AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.138
Data decisione, Autorità: 13.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00138
Lugano, 13 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° febbraio 1993 da
__________ -__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 agosto 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 ottobre 1996 presentato da __________ __________ -__________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1905), attinente di __________ __________ con ultimo domicilio a , è deceduto a __________ il __________ 1992. Suoi eredi legittimi sono i figli __________ __________ (1924), __________ __________ - (1926), __________ __________ -__________ (1928) e __________ __________ (1930). Con testamento olografo del 28 settembre 1981 __________ __________ ha stabilito: “Lascio tutta la mia porzione disponibile a mio nipote __________ __________ di __________, 1954, __________ ”. Il testamento è stato pubblicato il 30 marzo 1992 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. Il 6 maggio 1988 __________ __________ aveva già donato all’abiatico __________ la particella n. __________ RFD di __________ (691 m²), su cui sorge una casa del 1950, riservandosi un diritto di abitazione gratuito – vita natural durante – sui locali al secondo piano dell’edificio. In seguito, il 26 maggio 1988, __________ e __________ __________ hanno sostituito tale servitù con un diritto di usufrutto a vita sull’intero fondo. Il diritto di abitazione non è stato annunciato all’ufficio del registro fondiario, cui è stata chiesta simultaneamente – il 3 giugno 1988 – l’iscrizione della donazione e dell’usufrutto, iscrizioni che l’ufficiale ha eseguito l’8 giugno 1988.
C. __________ __________ -__________ e __________ __________ hanno promosso causa il 1° febbraio 1993 nei confronti di __________ __________ -__________, __________ __________ e __________ __________, chiedendo al Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell’eredità. L’8 luglio 1993 il Pretore ha accolto l’istanza, ha ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ di __________ in qualità di notaio divisore. Questi ha comunicato il 28 marzo 1995 di avere allestito l’inventario, da cui risultano attivi per fr. 122 585.77 (escluso il valore della particella n. __________ RFD di __________), passivi per
fr. 12 022.95 e l’elenco delle contestazioni insorte. Agli eredi la cui pretesa era contestata il Pretore ha assegnato un termine (art. 479 cpv. 2 CPC) per far riconoscere la domanda. __________ , __________ __________ e __________ __________ - hanno comunicato al Pretore, il 6 aprile 1995, che non avrebbero usufruito del termine.
D. Contemporaneamente all’azione di divisione, lo stesso 1° febbraio 1993 __________ __________ -__________ e __________ __________ hanno intentato contro __________ __________ un’azione di riduzione, lamentando una lesione della loro porzione legittima e instando perché il convenuto versasse a ciascuno di loro fr. 135 000.– oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 1992. Con risposta del 15 marzo 1993 __________ __________ ha offerto agli attori la somma di fr. 91 359.– complessivi, senza interessi. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni.
Esperita l’istruttoria, nel loro memoriale conclusivo del 13 ottobre 1995 gli attori hanno confermato la propria domanda, chiedendo che fosse accertata una lesione della loro porzione legittima in seguito alla donazione della particella n. __________ RFD da parte del testatore, che fosse accertato in fr. 587 350.– il valore venale del fondo al momento del decesso del donante e che __________ __________ fosse condannato a versare a ognuno di loro
fr. 133 112.95 con interessi al 5% dal 7 febbraio 1992, subordinatamente dal 30 settembre 1992 o quanto meno dal 1° febbraio 1993. __________ __________ ha ribadito nel proprio memoriale conclusivo del 12 ottobre 1995 l’offerta formulata con la risposta. Al dibattimento finale del 19 ottobre 1995 ogni parte ha riaffermato il proprio punto di vista.
E. Con sentenza del 20 giugno 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione di riduzione, ha accertato che la liberalità del testatore ledeva la porzione legittima dei figli __________ e __________, ha fissato in fr. 525 678.25 il valore venale del fondo da computare e ha condannato __________ __________ a versare agli attori la somma di fr. 90 903.05 ciascuno oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 2700.– sono state poste per un terzo a carico degli attori e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere agli attori fr. 5800.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 30 agosto 1996 in cui chiede che il valore venale del fondo da computare sia stabilito in fr. 269 736.30, che la spettanza degli attori nei suoi confronti sia ridotta a fr. 50 575.55 ciascuno, senza interessi, e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Con osservazioni del 3 ottobre 1996 gli attori propongono di respingere il gravame e con appello adesivo postulano l’aumento a fr. 587 350.– del valore venale del fondo, la condanna di __________ __________ a versar loro fr. 110 128.– ciascuno oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992 e l’addebito al convenuto di tutti gli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 1996 __________ __________ postula il rigetto dell’appel-lo adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
In via preliminare l’appellante sollecita l’acquisizione agli atti del fascicolo processuale relativo alla causa di divisione, richiamo ammesso a suo tempo dal Pretore ma eseguito solo in parte. La documentazione cui si riferisce l’appellante, nondimeno, è giunta completa al Tribunale di appello. La richiesta in questione risulta pertanto senza oggetto.
Premesso che l’art. 522 CC garantisce a ogni erede il diritto alla porzione legittima e che tale diritto compete sia discendenti, sia ai genitori, sia al coniuge superstite (art. 470 CC), il Pretore ha constatato che a ciascuno degli attori spetta in concreto 3/16 della successione paterna (art. 457 combinato con l’art. 471 n. 1 CC). Quanto all’asse ereditario, esso si compone dei valori inventariati dal notaio divisore, nessuna delle parti avendo fatto accertare altre pretese nel termine dell’art. 479 cpv. 2 CPC. E siccome la porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio alla morte del disponente (art. 474 CC), comprese le liberalità tra vivi in quanto soggette all’azione di riduzione (art. 475 e 527 n. 3 CC), determinante è nella fattispecie il valore della nota particella n__________ RFD, che nel 1992 (morte del disponente) ammontava – una volta abbattuta la casa e pagate le spese di demolizione – a fr. 587 350.–. Dato che nel 1988 (momento della donazione) il valore della nuda proprietà era di fr. 420 760.– (fr. 469 880.– meno il valore capitalizzato dell’usu-frutto), ovvero l’89.5% del valore complessivo del fondo, nell’ asse ereditario il Pretore ha computato l’89.5% di fr. 587 350.– (ovvero fr. 525 678.25.–), per un attivo netto totale (compresi gli altri beni inventariati dal notaio divisore) di fr. 648 264.02. Dalla porzione legittima che spettava a ognuno degli attori (3/16 del totale, cioè fr. 121 549.50), occorreva ancora dedurre quanto gli attori stessi avevano diritto di ricevere in base all’attivo netto inventariato dal notaio divisore (fr. 30 646.45 ognuno), onde un saldo a loro favore di fr. 90 903.05 con gli interessi maturati dalla prima interpellazione moratoria, del 23 aprile 1992.
L’appellante si duole che il Pretore non ha detratto dal valore del fondo al momento della donazione (fr. 420 760.–) la spesa di fr. 23 000.– da egli affrontata nel 1989 per il tinteggio dello stabile, attestata da un’ipoteca di pari importo accesa sul fondo. La doglianza è infondata. Contrariamente a quel che l’appellante asserisce, i documenti dell’azione di divisione richiamati agli atti non comprovano l’esistenza di alcuna ipoteca di fr. 23 000.– (doc. E). Tanto meno risulta dagli atti un qualsiasi contratto per cui l’appellante avrebbe gravato la particella di un qualsiasi pegno immobiliare. Oltre a ciò – e contrariamente all’opinione del Pretore (sentenza, pag. 8 in fondo) – la mera circostanza che la fattura della ditta __________ __________ sia stata indirizzata all’ap-pellante (doc. 11, ultimi fogli) ancora non basta a dimostrare che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento. Tanto meno se si considera che il contratto di appalto non era solo a nome dell’ appellante, ma anche del testatore (doc. 11, primi fogli). Su questo primo punto il ricorso è quindi destituito di consistenza.
A parere dell’appellante il Pretore non avrebbe determinato con pertinenza il valore del fondo da computare nell’asse ereditario. Egli afferma che la nozione di valore venale (cui si riferiva anche l’art. 617 CC) è una media fra il valore reale e quello di reddito, mentre il Pretore si è fondato sul valore del terreno senza la casa, ancorché nessuno abbia mai prospettato la demolizione dello stabile. Il valore venale del fondo nel 1988 ammontava pertanto a fr. 317 556.–, non a fr. 469 880.–, cui va ancora dedotto il valore dell’usufrutto (fr. 49 182.–, non contestati).
a) Il perito ha stimato il valore venale della particella n. __________ RFD in fr. 341 074.– nel 1988 (momento della donazione) e in fr. 401 263.– nel 1992 (data della morte del testatore), soggiungendo che, qualora il fondo non fosse stato edificato, tale valore sarebbe ammontato nel 1988 a fr. 469 880.– (già dedotti i costi per la demolizione dello stabile) e nel 1992 a fr. 587 350.– (referto del 30 novembre 1993, pag. 5). In una completazione del referto, del 29 luglio 1994, il perito ha poi rettificato il valore venale del fondo edificato, riducendolo a fr. 317 556.– nel 1988 e a fr. 373 596.– nel 1992 (pag. 4).
b) Lo stato della successione, come pure l’ammontare delle porzioni legittime e delle quote disponibili si calcola secondo il valore dei beni all’apertura della successione (art. 474 cpv. 1 e 537 cpv. 2 CC; DTF 110 II 231 consid. 7b). Il valore determinante è quello venale – ovvero commerciale, corrente – tanto per i beni mobili quanto per gli immobili, salvo per quanto riguarda i fondi agricoli (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 19 ad art. 474 CC; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 430; Druey, Grund-riss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 234 n. 70). Trattandosi di terreni, il valore venale consiste in una media ponderata tra il valore reale e quello di reddito (Naegeli/Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, 4ª edizione, pag. 88 seg.). In caso di fondi edificati, il valore venale è quello della costruzione sommato a quello del terreno, rispettivamente quello del terreno edificabile senza la costruzione, dedotti i costi di abbattimento, se esso è maggiore (Naegeli/Wenger, op. cit., pag. 102 a metà con esempi).
c) Nella fattispecie si versa nell’ipotesi appena accennata. Che il perito abbia stimato il valore venale del terreno senza l’edificio di gran lunga superiore a quello del terreno edificato – tanto nel 1988 quanto nel 1992 – non sembra invero sorprendere. La particella n. __________ RFD di __________ si trova in una zona residenziale semintensiva, è relativamente ben situata e ha buone possibilità di accesso, mentre la casa ivi costruita, risalente al 1950, è una costruzione modesta, a due livelli e piano mansardato, senza particolari isolazioni termiche né riscaldamento centrale (referto del 30 novembre 1993, pag. 8 segg.). L’appellante rimprovera al Pretore di essersi scostato dalla perizia, ma in realtà il primo giudice si è fondato proprio sulle risultanze del referto 30 novembre 1993 (pag. 5) e del complemento 29 luglio 1994 (pag. 4). Poco importa che la demolizione della casa non sia concretamente prevista, giacché le intenzioni personali del convenuto non sono di rilievo; decisivo è il fatto che il valore venale del terreno edificabile senza la costruzione, dedotti i costi teorici di abbattimento, supera quello della casa e del terreno insieme. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
II. Sull’appello adesivo
420 760.–, onde la citata pretesa di fr. 110 128.10 con interessi.
a) Intanto non è vero che nel caso in esame l’usufrutto costituisca una liberalità volontaria del convenuto. Tale beneficio è stato dichiaratamente pattuito il 26 maggio 1988 in sostituzione del diritto di abitazione sul secondo piano della casa (doc. D), previsto il 6 maggio 1988 e mai iscritto nel registro fondiario (doc. C). Che l’usufrutto sull’intero fondo si riconduca a un ripensamento del disponente e non a una spontanea liberalità del convenuto risulta altresì dalle richieste di iscrizione, inviate entrambe all’ufficio del registro fondiario il 3 giugno 1988 (tant’è che le due iscrizioni sono avvenute simultaneamente l’8 giugno successivo: doc. E). Che il disponente poi anelasse a indipendenza personale ed economica (doc. 7), non solo a ottenere l’uso di determinati locali, è stato definito di “scarsissimo rilievo” dagli attori (replica, pag. 2), ma non è stato seriamente contestato. Ciò posto, non vi è motivo per disattendere l’esistenza dell’usu-frutto, come chiedono gli appellanti adesivi.
b) A riduzione soggiacciono, come le disposizioni a causa di morte, le donazioni “fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti la di lui morte, eccettuati i regali d’uso” (art. 527 n. 3 CC). La gratuità della prestazione – e quindi il suo controvalore – si determina in base alle circostanze al momento della disposizione patrimoniale (DTF 120 III 420 consid. 3a con richiami). In concreto il disponente ha donato all’abiatico, nel 1988, la nuda proprietà della particella n. __________ RFD di __________. Il beneficiario non ha corrisposto alcunché e il mero fatto che il donante abbia conservato per sé l’usufrutto del fondo nulla muta al carattere giuridico della donazione (Piotet in: JdT 1996 I 274). Il valore venale della nuda proprietà fondiaria nel 1988 è stato determinato dal Pretore in fr. 420 760.– (sentenza, pag. 9 in alto). Da tale cifra occorre dunque dipartirsi per reintegrare gli attori nella loro porzione legittima. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si rivela pertanto immune da critiche.
c) Gli appellanti reputano che ai fini del giudizio ci si debba fondare sul valore venale della proprietà fondiaria nel 1992, alla morte del disponente. Così argomentando, tuttavia, essi mostrano di disconoscere che – per giurisprudenza costante – una porzione legittima va reintegrata secondo il cosiddetto metodo della proporzionalità (DTF 116 II 676, 120 II 422 consid. 4b). A giusta ragione quindi il Pretore ha calcolato a che percentuale del valore venale del fondo (fr. 469 880.–) corrispondesse il valore della nuda proprietà (fr. 420 760.–) nel 1988. Con altrettanta pertinenza egli ha poi computato tale percentuale (l’89.5%) sul valore venale del fondo nel 1992, alla morte del disponente (fr. 587 350.–), ottenendo il risultato di fr. 525 678.25 (sentenza, pag. 9 a metà). Gli appellanti adesivi trascurano che dal valore venale del fondo nel 1992 il primo giudice non ha più dedotto – a giusto titolo – il valore dell’usufrutto (estintosi con il decesso del titolare). Mal si capisce perciò come nel predetto metodo di calcolo gli attori riescano a scorgere vantaggi indebiti per la controparte. Quanto ai parametri per la definizione del valore venale del fondo nel 1992, le argomentazioni degli appellanti adesivi cadono finanche nel vuoto, il computo del Pretore fondandosi proprio sul valore venale considerato dagli appellanti adesivi.
III. Sulle spese e sulle ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili di appello.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono posti a carico degli appellanti adesivi, che rifonderanno alla controparte fr. 1500.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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