AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.145
Data decisione, Autorità: 13.08.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00145
Lugano 13 agosto 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 marzo 1994 da
__________ nata , __________ () (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 3 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1936) e __________ __________ (1958) si sono uniti in matrimonio a __________ __________ il __________ 1986. Dalla loro unione non sono nati figli. Il 24 giugno 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 14 luglio 1993.
B. __________ __________ ha introdotto azione di divorzio il 9 marzo 1994 davanti alla stessa Pretura. In via cautelare essa ha chiesto una provvigione ad litem di fr. 30’000.–, un contributo alimentare mensile di fr. 7’000.–, la consegna di mobili e suppellettili e la libera disponibilità della casa a lei appartenente, occupata dal marito. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio, essa ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 7’000.– e il versamento di fr. 1’000’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Con decreto 19 aprile 1994, emanato senza contraddittorio, il Segretario assessore della Pretura ha assegnato alla moglie, in luogo e vece del Pretore, l’abitazione coniugale con il mobilio e le suppellettili.
C. Il convenuto non ha presentato la risposta di causa nel termine impartitogli, lasciandosi precludere. Ultimata l’istruttoria, il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 maggio 1996. Nel suo memoriale del 2 maggio 1996 l’attrice ha confermato la domanda di divorzio, ma ha ridotto a fr. 500’000.– le pretese per lo scioglimento del regime matrimoniale. Il convenuto ha presentato il 7 maggio 1996 un memoriale nel quale ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha postulato la liquidazione dei rapporti patrimoniali senza versamento di alimenti o di indennità in favore dell’attrice.
D. Statuendo il 3 settembre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha imposto al convenuto di versare all’attrice fr. 500’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di versare all’attrice un’indennità di fr. 5’000.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 13 settembre 1996 in cui chiede la reiezione delle domande patrimoniali dell’attrice. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio non è oggetto di ricorso, poiché il convenuto ha appellato unicamente il dispositivo n. 2 della sentenza litigiosa, relativo allo scioglimento del regime matrimoniale. Il divorzio è pertanto passato in giudicato. Contestato rimane, in concreto, lo scioglimento del regime matrimoniale mediante attribuzione alla moglie di fr. 500’000.– a titolo di liquidazione. È pacifico che le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
L’appellante non ha presentato la risposta nel termine impartitogli e si è lasciato precludere. Ciò non gli impedisce di impugnare la sentenza pretorile, ma con il gravame egli deve limitarsi a far valere le proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti di petizione, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte attrice (Rep. 1982 108, 1989 147). Se la parte attrice non ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far valere che tali fatti non sono stati dimostrati. Ciò è il caso in concreto, l’appellante dolendosi della circostanza che il Pretore ha ritenuto dimostrati fatti (inerenti alla sua situazione finanziaria) che in realtà non trovano alcun riscontro istruttorio. Sotto questo profilo il gravame è pertanto ricevibile.
Il Pretore, constatato che il convenuto non aveva dato seguito alle domande di edizione relative alle varie società in cui egli sarebbe attivo e ai suoi beni, ha concluso che doveva essere considerato per vero a norma dell’art. 210 CPC il fatto che si trattava di provare. Ha quindi ritenuto dimostrato che il marito era proprietario di un’imbarcazione di lusso e di varie partecipazioni societarie all’estero, come addotto dall’attrice nella petizione, e ha incluso tali beni nella massa degli acquisti, valutandoli complessivamente fr. 1’000’000.–.
L’appellante rimprovera al primo giudice di aver incluso a torto nella liquidazione del regime matrimoniale il natante e le partecipazioni che egli deterrebbe in alcune ditte nazionali ed estere. Adduce che la barca, ammesso che sia di sua proprietà, sarebbe da considerare bene proprio, essendo pacifico che esisteva già prima del matrimonio. Egli rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente applicato la presunzione di cui all’art. 200 cpv. 3 CC inserendo la barca fra gli acquisti, poiché tale norma sarebbe applicabile ai soli beni acquistati dopo il matrimonio. L’appellante critica poi gli accertamenti del Pretore relativi alla sua situazione economica, sostenendo che il Pretore avrebbe preso “per oro colato” semplici affermazioni dell’attrice.
Nel caso concreto l’attrice ha affermato nella petizione che il marito era attivo come libero professionista nella società __________ e in una società germanica, era proprietario di alcune barche e di svariate automobili e aveva un altissimo tenore di vita. A parte queste scarne e vaghe indicazioni, invano si cercherebbero nella petizione i fatti addotti a sostegno della (ingente) pretesa in liquidazione del regime matrimoniale e l’indicazione specifica dei mezzi di prova offerti per ciascun fatto, come impone l’art. 165 cpv. 2 lett. e CPC. All’udienza preliminare del 6 febbraio 1995 l’attrice ha offerto invero numerosi mezzi di prova: oltre all’audizione di testimoni, essa ha chiesto l’edizione dei bilanci degli ultimi cinque anni delle varie società in cui il convenuto è consigliere di amministrazione o direttore, l’edizione del certificato di salario e/o delle indennità percepite dal marito nei vari consigli di amministrazione e “tutta la documentazione relativa all’imbarcazione ancorata a __________ ”. Non risulta che l’attrice abbia fornito al giudice le indicazioni prescritte dall'art. 207 cpv. 1 CPC né che abbia presentato formale istanza di edizione: il verbale d’udienza preliminare è silente al riguardo e agli atti non figurano istanze di edizione. Tutto si ignora quindi delle circostanze di fatto che l’attrice intendeva provare (art. 207 cpv. 1 lett. b) per ognuna delle domande. Per quanto concerne l’imbarcazione ancorata a __________, manca addirittura la designazione dei documenti richiesti o del contenuto degli stessi (art. 207 cpv. 1 lett. a CPC). Ciò nonostante, con decreto 27 febbraio 1995 il Pretore ha ordinato l’edizione di tutti i documenti indicati dall’attrice all’udienza preliminare. Le ditte , __________ __________ e __________ -, alle quali è stata comunicata la domanda di edizione dei bilanci, hanno riferito di non ritenersi obbligate a fornire tali dati, non essendo il convenuto loro azionista (fascicolo edizione documenti 2897 DSA). Dal canto suo il convenuto non ha prodotto i documenti di cui gli era stata decretata l’edizione il 27 febbraio 1995 (act. VI): gli estratti del registro di commercio della società ____________________. __________, della __________ __________ di __________, i bilanci di tali ditte e la documentazione relativa all’imbarcazione ancorata a __________, intestata alla __________ __________.
Il Pretore ne ha preso atto e ha sanzionato l’inadempienza dell’obbligo di edizione giusta l’art. 210 CPC, ritenendo per vero che il convenuto è proprietario dell’imbarcazione e di partecipazioni aziendali per un valore globale di fr. 1’000’000.–. A prescindere dalla circostanza però che nella sua tassatività l’art. 210 CPC appare poco compatibile con il diritto federale (cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, note 48 a 50 ad art. 170 CC), resta il fatto che in concreto non si sa quali erano i fatti che dovevano essere provati. Nella petizione l’attrice non ha per nulla indicato in modo chiaro e circostanziato su quali fatti essa fondava la sua pretesa di fr. 1’000’000.– in liquidazione del regime matrimoniale, né ha presentato una qualsiasi domanda di edizione nelle forme prescritte (art. 207 cpv. 1 CPC) e solo con il memoriale conclusivo ha evocato, per altro in modo generico, i fatti che intendeva dimostrare. In siffatte circostanze mancavano finanche le premesse per applicare l’art. 210 CPC. Non sarebbe spettato d’altra parte al Pretore, nemmeno in virtù del diritto federale, indagare d’ufficio sui fatti relativi allo scioglimento del regime matrimoniale (Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 322-323).
Il Pretore ha constatato che il convenuto non aveva collaborato all’accertamento dei fatti, sia fornendo risposte imprecise sia rifiutando di rispondere a determinate domande nel corso dell’interrogatorio formale. Ne ha concluso che tale atteggiamento doveva essere sanzionato applicando la presunzione dell’art. 276 cpv. 2 CPC, secondo la quale, se l’interrogato rifiuta di rispondere, il giudice può ritenere veri i fatti che con le domande dell’ordinanza si volevano provare. Sulle domande rivoltegli il convenuto è stato invero evasivo, ammettendo di essere amministratore di una ditta germanica, ma negando di esserne l’unico titolare e invocando la protezione dei dati vigenti in Germania a favore degli altri suoi soci per non rispondere ad altre precise domande intese ad accertare il valore delle società. Il convenuto ha in sostanza rifiutato di rispondere alle domande n. 4, 6, 7, e 9 (verbale del 27 marzo 1996, act. XXX). Alle altre domande ha risposto, negando in particolare di essere proprietario della nota imbarcazione (domanda 1), di essere l’unico proprietario di un posto barca a __________ del valore di fr. 500’000.– (domanda n. 2), di essere proprietario di 4 case unifamiliari in Germania (domanda n. 5), di essere comproprietario di una fabbrica a __________ (domanda n. 8). Le domande rimaste senza risposta riguardano i finanziamenti ricevuti dalla ditta germanica di cui egli è amministratore (domanda n. 4), il valore dei cespiti di cui ai quesiti 3-5 (domanda n. 6), il tipo di macchinari acquistati per conto della ditta negli Stati Uniti e il valore di tale investimento (domande n. 7 e 9). Ora, si dessero anche per veri in virtù dell’art. 276 cpv. 4 CPC i fatti che si volevano provare con le domande dell’ordinanza, tali informazioni non sono in concreto di alcun aiuto per accertare la situazione finanziaria del convenuto, in particolare le sue proprietà. I finanziamenti ricevuti dalla ditta germanica di cui il convenuto è amministratore con altre persone e gli investimenti eseguiti sono irrilevanti al riguardo, già per il fatto che si ignora se e in quale misura eventualmente il convenuto sia azionista della ditta (ciò che l’attrice nemmeno ha addotto nella petizione) e quale sia, se del caso, il valore dell’eventuale partecipazione.
Non è pertanto possibile, in concreto, sanzionare il convenuto a norma degli art. 210 e 276 cpv. 4 CPC. Rimane da accertare se le risultanze dell’istruttoria consentono di provare la pretesa dell’attrice per la liquidazione del regime matrimoniale. Dall’istruttoria, in definitiva, è emerso che i coniugi avevano un elevato tenore di vita, disponevano di veicoli di prestigio e potevano usufruire di un’imbarcazione di lusso (deposizioni __________, __________ __________). Risulta inoltre che il convenuto è attivo nel commercio internazionale come dirigente di alto livello in ditte con cifre d’affari notevoli (deposizione __________, verbale 26 aprile 1995), che è amministratore e direttore della __________ (certificato di stipendio del 1995, fascicolo documenti convenuto), ditta germanica di cui è contitolare e alle cui dipendenze lavorano 35 persone (interrogatorio formale del 27 marzo 1996) e che siede nel consiglio di amministrazione di numerose ditte (doc. E, F, G). Tali dati non permettono tuttavia di giungere alla conclusione che il convenuto ha proprietà per almeno fr. 1’000’000.–. A giusta ragione pertanto l’appellante rimprovera al primo giudice di avere accertato fatti senza prova. L’appello, fondato, deve di conseguenza essere accolto.
Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. L’esito del gravame imporrebbe una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, ma l’appellante non ha impugnato tale dispositivo, che è di conseguenza passato in giudicato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
II. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr._ 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.__________ III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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