AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1996.126
Data decisione, Autorità: 09.12.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00126
Lugano 9 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 21 novembre 1994 da
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
e ora sul decreto cautelare 12 luglio 1996 con il quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare presentata il 23 novembre 1995 dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 5 agosto 1996 da __________ contro i decreti cautelari emanati il 12 luglio 1996 e il 23 luglio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da __________ con l’appello;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da __________ con le osservazioni del 2 settembre 1996;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1944) e __________ nata __________ (1949) si sono uniti in matrimonio il __________ 1980 a __________ __________. Dalla loro unione è nato __________ (1980). Il marito è __________ e la moglie, che durante l’unione coniugale si era occupata dell’economia domestica, lavora come __________ presso il __________ alla __________. I coniugi si sono separati di fatto nella primavera del 1993. Dopo un iniziale accordo sulle condizioni finanziarie della separazione, essi non hanno più potuto trovare un’intesa e si sono rivolti al Pretore per la definizione dell’assetto cautelare. La causa di divorzio è stata promossa con petizione 23 novembre 1994 dalla moglie (inc. __________). L’assetto cautelare è stato definito da questa Camera con sentenza 20 luglio 1995 (inc. n. __________, cui si rinvia per la cronistoria), mediante la quale __________ è stato obbligato a versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1’650.– per la moglie e di fr. 990.– per __________, compresi gli assegni familiari.
B. Il 23 novembre 1995 __________ ha postulato, in modifica della citata sentenza, la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 100.– mensili, retroattivamente dal 1° febbraio 1995, mantenendo intatto quello dovuto al figlio. Alla discussione del 15 dicembre 1995 l’istante ha confermato la richiesta di riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 100.–, subordinatamente a fr. 1000.– mensili, domande alle quali si è opposta la convenuta provvisionale.
Statuendo il 15 dicembre 1995 in attesa dell’istruttoria cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 1000.–, conservando inalterato quello per __________, e ha modificato di conseguenza la trattenuta di stipendio decretata il 9 agosto 1995. Esperita l’istruttoria provvisionale, al dibattimento finale del 23 marzo 1996 entrambe le parti si sono riconfermate nelle precedenti allegazioni e domande.
C. Con decreto 12 luglio 1996 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1650.– mensili e quello per il figlio in fr. 990.– mensili compresi gli assegni familiari (act. X). In data 23 luglio 1996 egli ha di conseguenza dato ordine al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio stipendi, di trattenere mensilmente dallo stipendio del marito l’importo di fr. 1650.– per la moglie e di fr. 990.– per il figlio e di versarlo alla moglie (act. XI). Non sono state prelevate né tasse né spese, entrambi i coniugi essendo stati posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Contro i citati decreti __________ è insorto con un appello del 5 agosto 1996 in cui propone di riformare il giudizio del Pretore nel senso di ridurre il contributo alimentare mensile per la moglie a fr. 100.–, rispettivamente fr. 1000.–. Con l’appello egli ha prodotto diversa nuova documentazione attestante la sua situazione debitoria.
E. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 1996 __________ chiede il rigetto dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in sede di appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti presentati per la prima volta in appello sono per principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 96 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi, Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, loc. cit.). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
In concreto il Pretore ha constatato che nel 1995 i redditi di entrambi i coniugi erano migliorati rispetto a quelli considerati nella sentenza del 20 luglio 1995. Il reddito del marito è infatti salito a fr. 8163.– mensili – senza contare i rimborsi di spese professionali – e quello della moglie, mediamente, ha raggiunto fr. 2100.– mensili. La Camera aveva invece considerato un reddito del marito di fr. 7800.– mensili e della moglie di fr. 1110.– (sentenza 20 luglio 1995, pag. 7). Per quel che concerne i rispettivi fabbisogni, il Pretore ha stabilito quello del marito in fr. 5184.–, quello della moglie in fr. 3432.– e quello del figlio in fr. 990.–. Seguendo il metodo di calcolo indicato dalla giurisprudenza citata dianzi, egli è quindi giunto alla conclusione che non vi è motivo per ridurre il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie, neppure tenendo conto dell’asserito peggioramento della situazione debitoria del marito.
L’appellante contesta dapprima l’apprezzamento del Pretore circa il reddito conseguibile dalla moglie. Egli ritiene che quest’ultima potrebbe guadagnare almeno fr. 2500.– mensili, come dimostrato dal fatto che in alcuni mesi essa ha percepito assai più della media riconosciuta dal Pretore. La censura non può essere condivisa. Come già indicato in modo dettagliato nella sentenza del 20 luglio 1995 (pag. 10), la moglie non ha mai lavorato durante la convivenza matrimoniale e ha iniziato un lavoro dopo la separazione di fatto dei coniugi. Il contratto stipulato con __________ (doc. QQ) illustra chiaramente che l’appellata non è remunerata a mese, ma a ore, secondo le necessità del datore di lavoro (cosiddetto contratto di lavoro “a chiamata”). La lavoratrice non ha quindi alcuna possibilità di scegliere il suo grado di occupazione e di conseguenza la sua retribuzione mensile dipende dalle decisioni del datore di lavoro. L’analisi dei conteggi di stipendio presentati (inc. richiamato II) dimostra che il reddito della moglie è variabile e oscilla, secondo i mesi, da fr. 345,55 a fr. 3848,25, per una media mensile di fr. 2’116.– sull’arco di un anno. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha ammesso un reddito mensile medio di fr. 2100.–, che corrisponde, in pratica, a quanto effettivamente percepito nel 1995 dall’interessata, arrotondato ai pochi franchi inferiori per tenere conto della precarietà del lavoro. L’appellante non si è del resto nemmeno degnato di rendere verosimile dove e per quale attività la moglie, vicina ai 50 anni e quindi seriamente limitata nella ricerca di un impiego nella notoria situazione del mercato del lavoro in Ticino, potrebbe percepire un reddito di fr. 2500.– mensili netti. L’appello deve pertanto essere respinto su tale punto.
Il marito contesta poi la determinazione del proprio fabbisogno, stabilito in fr. 5184.– dal Pretore.
a) Egli censura dapprima il mancato inserimento delle spese dentarie, che sono invece state ammesse per la moglie nella misura di fr. 33.–. Nell’istanza 23 novembre 1995, il marito ha addotto, fra gli elementi che giustificavano la modifica dell’assetto cautelare, il peggioramento della sua situazione debitoria, in particolare il fatto che l’UEF di __________ ha portato a fr. 1334.– mensili il pignoramento del suo stipendio. Nel corso della discussione davanti al Pretore egli si è limitato a tale elemento, comprovato dalla sentenza 19 maggio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (inc. n. ____________________, doc. 1inc. n. __________), da lui prodotta con la citata istanza di modifica della cautelare. Nella procedura cautelare davanti al Pretore, unica procedura giudiziaria pertinente ai fini del presente giudizio, la necessità dell’intervento dentario e il costo effettivo dello stesso non sono state discusse. Addurre ora in appello che si trattava di sostituire un ponte rotto non è sufficiente, visto il chiaro tenore dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che impedisce anche di ammettere agli atti il sollecito di pagamento del 14 aprile 1995, prodotto solo in questa sede. La moglie, per contro, ha fatto fronte al suo onere di allegazione e ha prodotto agli atti la fattura del proprio dentista (doc. NN), ciò che ha consentito al Pretore di inserire la spesa di fr. 33.– mensili nel fabbisogno dell’interessata. L’appello si rivela quindi irricevibile su questo punto.
b) Il marito si duole inoltre del fatto che il Pretore ha inserito nel fabbisogno della moglie l’importo di fr. 406.- per il leasing e ha invece omesso di inserire tale posta nel suo fabbisogno. A prescindere dal fatto che l’appello non indica quale importo dovrebbe essere inserito per tale voce nel fabbisogno dell’appellante, ciò che ne rende dubbia la ricevibilità, la sentenza del 20 luglio 1995 cui si riferisce il marito nel riassunto prodotto all’udienza del 23 marzo 1996 aveva ammesso le ingenti spese d’uso del veicolo solo in considerazione del lavoro di ricerca intrapreso nell’anno sabbatico, limitatamente al 31 agosto 1994 (pag. 8 della sentenza). Ora, dalla sentenza emanata il 19 maggio 1995 dalla CEF, prodotta agli atti della causa civile solo con l’istanza del 23 novembre 1995, è emerso che il marito non ha necessità di usare un veicolo privato per scopi professionali e che nel suo fabbisogno non è stato inserito il costo del leasing di un veicolo (pag. 5-7). Il conteggio di stipendio del 1995 menziona per altro che l’appellante riceve il rimborso delle spese di trasferta necessarie per il lavoro (doc. rich. I). Tale importo non è stato considerato, a giusto titolo, nel reddito determinante del marito, ma impedisce che tali spese possano ancora essere fatte valere nel fabbisogno. Il Pretore ha tenuto conto in modo generoso delle maggiori spese derivanti dagli spostamenti quotidiani da __________ al luogo di lavoro, inserendo nel fabbisogno dell’appellante fr. 400.– per le spese di trasferta e fr. 180.– per i pasti presi fuori casa. A nulla vale la presentazione in sede di appello del nuovo contratto di leasing sottoscritto il 29 novembre 1995. Come già ribadito più volte, tale modo di procedere è inammissibile. La moglie, per contro, ha esibito al Pretore tutti i documenti in suo possesso relativi alle proprie spese professionali, rendendo verosimile la necessità di un veicolo privato per recarsi da __________ __________ alla __________, visti gli orari irregolari imposti dalla sua attività professionale. L’argomentazione dell’appellante sulle proprie spese professionali si rivela pertanto infondata.
c) Per quel che concerne i debiti, il Pretore ha ammesso nel fabbisogno del marito l’importo mensile di fr. 1334.– pignorato dall’UEF. In questa sede l’appellante fa valere che l’importo pignorato mensilmente è ora di fr. 1834.–, producendo con l’atto di appello il verbale di pignoramento dell’11 luglio 1996. A prescindere dal fatto che anche questo documento, come tutti quelli prodotti solo in questa sede, è inammissibile, l’UEF ha eseguito il calcolo dell’importo pignorabile partendo da un contributo alimentare di soli fr. 2500.– mensili, inferiore a quello a suo tempo stabilito da questa Camera. L’attendibilità del calcolo appare pertanto dubbia già da un sommario esame. A ogni modo tale documento non è mai stato prodotto al Pretore e non è mai stato discusso in contraddittorio, ciò che ne esclude l’esame in appello, poiché ciò sottrarrebbe alle parti un grado di giurisdizione. Nuovi fatti e mezzi di prova consentono se mai di intentare un’altra azione di modifica dell’assetto cautelare (Hinderling/Steck, loc. cit.). Nella valutazione di un’eventuale nuova istanza in tal senso, il Pretore dovrà esaminare se i debiti che hanno condotto al pignoramento possono essere considerati nel fabbisogno. Ciò può avvenire solo a precise condizioni, per esempio se si tratta di spese decise in comune o che sono andate a beneficio di entrambi i coniugi (Perrin in SJ 1993 437, Steinauer in RFJ 1992 7), senza escludere le spese mediche e/o dentarie, nella misura in cui i coniugi abbiano assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (sentenza della I CCA ..__________ C. c. C., consid. 3e; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162 ad art. 145 CC). Tutte queste circostanze devono evidentemente essere rese verosimili dal coniuge che pretende l’inserimento delle rate mensili nel proprio fabbisogno.
d) Si rivela invece fondata la censura relativa all’inserimento nel fabbisogno della moglie del premio di cassa malati del figlio, per l’importo di fr. 90.–, come riconosce esplicitamente la stessa appellata nelle sue osservazioni del 2 settembre 1996. Il fabbisogno della moglie ammonta quindi a fr. 3342.–. Le parti non hanno contestato il fabbisogno in denaro del figlio, stabilito in fr. 990.–. In realtà ci si potrebbe domandare se nel caso in rassegna tale importo non debba essere ulteriormente aumentato, per il fatto che da quando la madre esercita un’attività lavorativa quasi a tempo pieno non può più essere chiamata a prestare l’intero equivalente della cura ed educazione in natura. Inoltre il giovane passerà dal prossimo anno nella fascia d’età superiore, ciò che potrebbe giustificare una diversa valutazione del contributo alimentare in suo favore. Dato che, tutto sommato, l’ammontare complessivo dei fabbisogni non appare ancora inadeguato al punto di imporre un intervento correttivo d’ufficio in sede di appello, la questione può rimanere aperta. Il Pretore considererà nondimeno tale opportunità qualora sia adito dall’uno o dall’altro coniuge con una nuova istanza volta alla modifica dell’assetto cautelare.
L’appellante sostiene a questo proposito che in concreto ci si deve dipartire dalla ripartizione a metà dell’eccedenza, che gli deve essere attribuita nella sua integralità, così da consentirgli di far fronte dignitosamente ai debiti contratti nel corso della convivenza comune. L’argomentazione non regge, poiché l’onere gravante sull’appellante per i debiti è già stato considerato dal Pretore, che ha inserito nel suo fabbisogno l’importo di fr. 1334.– pignorato mensilmente dall’UEF. Non vi è pertanto motivo di derogare al principio della ripartizione a metà dell’eccedenza.
Il Pretore ha quindi a giusta ragione negato gli estremi di una modifica dell’assetto cautelare, la mutata situazione delle parti non avendo avuto incidenze durature e rilevanti. Dal momento però che il primo giudice è incorso in un errore di metodo nel calcolare il fabbisogno della moglie, inserendovi il premio di cassa-malati del figlio, si rende necessario provvedere alla rettifica del contributo alimentare dovuto alla convenuta. L’appellante deve dunque versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1615.– (fr. 3342.– fabbisogno personale + fr. 373,50 metà dell’eccedenza, dedotto il reddito di fr. 2100.–). L’appello, nella misura in cui è ricevibile, può dunque essere accolto solo in tale misura, invero esigua. Un decreto cautelare inteso a modificare un assetto provvisionale vigente ha effetto, in linea di massima, per il futuro (Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 445 ad art. 145 CC con richiami). Il giudice può tuttavia far decorrere la modifica dalla presentazione dell'istanza, segnatamente in materia di contributi alimentari, ove considerazioni di giustizia ed equità sorreggano tale soluzione (loc. cit.). Nella fattispecie, vista la modesta riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie, non vi sono motivi che giustifichino un effetto retroattivo alla data dell’istanza di modifica, di modo che il contributo per la moglie è ridotto dal 1° agosto 1996.
La trattenuta di stipendio, per sua natura, può essere adeguata solo per il futuro, riservato il conguaglio di quanto eventualmente pagato in eccedenza finora. La modifica del decreto 12 luglio 1996 comporta infatti la modifica della trattenuta di stipendio del 23 luglio 1996.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare del 12 luglio 1996, l’appello è parzialmente accolto in quanto ricevibile e il decreto impugnato è così riformato:
I. L’istanza è parzialmente accolta e __________ è tenuto a versare anticipatamente ogni mese, dal 1° agosto 1996, alla moglie ____________________ un contributo alimentare mensile di fr. 1615.– per sé e di fr. 990.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi).
Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare del 23 luglio 1996, l’appello è parzialmente accolto in quanto ricevibile e il decreto impugnato è così riformato:
In modifica del decreto 15 dicembre 1995 è fatto ordine al Dipartimento delle finanze e dell’economia, __________ __________, __________, di trattenere dallo stipendio di __________ l’importo mensile di fr. 1615.– per la moglie __________ e di fr. 990.– (assegni familiari compresi) per __________ __________, per un totale di fr. 2605.– mensili e di versarlo alla signora __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ ____________________.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per 9/10 a carico di __________ e per 1/10 a carico di __________, e per essi a carico dello Stato. __________ __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– Dipartimento delle Finanze, __________, __________
(in estratto, limitatamente al dispositivo n. 2)
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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