AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.136
Data decisione, Autorità: 03.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00136
Lugano 3 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___ (___. ) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (successioni) promossa con petizione del 9 giugno 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora sul decreto di edizione emanato il 22 luglio 1996 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto di edizione emesso il 22 luglio 1996 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 settembre 1996 presentato dal __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ , cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ (), è deceduto a __________ (__________) il __________ 1992, lasciando eredi legittimi la moglie __________ __________ con i figli __________ e __________ __________, tutti cittadini italiani domiciliati a __________. Questi hanno acquisito per legge, in assenza di testamento, il diritto a un terzo ciascuno dell’eredità. __________ __________ è deceduta a __________ il giorno dopo la morte del marito. In virtù di un suo testamento pubblico del 5 aprile 1988 i figli __________ e __________ risultano eredi istituiti in parti uguali, divenendo eredi legittimi in ragione di metà ciascuno sia della successione paterna sia di quella materna.
B. Il 14 marzo 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato in via cautelare il blocco di ogni conto (nominativo, cifrato o societario) presso il __________ di __________ facente capo alla sorella __________ oppure al defunto padre , come titolari o beneficiari economici, con particolare riferimento al conto n. . “ ”. Su quest’ultima relazione bancaria, intestata ad __________ __________, era stato fatto confluire il 15 giugno 1990 il saldo di un conto n. . __________, del padre __________, conto che era stato oggetto di ripetuti prelevamenti da parte della sorella.
C. In accoglimento dell’istanza il Pretore ha ordinato il 16 marzo 1994 – senza contraddittorio – il blocco in questione, con la comminatoria dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza. Nel contempo ha fissato a __________ __________ un termine di 15 giorni per prestare fr. 80 000.– a titolo di garanzia e un termine di 60 giorni per promuovere l’azione ordinaria, in entrambi i casi con l’avvertimento che la mancata osservanza del termine avrebbe comportato la decadenza del provvedimento cautelare. Con decreto del 14 aprile 1994 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha limitato l’ammontare del blocco a
fr. 525 000.– e per tutto il resto ha confermato l’assetto supercautelare, compresa la proroga di 30 giorni concessa il 24 marzo 1994 per la prestazione della garanzia. Il Pretore ha poi protratto tale termine di 10 giorni inaudita parte, il 21 aprile 1994, su richiesta di __________ . Il 4 settembre 1995 questa Camera ha parzialmente accolto un appello del 26 aprile 1996 presentato da __________ , limitando il blocco, per quanto riguarda gli averi facenti capo ad __________ , al conto n. . “ ” fino a concorrenza di fr. 75’000.– e riducendo la cauzione imposta a __________ __________ a fr. 10’000.– da versare entro il 21 aprile 1994 (..__________).
D. Nel frattempo, il 9 giugno 1994, __________ __________ ha presentato l’azione di merito per ottenere che __________ __________ fosse condannata al pagamento di fr. 337’000.– con interessi al 10% su vari importi, come pure di fr. 14’980.– con interessi al 10% dal 14 marzo 1994, e che fosse ordinato al __________ __________ di __________ di versargli fr. 525’000.– a debito dei conti esistenti sotto ogni forma nominativa, cifrata o societaria di pertinenza di __________ __________, rispettivamente di __________ , in particolare a debito del conto . “ ”. Nella sua risposta dell’8 settembre 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi allegati preliminari ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
E. All’udienza preliminare del 7 febbraio 1995 __________ __________ ha postulato, tra l’altro, l’edizione dalla controparte e dal __________ __________ di __________ dell’intera documentazione in originale relativa ai conti . “__________ ” e . “__________ ”, così come a ogni altro conto presso il medesimo istituto intestato a __________ __________ o ad __________ __________ (nominativo o cifrato), o sul quale quest’ultima avesse procura, o a società di cui __________ __________ o __________ __________ siano stati beneficiari economici singolarmente, congiuntamente o disgiuntamente. __________ __________ si è opposta alla domanda di edizione limitatamente al conto “__________ ” e ad altri conti a lei intestati.
F. Il 4 aprile 1996 ha presentato una domanda di edizione nei confronti del __________ __________ di , chiedendo la produzione in originale dell’intera documentazione relativa al conto . “ ”, di quella relativa al conto . “ ”, a ogni altro conto intestato o già intestato direttamente (nominativo o cifrato) a __________ __________, o indirettamente attraverso società delle quali egli fosse beneficiario economico e a ogni altro conto intestato direttamente (nominativo o cifrato) ad __________ , o indirettamente attraverso società di cui essa fosse beneficiaria economica. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 1996 il __________ __________ chiede di limitare la produzione della documentazione relativa a relazioni esistenti o estinte di cui __________ __________ o __________ __________ sono o erano personalmente titolari. __________ __________ ha concluso il 22 aprile 1996 per la sola produzione della documentazione del conto . “ ”.
G. Statuendo il 22 luglio 1996 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ordinato al __________ __________ di produrre entro 30 giorni l’intera documentazione originale relativa al conto .“__________ ”, l’intera documentazione relativa a ogni altro conto intestato o già intestato direttamente (nominativo o cifrato) a __________ , o indirettamente attraverso società di cui questi fosse beneficiario economico, i documenti di apertura (cartoncino firme ecc.), come pure la documentazione relativa ai depositi in contanti sul conto . “ ” e su ogni altro conto intestato direttamente (nominativo o cifrato) ad __________ __________, o indirettamente attraverso società di cui essa fosse beneficiaria economica. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________. Non sono state assegnate ripetibili.
H. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 2 settembre 1996 in cui chiede di limitare la domanda di edizione alla documentazione del conto .“__________ ” o di altri conti intestati a __________ __________; in via subordinata, oltre ai precedenti, solo quella dei conti intestati personalmente ed esclusivamente a lei.
Il __________ __________ di __________ ha appellato anch’esso l’8 settembre 1996, chiedendo che la produzione della documentazione relativa al conto . “__________ ” avvenga limitatamente alla copia, e solo per i conti intestati o già intestati a __________ __________ e ad __________ __________ personalmente.
Nelle sue osservazioni del 9 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere sia l’appello di __________ __________ sia quello del __________ __________.
Il 10 settembre 1996 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha concesso agli appelli effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
È vero che il convetto di “avente diritto economico”, come pure quello di “beneficiario economico” usato dal primo giudice può apparire impreciso per il fatto di non trovare riscontro in alcuna nozione di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Esso è contenuto però nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992, la quale riprende un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione relativa all’obbligo di diligenza del 1977 e ripreso nel 1990 dall’art. 305ter cpv. 1 CP (“avente economicamente diritto”). La sua accezione, del resto, è chiara. Con esso si intende chi – al di là dei semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a edizione, pag. 270 seg. e pag. 291). Questa Camera ha già per altro avuto modo di accogliere una richiesta intesa al blocco di averi dei quali l’istituto bancario doveva sapere (grazie al formulario A in uso presso le banche) che un defunto era l’avente diritto economico (I CCA, sentenza del 18 agosto 1996 in re B.).
In concreto è fuori discussione che __________ e __________ __________ sono gli unici eredi del padre __________ in parti uguali. Alla morte del genitore essi hanno acquisito pertanto i diritti derivanti dal mandato che legava la banca al loro dante causa (art. 560 cpv. 2 CC; Rep. 1993 pag. 209; Cocchi, L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in: Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, pag. 43). Ora, ogni erede ha il più ampio diritto di informazione sulla situazione degli averi del defunto (DTF 89 II 93 consid. 6) e ha facoltà di ottenere, salvo contrario ordine alla banca da parte del defunto, tutte le informazioni che quest’ulti-mo avrebbe potuto pretendere (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, op. cit., pag. 317 con riferimenti dottrinali e 323). In concreto l’attore può esigere dal __________ __________, quindi, le informazioni che suo padre avrebbe potuto ottenere, e ciò a maggior ragione se l’edizione dei documenti in possesso dalla banca è intesa a raggiungere una giusta ed equa ripartizione dell’eredità (Rep. 1993 pag. 210). Nelle circostanze descritte, tenuto conto anche del fatto che nell’asse ereditario rientra l’universalità dei beni del defunto e non solo i beni a lui intestati (Farid/Fisching/Lichtenberger, Internationales Erbrecht, 4a edizione, vol. III, Italia, pag. 17 nota 29), non sussistono valide ragioni per negare all’attore il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia dei suoi diritti (v. anche Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in: SJZ 92/1996 pag. 137). Su questo punto l’appello è pertanto destinato all’insuc-cesso.
L’appellante contesta l’obbligo di produrre la documentazione del conto n. . “__________ ”, asserendo di poter dimostrare che le somme prelevate dal conto del padre sono state consegnate al padre stesso, come pure quelle confluite sul conto “__________ ”, che per altro è intestato anche a terzi. Essa ritiene inoltre che l’edizione non sia giustificata poiché il fratello, che già avrebbe ricevuto la documentazione, tenderebbe ad approfittare delle circostanze per ottenere ciò a cui non ha diritto, e sottolinea di non essere mai stata sollecitata a recarsi al __________ __________ per fornire la documentazione relativa alla chiusura del conto n. .“__________ ”; anzi, dopo la morte del padre il fratello avrebbe sottratto tutta la documentazione conservata nelle case paterne di __________ e di __________.
Questa Camera ha già accertato che dal conto n. .“__________ ____________________ ”, intestato al padre delle parti, sono stati trapassati senza giustificazione apparente al conto n. . “__________ ”, intestato all’appellante, il saldo finale del conto (fr. 42’014.– il 15 giugno 1990: doc. C) e titoli per un valore nominale di US$ 60’000 (il 13 giugno 1989: doc. G20), mentre l’appellante ha dichiarato di avere ritirato dal conto n. . “__________ ”, tra l’8 settembre 1988 e il 12 marzo 1990, una somma di complessivi fr. 24’141.25. Ulteriori prelevamenti dal conto n. .“__________ -__________ ” (doc. G1–G19 e G21–G22) non sono invece stati imputati con sufficiente verosimiglianza all’appellante, né risultava sufficientemente verosimile che il relativo ammontare fosse finito su altre relazioni bancarie di costei (I CCA, sentenza del 4 settembre 1995 tra le parti, consid. 5b). Fino a concorrenza di fr. 75’000.– era stato pertanto ordinato il blocco degli averi facenti capo alla convenuta sul conto n. . “__________ ”.
Non può essere seriamente contestato che gli eredi abbiano reciproco obbligo di rendiconto, data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno del compendio ereditario (art. 723 del Codice civile italiano, analogo all’art. 610 cpv. 2 CC). In concreto, accertato che dal conto del defunto sono stati prelevati averi depositati poi sul conto n. .“__________ ” di cui la convenuta è titolare, non fa dubbio che quest’ultima è tenuta a informare il fratello sulla destinazione dei proventi. L’appellante inoltre si era impegnata a recarsi con il fratello presso il __________ __________ per chiarire la sorte di eventuali depositi ivi esistenti o estinti, in modo da determinare se tali beni dovessero essere collazionati (doc. H punto 3). Tale impegno non può ritenersi decaduto per il solo fatto che l’attore non ha sollecitato la sorella a rispettarlo. Del resto, si negasse all’appellato una simile possibilità nell’ azione di merito, egli non avrebbe alcun altro modo di tutelare le proprie pretese, poiché in caso di blocco cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere tenuta – di principio – a fornire informazioni sui beni immobilizzati (Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, op. cit., pag. 203 nota 249; Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit bancaire et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15). Poco importa che l’appellante possa dimostrare di aver consegnato al padre le somme da lei prelevate. Tale questione riguarda infatti il merito della lite, non l’edizione dei documenti. Ciò vale anche per quanto riguarda le altre argomentazioni fatte valere nell’appello.
Diversa è la situazione per quanto concerne i conti di cui l’ap-pellante è titolare personalmente o avente diritto economico (su quest’ultima nozione v. sopra, consid. 1). Dagli atti non emerge alcun elemento dal quale risulti che dal conto n. . “__________ ” siano stati girati fondi su conti dell’interessata che non siano il noto n. .“__________ ”. La domanda di edizione denota, ciò premesso, scopo esplorativo e appare inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 206). L’attore potrà ancora chiedere l’edizione di simili documenti, del resto, qualora l’esame degli atti relativi al conto n. . “__________ ” dovesse precisare trasferimenti di fondi in direzione di altri conti. Al proposito l’appello deve pertanto essere accolto limitatamente ai conti di cui l’appellante è titolare personalmente o avente diritto economico.
II. Sull’appello del
La legittimazione a proporre appello del terzo cui è ordinata l’edizione di documenti è indiscussa (Rep. 1991 pag. 478). L’appello, tempestivo, può dunque essere vagliato nel merito.
L’appellante contesta di dover produrre la documentazione bancaria di cui __________ o __________ __________ erano o sono beneficiari economici. Fa valere che quest’ultima nozione sarebbe poco chiara, che in base al principio della specialità sarebbe escluso l’impiego di dati raccolti da una banca sugli aventi diritto economico fuori dell’ambito penale e che la conferma di una decisione come quella impugnata avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta la piazza finanziaria svizzera. Oltre che esagerata, la doglianza è già stata vagliata (consid. 1). Non merita pertanto ulteriore disamina.
L’appellante si duole di dover presentare la documentazione originale in suo possesso, sostenendo che per prassi bancaria la produzione avverrebbe unicamente in copia conforme. Ora, è vero che a norma dell’art. 201 CPC la produzione di documenti può avvenire anche mediante estrazione di copie conformi all’originale. In concreto tuttavia ciò non appare sufficiente. Basti ricordare che, l’edizione della documentazione relativa al conto n. .“__________ ” è stata chiesta non solo per verificare gli averi in conto, ma anche ai fini di una perizia calligrafica sugli ordini di prelievo e di bonifico intervenuti dalla costituzione del conto (verbale di udienza preliminare, del 7 febbraio 1995; istanza di edizione, pag. 2). In circostanze siffatte la produzione dei documenti originali ordinata dal primo giudice è indispensabile, a prescindere dalla circostanza che nelle sue osservazioni del 16 aprile 1996 la banca non aveva sollevato tale argomento. Oltre a ciò, e a ogni buon conto, la documentazione originale sarà restituita alla banca non appena terminata la causa (art. 205 CPC). Per quanto riguarda le spese inerenti alla ricerca e alla produzione degli atti, esse saranno sottoposte al giudice, che provvederà a verificarle e le addebiterà alle parti in ragione della soccombenza nel merito. Ciò posto, l’appello, infondato, deve essere respinto.
III. Sulle spese
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
– l’intera documentazione originale del conto n__________.__________ “__________ ”;
– l’intera documentazione di ogni altro conto intestato o già intestato direttamente (nominativo o cifrato) al defunto __________ __________ o indirettamente attraverso società di cui egli fosse avente diritto economico;
– i documenti di apertura (cartoncino firme ecc.) e la documentazione relativa ai depositi in contanti sul conto n. . “__________ ”.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello del __________ __________ è respinto.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, succursale di __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster