante del convenuto deve essere stabilito in fr. 7’935.– mensili dal 1° novembre 1996.
L’istante sostiene che il suo fabbisogno minimo non è di fr. 2’115.50, come calcolato dal primo giudice, bensì di fr. 2’397.40 mensili. L’argomentazione è parzialmente fondata. Come si è detto, dopo la maggiore età dei figli le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo – ritenute da questa Camera un buon punto di riferimento per determinare i contributi a favore di minorenni – non sono più applicabili. Il fabbisogno dell’appellante va determinato quindi in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, ossia fr. 1’025.– quale minimo di base per persone sole (comprensivo delle spese di elettricità e di telefono: Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). A tale somma vanno aggiunti i costi dell’alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione. Se si considera che l’appellante paga fr. 735.– mensili per l’alloggio a , fr. 142.– per il premio della cassa malati, ha fr. 500.– di spese professionali (trasporto fr. 300.– per la tratta __________ - e rientro quattro giorni la settimana senza supplemento EC, oltre fr. 200.– stimati per l’acquisto di materiale scolastico), si ottiene un totale di fr. 2’400.– arrotondati. Ritenuto che durante i mesi da luglio a ottobre l’istante non frequenta l’accademia ed è quindi giustificata la deduzione dal fabbisogno della posta relativa alle spese di trasferta, il suo fabbisogno medio mensile ammonta a fr. 2’300.–.
Al dibattimento finale dell’11 luglio 1996 l’istante ha chiesto che, in consonanza con quanto decretato dal Pretore in sede cautelare, la somma corrispondente al contributo di mantenimento fosse trattenuta presso la __________ __________ e le fosse riversata direttamente (art. 291 CC). L’emanazione di una diffida ai debitori è retta dalle norme sulla procedura contenziosa di camera di consiglio (I CCA, sentenza del 26 novembre 1996 nella causa __________. c. __________.), di modo che il convenuto avrebbe potuto esprimersi – se appena lo avesse voluto – seduta stante, al dibattimento finale. Che egli abbia semplicemente rinviato al suo riassunto scritto non significa che egli sia stato impedito di esprimersi. Resta il fatto che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di trattenuta, riproposta ora con l’appello. Tale omissione del Pretore integra un titolo di revisione secondo l’art. 340 lett. a CPC, che – giustamente – l’istante fa valere con appello (art. 341 cpv. 1 CPC). Il convenuto e appellante adesivo, da parte sua, si è potuto esprimere sul motivo di revisione e sui presupposti della diffida con le osservazioni all’appello (pag. 7), ciò che consente alla Camera di statuire in luogo e vece del Pretore (art. 344 CPC). Ora, la diffida ai debitori è una misura assai incisiva (Hegnauer, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC), che deve essere giustificata dagli inconvenienti causati al figlio dall’ inadempienza del debitore. Nel caso concreto il convenuto non contesta di aver versato in qualche occasione il contributo alimentare con “un leggero ritardo”, imputando tale situazione alle difficoltà finanziarie in cui si trova, che tuttavia non pretende superate (osservazioni all’appello, pag. 7 in fine). In condizioni del genere è verosimile il verificarsi di nuovi ritardi nell'adempimento dell’obbligo alimentare, ciò che – in accoglimento dell'appello – giustifica l’adozione dell’art. 291 CC.
II. Sull’appello adesivo
Il Pretore ha ritenuto che l’istante ha diritto a un contributo di mantenimento per la durata degli studi artistici intrapresi all’Ac-cademia di __________ __________ di , poiché l’attuale art. 277 cpv. 2 CC (in vigore dal 1° gennaio 1996) conferisce il diritto al mantenimento dopo la maggiore età durante una formazione appropriata. Nel caso concreto, dopo aver premesso che il diploma conseguito al Centro scolastico per le __________ __________ () permette un inserimento professionale, il Pretore ha ritenuto che la formazione intrapresa __________ di __________ è appropriata, tenuto conto anche dell’impegno dimostrato dalla studente, dal fatto che il ciclo di studi sarà terminato nei tempi normali (quattro anni) e della disponibilità economica del padre. L’appellante adesivo contesta tale conclusione, ribadendo che la figlia ha terminato la propria formazione professionale nel giugno 1993, quando ha conseguito il diploma in arti decorative presso la __________ __________ __________ (__________) del __________ (doc. 1).
L’obbligo di mantenimento sussiste quand’anche il figlio abbia scelto il proprio indirizzo formativo dopo la maggiore età e non è precluso da eventuali brevi periodi di riflessione o da insuccessi scolastici, sempre che lo studente dimostri impegno, diligenza e volontà di apprendimento (Forni, op. cit., pag. 439 seg.). L’art. 277 cpv. 2 CC non garantisce invece una seconda formazione professionale (Forni, op. cit., pag. 435 segg.). Tra le altre circostanze che influiscono sullo stanziamento di un contributo, oltre alla situazione finanziaria dei genitori, va considerata la natura personale dei rapporti con il figlio, il quale deve non solo dar prova di zelo e applicazione negli studi, ma deve evitare anche che il legame con i genitori si incrini. Il figlio, in particolare, non deve sottrarsi ingiustificatamente a ogni relazione con i genitori; non gli è impedito, in ogni caso, di lasciare la dimora famigliare ove sorgano tensioni dovute a visioni diverse della realtà (Forni, op. cit, pag. 443 segg. con rinvii alla giurisprudenza).
Il convenuto non ha contestato alla discussione del 29 settembre 1995 di aver continuato a versare un contributo alimentare anche nei due anni successivi alla conclusione degli studi al __________, avvenuta nel giugno 1993 (doc. 1), per consentire alla figlia di trovare un’occupazione. Il ritardo con cui l’istante ha ripreso gli studi (19 anni) e con cui terminerà l’accademia (27 anni) non può d’altra parte esserle imputato sfavorevolmente: il periodo di riflessione che l’appellante si è concessa – sfruttandolo peraltro con corsi di studio – è concomitante al divorzio dei genitori, a problemi di salute (depressione e anoressia: interrogatorio formale del 23 gennaio 1996) e a una situazione familiare difficile (tossicodipendenza della sorella); essa ha poi dimostrato diligenza, dedizione e continuità per gli studi intrapresi. Né in corso di istruttoria sono emersi elementi che le attribuiscano una colpa esclusiva per il deterioramento dei rapporti con il convenuto, riconducibile a difficoltà di convivenza con la giovane moglie del padre (deposizione __________, verbale 9 ottobre 1995). L’istante adempie pertanto i requisiti per beneficiare oltre la maggiore età di un contributo a mente dell’art. 277 cpv. 2 CC. In tali circostanze, trattandosi di una prima formazione, può rimanere aperto il quesito di sapere se il padre potesse unilateralmente interrompere i pagamenti durante la formazione __________ di __________.
Il reddito mensile del convenuto è ammontato a fr. 12’000.– fino al 31 ottobre 1995, a fr. 10’555.– dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996 ed è infine di fr. 7’935.– dal 1° novembre 1996. La metà di eccedenza disponibile per il marito sarebbe quindi di fr. 2’187.50 dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996 e di fr. 877.50 dal 1° novembre 1996. Gli obblighi di mantenimento verso un figlio, anche maggiorenne, rientrano nel fabbisogno del genitore obbligato al mantenimento (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 57 ad art. 163, n. 13 ad art. 173 CC). Se a ciò si aggiunge che un coniuge ha il dovere di assistere l’altro nell’adempimento dei suoi oneri di mantenimento vero un ex coniuge o verso i figli (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 79 II 140/141; SJ 114 [1992] pag. 133, consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 41 ad art. 159 CC), se ne conclude che l’eccedenza familiare deve servire in primo luogo al versamento del contributo alimentare verso la figlia maggiorenne. Tale obbligo decade del resto alla fine dell’ottobre 1997 e il sacrificio richiesto al genitore obbligato e al suo coniuge non è quindi di durata eccessiva. Tenuto conto per il padre di un fabbisogno familiare di fr. 6’180.– e per la figlia di uno di fr. 2’300.– si giustifica di attribuire all’istante un contributo di fr. 2’300.– mensili fino al 31 ottobre 1996. Dal 1° novembre 1996, per contro, l’importo che può essere erogato alla figlia è di fr. 1’755.– (reddito di fr. 7’935.– meno il fabbisogno di fr. 6’180.–). Non si giustifica invece l’indicizzazione del contributo, sia per la durata limitata dell’onere di mantenimento sia perché si ignora se e in quale misura la rendita del convenuto (secondo pilastro) beneficia di adeguamenti al rincaro.
In conclusione, l’appello principale deve essere accolto entro i predetti limiti e quello adesivo respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1.1 L’istanza 11 luglio 1996 è accolta e alla __________ __________, via __________ __________, __________, è fatto ordine di trattenere mensilmente sulle prestazioni versate al __________. __________ , __________ (), l’importo mensile di fr. 1’755.– e di versarli direttamente a __________ __________, via __________, __________, con l’avvertenza che il versamento di tale somma direttamente a __________ __________ non avrà effetto liberatorio per la __________ __________.
Per il rimanente la sentenza impugnata è confermata.
II. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per metà a carico dell’appellante (e per essa a carico dello Stato) e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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