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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.140
Data decisione, Autorità: 28.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00140
Lugano, 28 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 maggio 1995 dalla
Comunione dei comproprietari del condominio Residenza , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
dott. __________ __________,
(già patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ -__________, __________),
giudicando ora sul decreto del 30 luglio 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha diffidato il convenuto a munirsi di un patrocinatore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“opposizione al decreto ingiuntivo”) del 9 settembre 1996 presentato dal dott. __________ __________ contro il decreto emesso il 30 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 1995 la Comunione dei comproprietari del “Condo-minio Residenza __________ ” (particella n. __________ RFD di __________) ha convenuto il dott. __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che sia accertata l’ine-sistenza di un diritto d’uso esclusivo (reale o obbligatorio) sul posteggio esterno del condominio designato con la lettera i, tanto a favore del convenuto personalmente quanto a favore della proprietà per piani n. , e che il posteggio sia dichiarato parte comune del condominio. Con risposta del 19 settembre 1995 il dott. __________ __________ ha proposto che la petizione sia respinta e che sia accertata l’esistenza di un diritto d’uso esclusivo sul citato posteggio a favore della sua proprietà per piani n. , come pure che sia menzionata nel registro fondiario – sul foglio di tale proprietà – l’esistenza di un piano di ripartizione aggiornato dallo studio d’ingegneria __________ - - indicante il diritto d’uso esclusivo sul posteggio in questione.
B. Nella replica del 23 ottobre 1995 la Comunione dei comproprietari ha concluso, previa mutazione dell’azione, perché sia ordinato inoltre al dott. __________ __________– sotto comminatoria dell’ art. 292 CP – di non usare il noto posteggio se non come parte comune e di specificare in ogni contratto di locazione riguardante la sua proprietà per piani l’inesistenza di qualsiasi diritto d’uso privilegiato sul posteggio medesimo. Il convenuto ha postulato, nella duplica del 19 gennaio 1996, la reiezione di ogni domanda.
C. All’udienza preliminare del 6 maggio 1996 la Comunione dei comprietari ha rinunciato alla mutazione dell’azione e ha lasciato cadere le richieste di giudizio complementari figuranti nella replica. Ogni parte ha indicato poi le rispettive offerte di prova e il convenuto si è opposto a taluni mezzi probatori notificati dall’ attrice. Il 7 giugno 1996 la legale del dott. __________ __________ ha informato il Pretore di non rappresentare più il convenuto.
D. Con decreto del 30 luglio 1996 il Pretore ha diffidato il dott. __________ __________ a munirsi di un nuovo patrocinatore entro il 2 set-tembre 1996, con l’avvertenza che in caso contrario gli avrebbe designato un patrocinatore d’ufficio. Il convenuto ha scritto al Pretore il 16 agosto 1996, significandogli che avrebbe proceduto in lite con atti propri e sollecitando – subordinatamente – il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha rinviato la lettera al mittente, confermandosi nel decreto del 30 luglio 1996 e ricordando al convenuto la necessità di documentare la richiesta di assistenza giudiziaria.
E. Il 9 settembre 1996 __________ __________ ha introdotto al Pretore un’ “opposizione al decreto ingiuntivo” in cui rivendica il diritto di difendersi da solo e insta per la revoca della diffida a munirsi di un patrocinatore. Il Pretore ha concesso al gravame effetto sospensivo il 12 settembre 1996. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 1996 la Comunione dei comproprietari del “Condominio Residenza __________ ” dichiara di non opporsi all’eventuale accoglimento dell’impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a essere patrocinate in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). La diffida è emanata nelle forme del decreto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 39) ed è impugnabile con appello nel termine ordinario di ricorso (art. 96 cpv. 4 CPC). In concreto il Pretore ha accordato al gravame effetto sospensivo. Nulla osta quindi a che l’“opposizione” del convenuto sia trattata come appello e decisa senza indugio.
La nomina di un avvocato d’ufficio – e con ciò la diffida che precede tale nomina – configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto rimanga senza patrocinatore o revochi il mandato al suo patrocinatore ancora non significa, tuttavia, che tale convenuto vada diffidato a munirsi di un nuovo legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
Nella fattispecie il decreto impugnato non indica quali circostanze concrete abbiano indotto il Pretore a pronunciare la diffida né accenna a elementi significativi che revochino in dubbio la capacità processuale del convenuto. L’appellante è provvisto – come rileva con pertinenza l’attrice – di formazione accademica, ancorché non giuridica. La causa si trova già in fase istruttoria, di modo che non può presumersi la necessità di ulteriori atti scritti. Quanto all’oggetto del contendere (uso di un posteggio condominiale), esso non appare di complessità inaccessibile a una persona che abbia frequentato studi superiori. Il problema, del resto, sembra più di diritto che di fatto, diritto che il giudice applica d’ufficio indipendentemente dall’opinione delle parti. Certo, è possibile che agendo da solo il convenuto non difenda al meglio i propri interessi. Tale rischio è insito però nella facoltà stessa di procedere in lite con atti propri ed è rimesso alla responsabilità delle parti. Nulla impedisce per altro che il Pretore richiami un convenuto – anche con una nota a verbale – al pericolo cui si espone, soprattutto ove ritenga ch’egli, pur sostenendo le proprie tesi e discutendo la causa con sufficiente chiarezza, possa pregiudicare la sua posizione processuale. In astratto simile eventualità non basta tuttavia per obbligare un convenuto a farsi assistere da un legale. Se ne conclude che nella fattispecie non sussistono, almeno allo stadio attuale del procedimento, gli estremi per l’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC. Il decreto impugnato va pertanto annullato.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato che l’attrice tuttavia non ha chiesto al Pretore l’emanazione della diffida e nemmeno si è opposta all’accoglimento dell’appello, non è il caso di imporle il pagamento di oneri processuali. Né appare giustificata l’attribuzione di ripetibili, del resto nemmeno richieste, la redazione del gravame non avendo comportato per l’appellante costi di rilievo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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