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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.132
Data decisione, Autorità: 21.09.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00132
Lugano 21 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. ____________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 31 luglio 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'appellazione del 26 agosto 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 29 novembre 1995 __________ __________ ha acquistato da __________ __________ __________ __________ un motoscafo __________ ____________________, di colore __________, n. di matricola , targato __________ () __________ per il prezzo di fr. __________., che ha ormeggiato a __________. Il 26 luglio 1996 __________ __________, intenzionato a uscire sul lago con il motoscafo, si è recato a __________ e ha constatato la scomparsa del natante. Quest'ultimo era stato preso in consegna dalla Polizia lacuale su richiesta della __________ (in seguito detta: __________ _________..), che aveva ottenuto il 18 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un decreto esecutivo con il quale si ordinava a __________ __________ di consegnare immediatamente a __________ .. il menzionato motoscafo.
B. Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un’azione possessoria del 31 luglio 1996, __________ __________ ha chiesto, in via supercautelare, che fosse ordinato alla __________ _ .. di mettere a sua disposizione il predetto natante, comprensivo di tutti gli accessori e delle chiavi, nonché gli oggetti mobili che vi si trovavano e - subordinatamente - di non disporne in alcun modo; nel merito l’istante ha chiesto l’immediata consegna del motoscafo e la condanna della convenuta a versare fr. 300.- al giorno, a far tempo dal 26 luglio 1996 e fino al giorno in cui rientrerà in possesso del natante, come risarcimento danni per il mancato utilizzo.
Con decreto supercautelare di medesima data il Pretore ha ordinato a __________. di non disporre in alcun modo del motoscafo.
Alla discussione del 13 agosto 1996 la convenuta si è opposta a tutte le domande, eccependo, in ordine, la competenza del Pretore adito poiché il 26 luglio 1996 il natante era stato trasportato a __________ presso i cantieri nautici __________ __________ __________ e venduto a tale __________ __________. L’istante ha mantenuto la sua istanza, rinunciando alla pretesa di risarcimento del danno.
C. Statuendo il 14 agosto 1996, il Pretore ha accertato la sua incompetenza territoriale e ha dichiarato irricevibile l’istanza. Le spese, con una tassa giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell’istante tenuto a rifondere alla convenuta fr. 350.– per ripetibili.
D. Avverso la sentenza del Pretore è insorto __________ __________ con un appello del 26 agosto 1996 in cui chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato e l’incarto rinviato al Pretore per l’istruttoria.
L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha negato la sua competenza sulla base dei documenti presentati dalla convenuta, dai quali risultava che il motoscafo oggetto dell’azione possessoria non si trovava a __________ il giorno della presentazione dell’istanza. L'appellante contesta tale conclusione, asseverando che nel caso concreto la competenza del Pretore di Lugano , che ha erroneamente applicato l’art. 18 cpv. 1 CPC, si fonda sul diritto processuale federale, il quale prevede che le azioni possessorie vanno proposte davanti al giudice del luogo ove si trova la cosa mobile di cui il possessore chiede la restituzione. Egli ritiene inoltre che il foro di Lugano debba essere ammesso quale foro di situazione legittimo poiché la convenuta ha sottratto illecitamente il motoscafo.
Non vi sono dubbi che la garanzia dell’art. 59 Cost. non si estende alle pretese reali, in particolare non può essere invocata per i mezzi che il legislatore ha previsti a tutela del possesso (art. 927-928 CC; DTF 66 I 233 consid. 2; Stark, Berner Kommentar, n. 112 Vorbemerkungen zu art. 926-929; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, Zurigo 1996, pag. 95-96; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, pag. 93 n. 37). Nei rapporti intercantonali il foro delle azioni a tutela del possesso è, per quanto concerne le cose mobili, quello del luogo ove si trova la cosa (Stark, op. cit., n. 113a Vorbemerkungen zu art. 926-929 e n. 31 Vorbemerkungen Verantwortlichkeit art. 938-940). La regola, per altro, non si scosta dalla norma intracantonale prevista nel Cantone Ticino (art. 18 cpv. 1 CPC).
Nel caso in esame, contrariamente all’opinione dell’appellante, non si può dire che la convenuta abbia sottratto il motoscafo in maniera illecita: essa, invero, ha disposto del natante sulla base di un decreto esecutivo emesso il 18 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano sezione 1. Con la predetta decisione, che faceva seguito a quella del 20 maggio 1996 con cui era stata rigettata l’opposizione di __________ ___________ al precetto esecutivo civile fattogli intimare dalla __________. (doc. 14), era fatto ordine a __________ , che si era a suo tempo impegnato a rispondere in solido accanto alla __________ __________ per tutti gli obblighi derivanti dal contratto di leasing (doc. 9), di consegnare immediatamente alla convenuta il motoscafo e ordinava, in pari tempo, a ogni agente della forza pubblica di prestare man forte per l’esecuzione del decreto stesso (doc. 15). In questo senso non si può concludere che la convenuta abbia violato il principio della buona fede, di modo che essa poteva legittimamente eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito. Si aggiunga che con sentenza del 29 agosto 1996 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto un appello di __________ __________ contro la decisione 20 maggio 1996 che respingeva la sua opposizione al precetto esecutivo (inc. ..). È possibile che l’istante sia un terzo in buona fede e legittimo proprietario dell'oggetto, ma la questione non può essere esaminata in questa sede e dovrà, se del caso, essere vagliata dal giudice del merito.
Dal fascicolo processuale risulta inoltre che il 27 luglio 1996 il natante si trovava presso il cantiere Nautico __________ __________ __________ __________ di __________ (doc. 3) e che la convenuta lo ha venduto il 29 luglio 1996 a __________ __________ (doc. 4). Tanto basta per ritenere che al momento dell’introduzione dell’azione possessoria il motoscafo non si trovava a __________. Si aggiunga che la tesi dell’appellante secondo cui la competenza del Pretore di Lugano deve essere ammessa poiché il possessore è stato privato della cosa contro la sua volontà, di modo che egli può far valere i suoi diritti avanti il giudice del luogo ove si trovava la cosa al momento in cui egli ne aveva il possesso (appello pag. 5), non può essere seguita già per il fatto che la convenuta non risulta aver ripreso il natante in maniera illecita. Ciò posto, l’incompetenza territoriale del Pretore di Lugano dev’essere confermata e l’appello può di conseguenza essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo formulata con l'appello.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. Non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali di questo giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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