AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.134
Data decisione, Autorità: 11.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00134
Lugano 11 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (_____) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) promossa con petizione del 17 ottobre 1991 da
__________, __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 27 agosto 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta l’appello adesivo del 19 settembre 1996 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta l’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1965) si sono sposati a __________ il __________ 1986. Dalla loro unione è nato __________ (__________1987). Il marito è alle dipendenze delle __________ __________ __________, mentre la moglie, senza particolare formazione professionale, ha lavorato a tempo parziale come __________ e __________ presso vari datori di lavoro.
B. Il 10 aprile 1991 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 6 giugno 1991. Con decreto cautelare del 10 giugno 1991 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha regolato l’assetto provvisionale, obbligando il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 750.– per __________, affidato alla madre, e di fr. 1’319.– per quest’ultima. Un’istanza di modifica di misure cautelari presentata da __________ __________ è stata respinta dal Pretore con decreto del 2 novembre 1992, confermato da questa Camera con sentenza dell’8 febbraio 1993 (I CCA /).
C. Nel frattempo __________ __________ ha promosso, il 17 ottobre 1991, azione di separazione per tempo indeterminato, postulando l’affidamento di __________, un contributo mensile di fr. 750.– per il figlio e di fr. 1’319.– per sé, come pure l’attribuzione di tutta la mobilia domestica a titolo di liquidazione del regime dei beni. Il 16 dicembre 1991 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, con l’affidamento di __________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo mensile di fr. 750.– per lo stesso; egli ha negato alla moglie qualsiasi contributo, rivendicando dalla medesima fr. 34’325.– a liquidazione del regime dei beni. Nella risposta riconvenzionale del 20 gennaio 1992 la moglie si è opposta al divorzio e ha chiesto altri fr. 5’000.– a liquidazione del regime patrimoniale. Nei successivi atti preliminari le parti hanno ribadito le loro domande.
D. Nel corso dell’istruttoria è stato aperto un procedimento penale contro __________ __________ per falsa dichiarazione di una parte in giudizio, che si è concluso il 3 aprile 1996 con l’inflizione di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. Nell’allegato del 26 giugno 1996 la moglie ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, ha postulato un contributo mensile per __________ di fr. 950.– fino al 12° anno di età, di fr. 1’200.– fino al 16° anno di età e di fr. 1’400.– fino al 17° anno di età, uno per sé di fr. 1’819.– e il versamento di fr. 5’000.– a liquidazione del regime dei beni. __________ __________ ha riaffermato le domande di giudizio formulate nella risposta e nella domanda riconvenzionale. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo il 19 luglio 1996, il Pretore ha respinto la petizione e in accoglimento della domanda riconvenzionale ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato il convenuto a versare un contributo per il figlio di fr. 830.– mensili fino al mese di maggio 1999, di fr. 880.– fino al mese di giugno 2003 e di fr. 1’100.– fino alla maggiore età o alla conclusione degli studi, e ha liquidato il regime dei beni nel senso di riconoscere a ciascun coniuge la proprietà dei beni in loro possesso. Gli oneri dell’azione principale sono stati posti a carico dello Stato, l’attrice beneficiando dell’assistenza giudiziaria, mentre le spese dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 27 agosto 1996 nel quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’accoglimento della sua domanda di divorzio, l’aumento del contribuito alimentare per il figlio a fr. 980.– fino a 12 anni, a fr. 1’040.– fino a 16 e a fr. 1’300.– in seguito, un contributo alimentare di fr. 1’819.– mensili per sé e fr. 5’000.– a liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1996 __________ __________ conclude per il rigetto e del gravame e con appello adesivo chiede di porre a carico dell’attrice tre quarti degli oneri processuali della domanda riconvenzionale e un’indennità di fr. 8’000.– a titolo di ripetibili ridotte. __________ __________ ha proposto, l’11 ottobre 1996, di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
Il Pretore ha ritenuto che nel caso in esame la responsabilità del dissidio coniugale fosse largamente imputabile alla moglie, che aveva allacciato una relazione extraconiugale con __________ __________, collega di lavoro del marito. L’appellante contesta l’esistenza di tale relazione, che definisce non provata, e rileva che se avesse avuto un legame extraconiugale avrebbe chiesto essa medesima il divorzio e non la separazione per tempo indeterminato. Si tratta pertanto di verificare, in concreto, se alla moglie sia imputabile una colpa preponderante nella disunione giusta l’art. 142 cpv. 2 CC. In caso affermativo la sua azione di divorzio deve essere respinta, come ha deciso il Pretore; nell’ipotesi opposta essa deve essere accolta.
Dagli atti non risulta con chiarezza a quando risale la disunione tra i coniugi. L’attrice la situa nel febbraio 1990, quando a seguito della morte del suocero il marito ha cominciato a trascurare la famiglia recandosi a __________ per svolgere lavori agricoli. Il marito sostiene invece che ciò si sarebbe verificato nel settembre 1990, al momento in cui è venuto a sapere della relazione extraconiugale della moglie con un collega di lavoro. Dall'istruttoria è emerso che in origine i rapporti tra i coniugi non apparivano turbati. La madre dell’appellante ha avuto finanche modo di affermare che prima di un colloquio avuto con il marito nel settembre 1990, essa gli aveva manifestato la sua soddisfazione poiché, a suo parere, il matrimonio andava bene (deposizione __________ __________), mentre per __________ __________, amica della moglie, all’inizio la coppia appariva affiatata. Una turbativa deve però essere insorta nell’autunno-inverno 1990. La madre dell'appellante ha ricordato che nel settembre di quell’anno tra i coniugi qualche cosa non andava (deposizione __________ __________). Anche __________ __________ ha confermato che nel mese di novembre- dicembre 1990 i coniugi avevano discussioni e non andavano più d’accordo. Anche la madre del marito si è accorta verso la fine del 1990 che i rapporti tra i coniugi erano turbati (deposizione __________ __________). Inoltre, verso la metà del mese di gennaio 1991 il marito si è rivolto ad __________ __________, __________ presso la __________ di __________, esponendogli problemi familiari, ciò che prima d’allora non aveva mai fatto. Ciò posto, è indubbio che l’origine della turbativa deve essere fatta risalire alla fine del 1990, come afferma il marito, e non al febbraio del 1990 come pretende la moglie.
Quanto alle ragioni della turbativa, esse sono senz’altro da ricondurre a __________ __________. L’istruttoria ha consentito di accertare che quest’ultimo e l’appellante si sono frequentati. __________ __________ ha affermato che lo stesso __________ gli ha riferito di avere incontrato l’appellante almeno una decina di volte, in esercizi pubblici, in negozi, di essere stato a casa sua una volta e di averla ricevuta una volta nel suo appartamento. __________ __________, che aveva locato una camera a __________ __________, ha detto di avere visto l’appellante recarsi dal suo locatario a tutte le ore della giornata, dove restava per qualche ora; egli inoltre ha visto anche l’appellante baciare l’amico sulla bocca. Tale deposizione è stata confermata da __________ __________, nell’ambito del procedimento penale aperto a carico dell’appellante per falsa dichiarazione di una parte in giudizio. Certo, la moglie e il diretto interessato hanno negato con decisione una loro relazione. Se non che, con sentenza del 3 aprile 1997, passata in giudicato, il Pretore dei Distretto di Bellinzona ha riconosciuto l’appellante colpevole per avere affermato durante l’interrogatorio formale di non essere mai stata nella camera di __________ __________, come pure di non averlo mai frequentato, ciò che è stato smentito dai testimoni __________ e __________ __________. Dall’istruttoria penale è emerso altresì che dopo la partenza di __________ __________ da __________ l’appellante si è sovente messa in contatto telefonico con lui, sia a __________, ove egli lavorava, sia nel Canton __________ dove era domiciliato (verbale d’interrogatorio del 12 giugno 1995 e doc. 10). Certo, non si può escludere che tra l’appellante e __________ __________ vi fosse solo tenera amicizia, ma ciò non toglie che il comportamento della moglie abbia fatto reagire il marito. Si aggiunga che il tenore del biglietto agli atti (doc. 8) è inequivocabile, considerato che è stato scritto dall’appellante (deposizione __________), nata il 12 giugno, mentre __________ __________ è nato il 27 giugno. In siffatte circostanze, e tenuto conto dell’indole gelosa del marito (appello, pag. 3), che di per sé non basta a configurare una colpa, la frequentazione della moglie con il collega di lavoro del marito ha verosimilmente alimentato sospetti e favorito contrasti suscettibili di degenerare in litigi e, per finire, in disunione coniugale.
Per quanto riguarda le eventuali colpe del marito va rilevato che l’istruttoria non ha permesso di accertare una gelosia esagerata. Egli ha invero prodotto un biglietto scritto dalla moglie (doc. 8) e ha fotocopiato l’agenda della stessa (doc. 9), ma ciò è da ricondurre anche alla disinvoltura e al comportamento ambiguo della moglie medesima nel frequentare il collega di lavoro del marito. Del resto, essa non ha mai rimproverato al marito altri episodi, di modo che questo particolare non può aver contribuito a minare l’unione. Neppure le percosse subite dalla moglie possono essere definiti causali per la disunione, già perché le intemperanze – ancorché reprensibili – del marito sembrano ricondursi proprio al comportamento della moglie, tant’è che sono successive alla scoperta dell’amicizia di quest’ultima con __________ __________ e alla separazione dei coniugi (deposizione __________ e denuncia penale del 4 febbraio 1992). Non risulta infatti che prima si siano verificati episodi di violenza (deposizione __________). Quanto poi riferito dal marito alla suocera, ossia di avere trascurato un po’ la moglie e il figlio per recarsi a __________ a lavorare (deposizione __________), non basta a dimostrare un serio motivo di disunione poiché, a prescindere dal fatto che spesso anche la moglie accompagnava il marito (deposizione __________ __________), essa nella petizione ha invocato incomprensioni dovute a diversità di carattere e mentalità, oltre a una ingiustificata gelosia del marito (pag. 2). Ne discende, per concludere, che con il suo comportamento l’appellante ha contributo in maniera decisiva al disfacimento del matrimonio. Su questo punto la sentenza del Pretore, lungi dall’essere criticabile, merita conferma.
L’appellante chiede un contributo alimentare di fr. 1’819.– men-sili. Se non che, presupposto per ottenere un contributo sia in base dell’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge richiedente. Il Tribunale federale ha mitigato invero la nozione di innocenza, nel senso che se ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’inden-nità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Per essere causale, in ogni modo, il comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). Nella fattispecie, come si è visto, il comportamento della moglie risulta chiaramente causale. Ciò le preclude la possibilità di chiedere un contributo. L’appello non merita pertanto, su questo punto, ulteriore disamina.
L’appellante postula un aumento del contributo per il figlio __________ da fr. 830.– a fr. 980.– mensili fino al 12° anno di età, da fr. 880.– a fr. 1’040.– mensili fino al 16° anno di età e da fr. 1’100.– a fr. 1’300.– in seguito. Ora, per costante giurisprudenza di questa Camera il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton __________, considerate un buon punto di riferimento da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA, sentenza del 20 ottobre 1995 in re K./K.). Il Pretore si è fondato sul fabbisogno medio previsto da tali raccomandazioni, riducendolo per tenere conto del maggior costo della vita nell’area urbana di __________ e del reddito familiare. In effetti, sulla base delle citate raccomandazioni il fabbisogno medio in denaro di __________ ammonterebbe attualmente a fr. 980.– mensili, ma la riduzione (attorno al 15%) decisa dal Pretore resiste alla critica se si tiene conto del reddito della famiglia, inferiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni (che è circa di fr. 7’000.– mensili) e della situazione economica del Cantone __________, diversa da quella dell’area urbana di __________. Anche a questo proposito la sentenza del Pretore merita quindi conferma.
L’appellante rivendica infine la restituzione di fr. 5’000.–, sostenendo di avere prestato tale importo al marito. Dagli atti risulta unicamente che il 28 giugno 1991 essa ha contratto un prestito con il __________ __________ di fr. 2’900.– (doc. C), ma non vi è alcuna prova che attesti la consegna al marito di tale somma. Il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali tra coniugi, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC). Incombeva quindi alle parti allegare e provare tempestivamente i fatti su cui fondava la pretesa. In concreto l’appellante non ha minimamente dimostrato quanto da lei asserito, ragione per cui l’appello, infondato, deve essere respinto.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può entrare in linea di conto, a prescindere dall’indigenza della richiedente, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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