AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.139
Data decisione, Autorità: 28.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00139
Lugano 11 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __. ._ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 agosto 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 9 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto emesso il
2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 17 settembre 1996 da __________ __________.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945), cittadino __________iano, e __________ __________ (1950), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ il __________ 1981. Dal matrimonio non sono nati i figli, ma il marito ha adottato __________ (1972), nato da una precedente unione della moglie. I coniugi vivono separati dal 1986, quando la moglie ha lasciato il domicilio coniugale di __________ (in provincia di __________) per rientrare nel __________. Il marito è tuttora, come __________ di __________, alle dipendenze di una ditta di __________ a __________; la moglie, già occupata a tempo pieno dopo il rientro in Svizzera, da ultimo alla __________, dalla seconda metà del 1995 lavora a metà tempo in un negozio di alimentari a __________.
B. Il 23 agosto 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione e ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre una provvigione ad litem di fr. 5’000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 30 ottobre 1995 e all’udienza del 14 dicembre successivo il marito si è opposto alle domande della moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 29 luglio 1996 le parti hanno ribadito le rispettive domande.
C. Con decreto cautelare del 2 settembre 1996 il Pretore ha fissato in fr. 500.– il contributo mensile a favore della moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti – ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria – in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 settembre 1996 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 17 settembre 1996 __________ __________ insta anch’essa per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria e nel merito propone di respingere il gravame, confermando il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione di contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonde sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
In concreto il Pretore ha accertato in fr. 1’500.– mensili il reddito del marito e in fr. 939.– mensili quello della moglie. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha determinato in fr. 980.– quello del marito, senza quantificare quello della moglie. Constatato che il marito disponeva di un’eccedenza di fr. 520.– mensili, il primo giudice ha fissato il contributo alimentare in fr. 500.– mensili.
L’appellante contesta il reddito di fr. 1’500.– accertato dal Pretore e sostiene che il suo stipendio ammonta a fr. 1’219.–, poiché il primo giudice ha omesso di considerare le detrazioni e le ritenute operate dal datore di lavoro.
Dal fascicolo processuale risulta che il marito ha percepito dalla ditta __________ __________ __________ uno stipendio annuo lordo di Lit. 23’024’560 nel 1994 (doc. 10) e di Lit. 24’031’116 nel 1995 (doc. 11). Dagli stessi documenti si evince che sullo stipendio lordo il datore di lavoro ha operato detrazioni e ritenute, corrispondenti ai contributi sociali e all’IRPEF (cfr. anche doc. 11), per un totale di Lit. 4’632’613 nel 1994 e di Lit. 4’904’402 nel 1995. Ne discende che il guadagno medio mensile dell’appellante ammonta a Lit. 1’593’000 nette (19’126’714 : 12), ossia a circa fr. 1’250.– mensili. L’appello su questo punto è parzialmente fondato.
Come si è spiegato, il fabbisogno minimo comprende, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo, gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia (consid. 1). Non possono essere riconosciute invece spese per il telefono (doc. 2) e per la luce (doc. 4), che già rientrano nel minimo esistenziale, né quelle per l’autovettura, non essendone stata dimostrata la necessità. Ritenuto che le imposte sono già detratte alla fonte, gli oneri correnti dell’appellante possono dunque essere fissati in Lit. 501’178 mensili, ossia in fr. 390.–. Il fabbisogno minimo mensile ammonta pertanto a fr. 1’159.–.
Tenuto conto che con il proprio reddito la moglie non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, tant’è che risulta a carico della pubblica assistenza, non rimane che far carico al marito di erogare alla moglie la differenza tra il suo fabbisogno minimo di fr. 1’159.– (che deve essergli garantito) e il reddito mensile di fr. 1’250.–. Ne discende un contributo mensile di fr. 100.–, arroton-dati anche per tenere in equa considerazione le correnti oscillazioni del cambio lira-franco.
Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto dell’esito dell’appello essi sono posti per 1/5 a carico dell’appellante e per 4/5 a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Identica ripartizione si applica agli oneri processuali di prima sede. Vista l’indigenza in cui versano le parti, e per l’appellante l’esito parziale del gravame, le richieste di assistenza giudiziaria possono essere entrambe accolte.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare alla moglie, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 100.– mensili dal mese di agosto 1995.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste per 4/5 a carico dell’istante e per 1/5 a carico del convenuto (e per entrambe le parti, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato).
Per il resto il decreto impugnato è confermato
II. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per 1/5 a carico di __________ __________ e per 4/5 a carico di __________ __________, e per entrambi a carico dello Stato. L’appellata rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, Lugan;
– avv. __________ alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster