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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.133
Data decisione, Autorità: 16.01.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00133
Lugano 16 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa __________. __________. __________ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 6 agosto 1996 da
__________,
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 agosto 1996 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 19 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è una società attiva nel commercio di capi d’abbigliamento; __________ __________ è una ditta specializzata in pratiche doganali nell’ambito di trasporti internazionali di merci, legata alla società consorella __________ _. di __________. Il 25 marzo 1996 __________ __________ __________, società __________ attiva nel commercio marittimo e della quale il rappresentante __________ __________ è in possesso di una licenza __________ per la vendita di articoli nel settore dell’abbigliamento, ha incaricato __________ di emettere una dichiarazione doganale di transito comunitario (T1) allo scopo di trasportare a Madrid un carico di 440 colli contenenti complessivamente 132'840 magliette. __________ ha emesso il documento sul quale figurava __________ _. quale garante.
Lo stesso 25 marzo 1996 __________ __________ __________ ha venduto la citata merce a __________ __________, la quale ha chiesto al destinatario __________, il 21 giugno successivo, il ritorno della merce in Ticino e ha incaricato __________ di eseguire il trasporto. Il 21 lu-glio 1996 __________. ha rifiutato l’ordine di __________ __________ di consegnare la merce, non essendo state pagate le spese relative a due precedenti spedizioni per le quali __________ aveva provveduto a far emettere due dichiarazioni doganali di transito comunitario (T1 n. __________ dell’11 aprile 1996 e T1 n. __________ del 18 aprile 1996). Il giorno successivo __________. ha comunicato a __________ che la merce sarebbe stata depositata presso il punto franco di __________, nei depositi di , e che sarebbe stata liberata dietro pagamento delle spese di trasporto, di una multa inflitta dall’autorità spagnola e previo appuramento delle due dichiarazioni T1 relative alle due spedizioni precedenti, ossia dell’accertamento che i carichi erano regolarmente giunti a destinazione. Nel frattempo, __________ ha rivenduto il carico di magliette in oggetto alla società slovena __________ __________ / (doc. P e Q).
B. Il 6 agosto 1996 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud che fosse ordinato in via supercautelare a __________ di mettere a sua disposizione l’intero carico di 440 colli, dietro pagamento delle sole spese relative a detto carico; nel merito essa ha rivendicato l’accertamento della proprietà, con facoltà di disporre liberamente, della merce in questione. Con decreto emanato il 7 agosto 1996 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il segretario assessore della Pretura ha respinto l’istanza.
Alla discussione del 13 agosto 1996 l’istante ha riaffermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Al termine della discussione il Pretore, richiamata l’applicabilità delle norme procedurali sulla camera di consiglio, ha ritenuto che la causa dovesse essere trattata come azione possessoria. Ha quindi proceduto seduta stante al dibattimento finale, nel corso del quale le parti si sono riconfermate nelle loro conclusioni.
C. Statuendo il 19 agosto 1996, il Pretore ha ordinato a __________ di mettere immediatamente a disposizione di __________ l’intero carico di 440 colli indicati come camion PC / PC, doc. T1 doganale __________, dietro pagamento delle spese di trasporto e degli oneri relativi a detto carico. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 4’000.– a titolo di ripetibili.
D. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 26 agosto 1996, __________ postula – previo conferimento dell’ef-fetto sospensivo al ricorso – l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria; in via subordinata essa chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza. Con decreto del 29 agosto 1996 il vicepresidente di questa Camera ha accordato all’appello effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 23 settembre 1996 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuto che la contestazione verte sul possesso della merce depositata presso la convenuta, ha ordinato a quest’ulti-ma di mettere a disposizione dell’istante l’intero carico poiché essa non sarebbe legittimata a trattenere la merce in assenza di un credito esigibile nei confronti dell’istante.
L’appellante postula innanzitutto l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto al Pretore per la continuazione della procedura ordinaria, poiché il Pretore non avrebbe dovuto mutare l’azione ordinaria (tendente all’accertamento della proprietà della merce) in un’azione possessoria soggetta alla procedura sommaria, limitandole così i mezzi di difesa.
Dal fascicolo processuale risulta che il Pretore, alla fine dell’ udienza del 13 agosto 1996, ha richiamato alle parti le norme sulla procedura di camera di consiglio, precisando di considerare la lite alla stregua di un’azione possessoria. A prescindere dalla circostanza che la convenuta nulla ha eccepito al riguardo e ha proceduto alla discussione finale, la questione di sapere se il primo giudice abbia ecceduto i suoi poteri può rimanere indecisa, dato che l’appello dev’essere accolto – come si vedrà in appresso – già trattando la vertenza come un’azione possessoria. Per tale motivo non si giustifica neppure l’assunzione delle prove offerte dall’appellante e rifiutate dal Pretore.
Secondo l’art. 927 CC chi ha tolto ad altri una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente (cpv. 1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritorglierla all’attore (cpv. 2). L’illecita violenza non deve necessariamente consistere in un atto di forza: basta che si traduca in un atto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, Berner Kommentar, n. 22 all’introduzione degli art. 926-929 CC con richiami). La prova del diritto prevalente deve poter essere recata senza causare ritardi nella procedura; il titolo sul quale si basa il convenuto deve essere liquido, né il convenuto può invocare la presunzione derivante dal possesso attuale (Steinauer, Les droits réels, tomo I, n. 347, pag. 94).
L’appellante vanta un diritto di ritenzione sulla merce a seguito di un credito nei confronti dell’appellata per il mancato appuramento di due documenti doganali (T1 n. __________ e T1 n. __________) emessi su incarico della stessa appellata relativamente a spedizioni successive. L’appellata contesta la pretesa, facendo valere che partner contrattuale dell’appellante in tali occasioni era la __________. Ora, a un esame meramente sommario come quello che presiede l’esame di un’azione possessoria e delle sue eccezioni, il diritto di ritenzione vantato dall’appellante appare legittimo. Per l’art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. In base a questa disposizione gli oggetti sui quali viene esercitato il diritto di ritenzione devono trovarsi in possesso del creditore con la volontà del debitore. Ciò presuppone un valido trasferimento del possesso per l’esecuzione del negozio giuridico principale, sulla base del quale si fonda indirettamente il possesso degli oggetti ritenuti (Zobl, Berner Kommentar, Berna 1996, n. 161 ad art. 895 CC).
Il diritto di ritenzione presuppone in secondo luogo l’esistenza di un credito valido ed esigibile (Zobl, op. cit., n. 166 ad art. 895 CC; Steinauer, Les droits réels, tomo III, 2a edizione, n. 3138a, pag. 357; DTF 105 II 192 e segg.), come pure una connessione tra il credito e l’oggetto della ritenzione. Fra commercianti tale connessione esiste già per il fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari (art. 895 cpv. 2 CC). Per ammettere un diritto di ritenzione fra commercianti basta, in altri termini, che il credito e il possesso della merce ritenuta dipendano dalla loro relazione d’affari (Zobl, op. cit., n. 231 ad art. 895 CC; DTF 115 IV 213). Poco importa che il possesso dell’oggetto ritenuto derivi dallo stesso negozio giuridico o da negozi giuridici diversi: decisivo è che il credito e il possesso si basino su fatti – anche precedenti – che rientrino nelle relazioni d’affari tra le parti (Zobl, op. cit., n. 236 ad art. 895 CC).
Ora, le medesime operazioni risultano essere state eseguite anche per il trasporto dei 440 colli oggetto del diritto di ritenzione e per la quale la __________ ha chiesto il 25 marzo 1996 l’emissione della documentazione doganale di transito comunitario (T1 __________: doc. 3, 4, 5, B e C; v. consid. A). In siffatte evenienze si può concludere, a livello di mera verosimiglianza, che l’appellata è debitrice verso l’appellante anche delle spese sostenute in relazione ai due trasporti successivi. Intanto non è contestato che l’appellata abbia fatto fronte al pagamento delle spese occasionate dal primo trasporto (doc. G); inoltre la fattura della __________ del 16 maggio 1996 (doc. E) indica, come quelle successive del 20 maggio 1996 (doc. 9 e 13), l’appellata quale destinataria. Infine la __________ ha indicato, quando ha chiesto l’emissione del primo documento T1, che la merce veniva commercializzata per conto dell’appellata, alla quale doveva essere inviata la fattura (doc. B, ultimo fogli e 2). Tanto basta, a un esame puramente sommario, per ritenere che i tre trasporti, seppure ordinati da __________, riguardavano merce appartenente all’appellata, ragione per cui quest’ultima risulta essere debitrice nei confronti dell’appellante anche per le operazioni contestate.
Nella fattispecie, a un esame sommario, il credito appare esigibile. Anzitutto parte dello stesso è noto: esso riguarda le spese sostenute per il rientro dei 440 colli dalla Spagna che sono con-testate solo parzialmente dall’appellata (osservazioni, pag. 10). Inoltre vanno aggiunte le spese che saranno accollate all’appel-lante per il mancato appuramento del documento T1 n. __________ relativo al trasporto dell’11 aprile 1996 (doc. 19) e del documento T1 n. __________ per il trasporto del 18 aprile 1996 (doc. 18) che – come si è visto – concernono merce appartenente all’appellata. Tale credito risulta dal fatto che la __________. è garante nei confronti delle autorità doganali per la corretta esecuzione del trasporto. Tenuto conto del fatto che la debitrice risulta essere una società svizzera e che il garante si dovrà rivolgere alla corrispondente svizzera, quest’ultima dovrà chiedere la rifusione delle spese all’appellata, proprietaria della merce oggetto delle dichiarazioni doganali. Ciò posto, a un esame di mera verosimiglianza il diritto di ritenzione vantato dall’appellante risulta legittimo. Si aggiunga che il proprietario di un bene mobile sul quale è esercitato un diritto di ritenzione a garanzia di un credito contestato può chiederne la restituzione, dietro deposito giudiziario di una somma sufficiente a garantire il credito, comunque non eccedente il valore del bene ritenuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 458; Oftinger/ Bär, op. cit., n. 14 ad art. 898 CC). Ne discende che l’appello deve essere accolto e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Visto l’esito dell’appello, appare superfluo esaminare le altre censure sollevate nel gravame.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Tenuto conto della soccombenza dell’istante, analoga modifica deve subire il pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 4’000.–a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’000.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ fr. 1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ _, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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