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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.131
Data decisione, Autorità: 15.01.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00131
Lugano 15 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___ (procedimento esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con opposizione del 5 marzo 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione 28 giugno 1996 presentata da __________ und __________ contro la sentenza emessa il 18 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 settembre 1995 __________ __________ ha stipulato con la ditta __________ __________ __________ __________ un atto di costituzione di pegno avente per oggetto un motoscafo __________ /__________ “” di sua proprietà, che doveva garantire eventuali pretese derivanti da un contratto di leasing concluso tra le parti relativamente a una vettura __________ __________ “ ” intestata a __________ __________.
Il 19 settembre 1995 __________ __________, ritenendo che il finanziamento concesso dalla __________ non corrispondesse a quanto pattuito, ha disdetto il contratto di leasing e ha restituito alla ditta un assegno di fr. 9’305.–. Il 25 settembre la società di leasing ha comunicato a __________ __________ di non accettare la disdetta. NelIa notte tra il 12 e il 13 novembre 1995 ignoti hanno asportato la __________ __________ dal garage di __________ __________. Il 20 novembre 1995 la __________ ha inviato a __________ __________ un conteggio di liquidazione finale per il contratto di leasing, dal quale risultava un saldo di fr. 18'533.60 a suo favore in seguito alla rescissione del contratto.
B. Il 4 marzo 1996 __________ ha fatto intimare a __________ __________ un precetto esecutivo civile, chiedendo la consegna del motoscafo e la costituzione del pegno così come previsto dal contratto dell’11 settembre 1995 (“Pfandvertrag und Abtretungserklärung” Nr. 002). Il 5 marzo successivo __________ __________ ha sollevato opposizione al precetto. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha indetto il contraddittorio per il 21 maggio 1996, durante il quale le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
C. Statuendo il 18 giugno 1996, il Pretore ha confermato l’opposi-zione al precetto esecutivo civile. Le spese processuali, con un tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della precettante, tenuta a rifondere a __________ __________ fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro la predetta sentenza __________ è insorta con un appello del 28 giugno 1996 nel quale chiede di rimuovere l’opposizione al precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la decisione del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha mantenuto l’opposizione dell’escusso poiché la prestazione litigiosa non poteva essere richiesta – a suo avviso – nelle vie esecutive cantonali, ma solo sulla base dell’art. 38 LEF. L’appellante censura tale conclusione, sostenendo che la legge federale sull’esecuzione e il fallimento si applica solo all’ incasso di garanzie prestate in denaro e non alla consegna di beni mobili, tanto più che in concreto la prestazione litigiosa riguarda un’obbligazione di fare, ossia il trasferimento dell’ogget-to del pegno nelle mani del creditore pignoratizio.
Per l’art. 38 cpv. 1 LEF l’esecuzione forzata ha lo scopo di ottenere il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. Sulla natura della garanzia sussistono divergenze. Secondo una parte della dottrina, seguita da alcune decisioni cantonali, la LEF è applicabile per ottenere la prestazione di garanzie in denaro o quando la natura della garanzia non è precisata. Per un’altra parte della dottrina, la LEF si applica unicamente alle esecuzioni per ottenere il pagamento di prestazioni di garanzia in denaro, mentre per le ulteriori forme di garanzia (reali o personali) fa stato la procedura cantonale. Per altri autori, infine, implicitamente accreditati dal Tribunale federale, la procedura d’incasso secondo la LEF è sempre possibile, indipendentemente dal modo di prestazione della garanzia o dalla sua natura (per tutti: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a edizione, Losanna 1993, pag. 36 seg. con riferimenti). Nella fattispecie la questione di sapere se la precettante dovesse far capo all’esecuzione forzata del diritto federale può rimanere indecisa, poiché l’appello sarebbe destinato all’insuccesso quand’anche la procedura litigiosa fosse disciplinata – come sostiene l’appel-lante – dalle norme sull’esecuzione civile cantonale.
Giusta l’art. 488 cpv. 2 CPC, il riconoscimento di un’obbligazio-ne scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata di cui siano attuate le condizioni, è un titolo esecutivo e può dar luogo a esecuzione effettiva. La Camera civile di appello ha ripetutamente enunciato entro quali limiti una sentenza – rispettivamente un riconoscimento di debito – può essere considerata titolo esecutivo nel senso dell’art. 488 CPC (Rep. 1928 pag. 60, 1932 pag. 553, 1936 pag. 550, 1974 pag. 415, 1976 pag. 67, 1984 pag. 168). Basti ricordare in questa sede che, dandosi un titolo esecutivo a norma dell’art. 488 CPC, non è possibile al giudice esaminare il tenore dell’atto e del dispositivo passato in giudicato o interpretarlo o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligo. Infatti l’atto o la sentenza valgono come titolo esecutivo solo quando contengono un obbligo formale, chiaro ed esplicito (RVJ 1988 pag. 313 consid. 1b e 2a; DTF 78 II 293, 84 II 458).
Nel caso in esame la precettante ha chiesto la consegna dell’og-getto e la costituzione del pegno. Il titolo esecutivo sul quale essa fonda le sue pretese è l’atto di pegno dell’11 settembre 1995 stipulato con il precettato (doc. 3), che è – contrariamente a quanto asserisce l’appellante – un contratto bilaterale imperfetto (Oftinger/Baer, Das Fahrnispfand, in: Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3a edizione, Zurigo 1981, n. 95 ad art. 884; Zobl in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 339 ad art. 884 CC). La consegna di un oggetto a titolo di pegno manuale presuppone però anche un atto di disposizione, che è un contratto di natura reale (Steinauer, Les droits réels, tomo III, 2a edizione, n. 3093 e 3097). In concreto esiste bensì l’atto di costituzione del pegno, ovvero il citato contratto dell’11 settembre 1995 dal quale risulta l’obbligo del precettato di costituire in pegno il motoscafo __________ /__________ “__________” a garanzia di ogni pretesa del creditore pignoratizio, in particolare quelle derivanti dal contratto di leasing sottoscritto il 13 settembre 1995 (doc. 4). Manca però il titolo – contratto reale – per esigere la consegna dell’oggetto. Dal contratto precitato si deduce unicamente la volontà di costutuire il pegno; all’eventuale trasferimento del possesso manca qualunque accenno. È vero che sulla natura giuridica di quest’ultimo impegno – contratto reale – sussistono divergenze terminologiche (Steinauer, op. cit., n. 3097a), ma ciò non toglie che ai fini esecutivi la volontà di trasferire il possesso dell’oggetto suscettivo di pegno deve pur figurare in un titolo. Nella fattispecie l’unico titolo attesta l’accordo delle parti sulla costituzione del pegno, mentre secondo l’insieme della dottrina l’accordo deve sussitere anche sul trasferimento del possesso, accordo che nella fattispecie non è reso verosomile. Ciò posto, l’appello deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ) e sono posti a carico dell’appellante, che dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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