AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.147
Data decisione, Autorità: 29.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00084 11.96.00147
Lugano 29 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________ (____________________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (azione di divorzio), promossa con petizione del 17 novembre 1988 da
__________, nata , __________ - (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
19 febbraio 1993 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’appello del 13 settembre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 luglio 1996 dal medesimo Pretore;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 15 ottobre 1996 da __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1955), cittadino colombiano, e __________ __________ (1955) si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dal loro matrimonio è nato un figlio, __________, il __________ __________ 1985. Il 20 maggio 1986 il marito ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, in particolare l’affidamento del figlio __________ alla madre, riservato il suo diritto di visita. Con decreto cautelare dell’11 giugno 1986 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha affidato il figlio alla madre e ha fissato in un pomeriggio ogni settimana (di regola il sabato) il diritto di visita del padre, obbligato a consegnare alla moglie i propri documenti d’identità.
B. Il 7 gennaio 1987 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione. L’11 marzo 1987 il marito ha postulato l’adozione di misure provvisionali, in specie la conferma delle misure adottate l’11 giugno 1986. All’udienza dell’11 marzo 1987 i coniugi si sono accordati nel senso di attribuire __________ alla madre di fissare il diritto di visita in un pomeriggio ogni settimana, con l’obbligo per il padre di consegnare il proprio passaporto alla baby-sitter. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 aprile 1987.
C. Il 12 giugno 1987, durante l’esercizio del diritto di visita, __________ __________ __________ ha rapito il figlio ed è partito all’estero. Dopo lunghe ricerche __________ è stato ritrovato il 4 marzo 1988 negli Stati Uniti e la madre lo ha riportato in Svizzera. Il 13 marzo 1988 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, tra cui la soppressione del diritto di visita del padre, che è stata accolta inaudita parte dal Pretore il giorno successivo. Dopo che con decreto cautelare del 20 aprile 1989 il Pretore ha confermato la soppressione del diritto di visita del padre, con sentenza del 2 agosto 1989 la
I Camera civile del Tribunale di appello, accogliendo parzialmente un appello di __________ __________ __________, ha fissato in un pomeriggio ogni mese tale diritto, ha designato a __________ un curatore con l’incarico di seguire l’esercizio del diritto medesimo e ha obbligato il padre a consegnare al curatore il proprio passaporto durante le sue visite (inc. /). Un ricorso per diritto pubblico presentato da __________ __________ è stato respinto dal Tribunale federale il 7 novembre 1989.
D. Dopo la reiezione di due istanze provvisionali presentate il
15 novembre 1989 e 21 marzo 1990, tendenti alla soppressione del diritto di visita, il 30 gennaio 1991 la madre ha nuovamente chiesto la medesima misura, ribadita con istanza del 19 febbraio 1993. Il 20 luglio 1994 si è tenuta la discussione finale delle due ultime istanze e con decreto cautelare del 5 settembre 1994 il Pretore le ha respinte entrambe. Insorta contro tale decreto con un appello del 21 settembre 1994, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere le sue istanze del 30 gennaio 1991 e 19 febbraio 1993. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 1994 __________ __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato (inc. ..__________).
E. Nel frattempo, il 17 novembre 1988 __________ __________ ha chiesto il divorzio e l’affidamento del figlio, senza diritto di visita per il padre. Nella sua risposta del 13 febbraio 1989 __________ __________ __________ non si è opposto al divorzio e all’affidamento del figlio alla madre, ma ha rivendicato il proprio diritto di visita. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni, l’attrice ribadendo la sua opposizione al diritto di visita.
F. Ultimata l’istruttoria, nel corso della quale il dott. __________ __________ ha rilasciato il 20 febbraio 1995 un referto peritale, ogni parti ha presentato un memoriale scritto. Nelle sue conclusioni del 9 maggio 1996 __________ __________ ha riaffermato le proprie richieste, postulando inoltre un contributo alimentare di fr. 650.– per il figlio. In via subordinata ha chiesto che il diritto di vista del padre fosse sospeso fino al 15° anno di età di __________. Dal canto suo __________ __________ __________, ribadendo la sua domanda intesa a esercitare il diritto di visita, si è in sostanza rimesso al giudizio del Pretore. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
G. Statuendo il 19 luglio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre, ha obbligato il padre a versare un contribuito alimentare per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 13° anno di età e di fr. 500.– mensili fino alla maggiore età, ha fissato il diritto di visita al padre in un pomeriggio ogni mese fino al
31 dicembre 1997, da esercitare sul territorio svizzero previa consegna del passaporto, e di due pomeriggi ogni mese (alter-nativamente ogni due settimane) dal 1° gennaio 1998, senza limitazioni geografiche, confermando __________ __________ come curatore di __________. A quest’ultimo sono stati conferiti speciali poteri, in particolare riguardo all’esercizio del diritto di visita e all’evoluzione dello stesso. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 2’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ __________ è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
H. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con appello del 13 settembre 1996 nel quale chiede che, in riforma del giudizio pretorile, il convenuto sia privato del diritto di visita. In via subordinata essa postula la sospensione di tale diritto fino al 15° anno di età del figlio. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1996 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e insta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa è, in concreto, la concessione del diritto di visita al padre stabilita dal Pretore sia in via provvisionale (decreto cautelare del 5 settembre 1994) sia nel merito (sentenza del 19 luglio 1996). Trattandosi della stessa causa fondata su medesimi fatti e con conclusioni identiche, si giustifica di trattare i due appelli con un’unica motivazione.
I. Sull’appello del 13 settembre 1996
Il Pretore, ricordato come la procedura avesse richiesto due perizie giudiziarie (l’una del 12 agosto 1988, del dott. __________, e l’altra del 20 febbraio 1995, del dott. __________) e due rapporti fatti allestire dall’attrice (l’uno dell’11 aprile 1988, del dott. , e l’altro dell’8 dicembre 1990, della dott. __________ __________ -), ha ritenuto più costruttivo individuare le affinità tra i vari referti piuttosto che le eventuali contraddizioni, sottolineate invece dall’attrice. Egli ha accertato così che dal 1988 si è verificata nel figlio un’evoluzione armoniosa nell’approccio verso il padre, nel senso che se all’inizio la figura paterna denotava scarsa importanza, con il passare del tempo essa si è viepiù impressa nella mente del ragazzo. Pur deplorando il comportamento del padre, che aveva rapito __________ in tenera età, il primo giudice ha constatato che il figlio ha mantenuto viva l’immagine del genitore, tanto che manifestava la volontà di conoscerlo. Valutato il genere di vita condotto dal convenuto, pur senza esprimere certezze il Pretore ha relativizzato il rischio di un nuovo rapimento, sicché per finire ha riconosciuto al convenuto il diritto di visita. Quanto alle modalità di esercizio, egli ha ordinato l’immediato ripristino delle relazioni tra padre e figlio in un pomeriggio al mese, vincolando l’esercizio di tale diritto a una serie di misure da adottare dal curatore designato.
In caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e occorrendo dell’autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l’esercizio dell’autorità parentale dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 2). Nella determinazione di tali relazioni è decisivo il bene del figlio (DTF 122 III 406 consid. 3a), sul cui sviluppo psichico, fisico e morale esse non devono influire negativamente. Al giudice compete un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 II 235 consid. 4a), che gli permette di scegliere la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi del figlio e dei genitori. Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata e il principio inquisitorio; il giudice di ogni grado non è legato perciò alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova: egli chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122 III 408 consid. 4).
L’appellante pone l’accento sulle risultanze del rapporto allestito l’8 dicembre 1990 dalla dott. __________ __________ -__________ (doc. U), dal quale risulta – in particolare – che al figlio va garantita l’assoluta fiducia nel rapporto con la madre e che il diritto di visita del padre è controindicato e anzi dannoso per la salute psichica dello bambino. A parere della specialista, inoltre, solo attraverso l’indiscussa e sicura relazione con la madre __________ potrà crescere con un’immagine interna del padre biologico, legittimo e idealizzabile che gli permetterà dapprima “di soddisfare con validi sostituti in modo trasferale i suoi bisogni affettivi verso la figura paterna”; in seguito, nel momento in cui egli sarà responsabile della sua vita, potrà decidere se rivedere o no il padre (rapporto, pag. 27). La madre paventa infine il rischio di una nuova sottrazione del minore da parte del padre, del quale evidenzia le differenze culturali.
Non è contestato che la soppressione del diritto di visita del padre si riconduce al rapimento del bambino. Senza trascurare la gravità dell’accaduto, tale fatto è nondimeno l’unico elemento che deponga per la sospensione del diritto di visita preteso dalla madre. Invero l’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del figlio e non come punizione per l’uno o l’altro genitore (DTF 118 II 24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato. Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che il diritto di visita, a determinate circostanze, può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio qualora ciò risponda al bene del figlio (DTF 129 II 233 consid. 3b/aa). Ne discende che nella fattispecie occorre stabilire se il diritto alle relazioni personali sia pregiudizievole per il bene del ragazzo.
Dal fascicolo processuale non emergono elementi che inducano a ritenere il diritto di visita come tale dannoso per il figlio. Certo, la dottoressa __________ -__________ sostiene che il diritto è controindicato e nocivo per la salute psichica di __________, ma la sua valutazione si riferisce alla situazione del momento in cui ha steso il referto, nel dicembre 1990, referto che si basa solo sulla versione dei fatti esposta dalla madre e dal figlio. Da allora sono passati sei anni e l’ultimo specialista che ha visitato __________ non ha definito controproducente la ripresa delle relazioni tra il bambino e il padre. Nella sua perizia del 20 febbraio 1995 il dott. __________ __________ ha spiegato anzi che __________ “negli ultimi anni è cresciuto, e perciò si trova in una fase evolutiva diversa da quella durante la quale si tentava di trovare soluzione alla fine degli anni 80” (pag. 10). Egli ha rilevato invero che, di per sé, il ragazzo non ha necessariamente bisogno di conoscere il padre, anche perché, grazie all’aiuto della madre, ha sviluppato un’im-magine paterna e un modello maschile; se non che, nel manifestare una certa curiosità verso la figura del padre, un vero e proprio interesse su ripresenterà in lui molto probabilmente nell’ado-lescenza, ragione per cui il perito ha concluso che, “per non trasformare il padre in una figura completamente ignota e per evitare che la curiosità di trasformi in mito, si dovrebbe rendere possibile un contatto tra padre e figlio, che però non dovrebbe essere troppo frequente (perizia, pag. 11). Alla delucidazione orale del 6 settembre 1995 il dott. __________ ha precisato inoltre le sue conclusioni, specificando da un lato che “il bambino ha espresso al perito una certa curiosità di conoscere il padre, senza per ora lasciarlo entrare in un rapporto esistenziale, o nella sua intimità che egli per ora divide unicamente con la madre” (verbali, pag. 3; risposta, pag. 11 e 12), e dall’altro che – contrariamente a quanto asserisce l’appellante – sussiste il pericolo che il padre, lasciato ignoto, divenga un mito per il figlio e pertanto non possa essere da quest’ultimo valutato con criteri ideali (risposta n. 20).
L’importanza della figura paterna era già stata evidenziata – del resto – sia dal dott. __________, per il quale se, a quel momento, la figura del padre aveva scarsa importanza, nel tempo avrebbe rappresentato per __________ un elemento importante della sua evoluzione (perizia dell’11 aprile 1988), sia dal dott. __________, incaricato di esperire la prima perizia giudiziaria, per il quale __________ non ha messo in atto un meccanismo di diniego rispetto al padre, ma al contrario ha dimostrato di averne mantenuto un’im-magine nella memoria. Quest’ultimo perito ha per altro concluso che l’annullamento della figura paterna rischierebbe di alimentare in __________ ansie e sensi di colpa, che potrebbero riflettersi negativamente sulla formazione della sua identità (perizia del 12 agosto 1988).
Che le relazioni tra i genitori siano travagliate è fuori discussione, così come palesi differenze di cultura hanno sicuramente concorso a rendere difficili i loro rapporti personali, tuttavia ciò non significa che i contatti tra padre e figlio debbano essere annichiliti. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le relazioni adeguate alle circostanze e tale prerogativa scaturisce dai loro diritti della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). Il diritto di visita, in particolare, deve essere concesso anche se il suo esercizio può causare conflitti (DTF 118 II 242 consid. 2c); un suo rifiuto presuppone che esso sia chiaramente in contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242). Valutando tutte le circostanze nel loro insieme, quest’ultimo estremo non ricorre nella fattispecie. È vero che il padre non ha più alcun contatto con __________ dal 1988, ma nulla induce a ritenere ch’egli sia totalmente estraneo al figlio, unica condizione che permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto alle relazioni personali. La mancanza di contatti epistolari o telefonici è del resto contestata dall’interessato (osservazioni, pag. 3). Inoltre non risulta che il padre si sia completamente disinteressato del figlio, tant’è che dal 1988 si batte per riprendere le relazioni personali con lui. Che egli poi non sia riuscito a incontrare il ragazzo è dovuto anche, in parte, all’atteggiamento della madre, senz’altro comprensibile, ma non necessariamente consono al bene del ragazzo.
L’appellante reputa che il diritto di visita sia pericoloso o addiritura dannoso e che l’ipotesi di un nuovo rapimento non possa essere esclusa. Il Pretore, da parte sua, ha definito il rischio non attuale, visto il genere di vita condotto ora dal padre e l’età di __________ (sentenza, pag. 8).
a) Dal fascicolo processuale si evince che il dott. , il quale contrariamente alla dott. __________ - ha incontrato il convenuto, ha affermato che lo stato psichico di lui è del tutto normale e che la sua personalità non lascia intravedere particolari abnormi (perizia, pag. 8). Egli ha escluso l’esi-stenza sia di grossolani sviluppi o di malattie psicotiche, come schizofrenie o malattie maniaco-depressive, sia disturbi della personalità (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 5 risposta n. 16). Ha soggiunto che, pur non potendo escludere totalmente la possibilità di un ratto, tale eventualità gli risultava minimissima (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 6 risposta n. 18). Inoltre il Pretore, confermando al figlio la designazione di un curatore (art. 308 cpv. 2 CC), ha chiesto a quest’ultimo di approfondire la situazione familiare del padre a __________, in modo da sapere se il diritto di visita possa essere esercitato anche all’estero. All’appellante non giova nemmeno evocare il precedente menzionato da Verena Bräm in AJP/PJA 7/94 (pag. 904), già per il fatto che ignorandosi i motivi per i quali in quel caso il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale non è dato a dividere alcun parallelo con la fattispecie odierna; anzi, ancora recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il rischio astratto di un’influenza negativa sul figlio non è sufficiente per subordinare l’esercizio del diritto di visita alla presenza di un accompagnatore (DTF 122 III 408 consid. 3c).
b) Dal fascicolo processuale risulta anche, per la verità, che il perito non ha potuto escludere in maniera assoluta l’ipotesi di un danno psicologico, ma lo stesso perito ha indicato che una simile evenienza può essere facilmente riscontrata con un colloquio e un esame pedo-psicologico (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 8 risposta n. 23). Il Pretore, del resto, ha incaricato il curatore di far controllare ogni sei mesi, da parte del Servizio medico-psicologico, lo sviluppo delle relazioni tra padre e figlio, di far allestire un rapporto sull’andamento del diritto di visita, di far vigilare psichiatricamente l’evolvere della situazione e di informare immediatamente la Delegazione tutoria (con copia alla Pretura) ove dovessero manifestarsi problemi sul diritto di visita. Che tali misure siano insufficienti non è preteso nemmeno dall’appel-lante, la quale si limita a giudicare i provvedimenti complessi e – a torto – vessatori. In realtà, con simili misure, l’ipotesi di nuocere o anche solo di pregiudicare il bene del figlio appare remota, se non improbabile.
L’appellante concede, in via subordinata, che si autorizzi un diritto di visita del padre dal 15° anno di età del figlio, momento in cui il figlio sarà in grado di decidere se rivedere il padre. La proposta è troppo restrittiva. Come ha illustrato il perito, il tempo non migliorerà la capacità di __________ di affrontare il rapporto con il padre, sicché dopo cinque anni il convenuto sarà una persona ancora più estranea (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 7 risposta 23). Il che non solo non appare conforme al bene del figlio, ma – dopo quanto si è accertato in precedenza – rischia addirittura di apparire controproducente.
Per quanto attiene all’esercizio del diritto di visita, l’appellante censura come vessatorie le modalità stabilite dal Pretore. Ora, la disciplina del diritto di vista è lasciata al libero apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale esamina e valuta tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione fissata dal primo giudice appare prudente e adeguata. Essa risponde alla situazione attuale, considera le difficoltà iniziali dovute alla separazione tra padre e figlio, tiene conto del presumibile evolversi della situazione e tende a parare eventuali problemi che dovessero insorgere. Le modalità per l’esercizio del diritto di visita suggerite dal perito cercano di conciliare la sicurezza dell’incontro con il benessere del ragazzo: la madre può scegliere una persona di sua fiducia, ma che gode anche della fiducia del figlio e del padre, la quale si possa “integrare” nei loro incontri in maniera tranquilla, senza causare traumi. L’esercizio del diritto di visita alla presenza di un accompagnatore, la designazione di un curatore che vigili con imparzialità e cognizione di causa, l’obbligo per quest’ultimo di presentare rapporti anche al giudice ove la regolamentazione non dovesse rispondere alle aspettative o la situazione dovesse evolvere sfavorevolmente, sono misure giuste e opportune, che rispondono agli imperativi di prudenza ed equilibrio dettati dalle contingenze. L’appello deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
II. Sull’appello del 21 settembre 1994
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello del 13 settembre 1996 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
L’appello del 28 ottobre 1994 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte di fr. 400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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