AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.124
Data decisione, Autorità: 05.08.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00124
Lugano 5 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa __________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 novembre 1995 da
__________ (1991), __________, e
____________________, __________ (entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 luglio 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 23 luglio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ e __________ con le osservazioni del 30 agosto 1996;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha dato alla luce il 22 settembre 1991 a __________ la figlia __________, che è stata iscritta all’anagrafe di __________ quale figlia di __________ __________, all’epoca marito della madre. Con sentenza del 5 dicembre 1994, passata in giudicato il 29 maggio 1995, il Tribunale di __________ ha disconosciuto la paternità di __________ __________ nei confronti di __________, ordinando all’ufficiale di stato civile di annotare nel registro delle nascite l’esito del giudizio e l’esistenza del solo rapporto di filiazione della bambina con la madre.
B. Il 23 novembre 1995 __________ __________ e la figlia __________ __________, quest’ultima rappresentata dalla curatrice ad hoc designata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________, hanno introdotto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, una petizione tendente all’accertamento della paternità e al mantenimento nei confronti di __________ __________. Contestualmente le attrici hanno chiesto in via cautelare la condanna del convenuto al versamento, subordinatamente al deposito, di un contributo per la figlia di fr. 2’000.– mensili oltre gli assegni famigliari, di fr. 7’000.– oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1991 per i costi di mantenimento e di primo corredo sostenuti dalla madre, di fr. 24’000.– per il mantenimento della figlia durante l’anno precedente la petizione e, infine, l’attribuzione di fr. 5’000.– a titolo di provvigione ad litem.
C. Alla discussione del 18 dicembre 1995 il convenuto si è opposto alle domande cautelari. Conclusa l’assunzione delle prove – ad eccezione della perizia giudiziaria sull’accertamento della paternità cui il convenuto si è sottratto – all’udienza finale del 1° luglio 1996 entrambe le parti hanno prodotto un riassunto scritto, confermando le rispettive domande di giudizio.
D. Con sentenza del 23 luglio 1996 il Pretore, poste le istanti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha condannato il convenuto a versare mensilmente fr. 700.– per __________ e a depositare a suo favore, presso la cassa della Pretura, fr. 8’400.– per le spese di mantenimento dell’anno precedente la causa. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle istanti (e per esse a carico dello Stato) in ragione di un terzo e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto cautelare del Pretore __________ __________ è insorto con un appello del 29 luglio 1996 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, subordinatamente di ripartire diversamente gli oneri processuali. Nelle loro osservazioni del 30 agosto 1996 le attrici concludono per la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato. In esito al termine assegnatogli dal vicepresidente della Camera per esprimersi sulla richiesta di assistenza giudiziaria delle appellate, con osservazioni del 12 settembre 1996 il convenuto ha replicato anche sul merito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 314 CPC in sede di appello è previsto un solo scambio di atti scritti. Replica e duplica non sono ammissibili (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 314). In concreto le osservazioni 12 settembre 1996 del convenuto sono ricevibili, quindi, nella sola misura in cui si riferiscono alla richiesta di assistenza giudiziaria delle appellate (punto 4).
L’appellante sostiene che non sussisterebbero in concreto i presupposti per un’azione di paternità a norma dell’art. 262 CC né tanto meno si giustificherebbero i provvedimenti cautelari ordinati dal Pretore, mancando la delibazione della sentenza emanata il 5 dicembre 1994 dal Tribunale di __________ e quindi il riconoscimento da parte di un tribunale svizzero dell’inesistenza di un rapporto di filiazione tra __________ e il marito della madre. A torto. Nel caso concreto la delibazione ha fini meramente pregiudiziali, poiché gli effetti di stato civile derivanti dal disconoscimento di paternità si sono già prodotti in Italia, Stato d’origine della bambina, che vi risiedeva all’epoca della nascita. Trattandosi di una cittadina italiana nata in Italia, del resto, la delibazione autonoma della sentenza italiana non presenterebbe interesse sotto il profilo dello stato civile, un’iscrizione nei registri svizzeri non essendo possibile (art. 60 OSC). La sentenza 5 dicembre 1994 accerta l’assenza di un vincolo di paternità, presupposto essenziale per promuovere un’azione di accertamento della paternità (art. 263 cpv. 2 CC). Il giudice adito nell’ambito della causa di accertamento della paternità può pertanto procedere pregiudizialmente alla delibazione della sentenza estera (art. 29 cpv. 3 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, Basilea 1992, pag. 120 n. 300; I CCA, sentenza del 26 novembre 1996 nella causa P. c. P). La sentenza 5 dicembre 1994 è passata in giudicato il 29 maggio 1995, come risulta dall’attergato sulla copia conforme prodotta agli atti (doc. L), di modo che si deve dare per provata l’inesistenza di un rapporto di filiazione della bambina con l’ex marito della madre (DTF 60 II 13). L’azione di paternità e di mantenimento promossa dalle attrice è di conseguenza proponibile.
Il Pretore, dopo aver constatato che non era stata recata la prova del concubito tra la madre dell’attrice e il convenuto, ha comunque dedotto dall’ingiustificato rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi alla perizia sierologica e da un’insieme di altri indizi che la sua paternità potesse essere ragionevolmente presunta.
L’appellante critica l’operato del Pretore, che a suo dire avrebbe costruito arbitrariamente la verosimiglianza e la presunzione di paternità a suo carico, omettendo di attribuire il giusto valore all’inconfutabile dimostrazione del suo soggiorno negli Stati Uniti in concomitanza con la data del concepimento.
Giusta l’art. 280 cpv. 3 CC l’azione di paternità può essere combinata con quella di mantenimento. Su istanza di parte il giudice può ordinare, pendente causa, appropriate misure provvisionali a salvaguardia degli interessi del bambino, quali il deposito o il pagamento provvisorio di adeguati contributi. Nel caso di un deposito è sufficiente che la paternità del convenuto sia verosimile (art. 282 CC), in specie l’esistenza di una coabitazione tra il presunto padre con la madre sia sostanziata da fondati indizi, oppure dalla coincidenza per il luogo, i tempi o altro con la data del concepimento (Hegnauer, in: Commentario bernese, Berna 1997, nota 33 e 34 ad artt. 281–284 CC). Per l’assegnazione di un contributo provvisorio è invece necessaria la presunzione di paternità (art. 283 CC), circostanza da accertare giusta l’art. 262 CC (Hegnauer, op. cit., nota 37 ad artt. 281–284 CC). Per l’art. 262 cpv. 1 CC la paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita, posto che la presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui (art. 262 cpv. 3 CC). La prova del concubito incombe alla parte attrice (Hegnauer, in: Commentario bernese, Berna 1984, nota 29 segg. ad art. 262 CC). La madre deve indicare, a tale scopo, le circostanze di luogo e di tempo del concepimento. La parte attrice che fallisce tale prova ha ancora la facoltà, tuttavia, di dimostrare la filiazione attraverso la prova diretta della paternità (Hegnauer, op. cit., nota 105 segg. ad art. 262 CC).
Nel caso in esame le risultanze dell’istruttoria non forniscono indizi sufficienti a dimostrare l’asserito concubito tra l’appellante e la madre di __________. Dalle dichiarazioni delle parti risultano due versioni opposte: la madre ha indicato di avere riallacciato, pur essendo sposata, una relazione sentimentale con il convenuto e di avere avuto con lui rapporti intimi la sera della vigilia di Natale del 1990; l’appellante asserisce per contro che la relazione si è protratta dal 1986 al 1987, che successivamente i due non si rividero più se non allorquando l’istante, incinta, lo interpellò per avere un consiglio sul da farsi, e infine esclude di averla incontrata la data indicata poiché soggiornava all’estero. Le contrastanti versioni non permettono di desumere gli estremi di un concubito, di modo che la filiazione doveva essere accertata – fatte salve altre prove idonee a dimostrare tale coabitazione – con la prova diretta della paternità mediante l’esecuzione di una perizia. Sennonché questa prova non è stata assunta per il fatto che l’appellante non ha dato seguito, senza motivazione, a ben quattro convocazioni del perito, tanto da essere segnalato il 19 aprile 1996 dal Pretore al Ministero pubblico per disobbedienza agli ordini dell’autorità ai sensi dell’art 292 CP. In questa sede l’appellante sostiene che la prova della sua assenza all’estero al momento del concepimento non è stata inficiata dai deboli elementi indiziari addotti dalla controparte e che quindi non si giustificherebbe l’esecuzione della perizia, non incombendo a lui l’onere della prova.
Secondo l’art. 254 n. 2 CC le parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza, sempreché non pericolosi per la salute. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a esami peritali può essere considerato come un serio indizio di paternità (sentenza della I CCA 26 ottobre 1995, in re M. c. A., pag. 4). Tuttavia, non valendo tale elemento come prova assoluta, il giudice potrà concludere per una presunzione di paternità solo qualora disponga di altri indizi in tal senso (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 10 ad art. 90 CPC). Nella fattispecie, a parte il rifiuto dell’appellante di sottoporsi alla perizia, la presunzione di paternità risulta confortata da un insieme di altri indizi. Innanzitutto non è da escludere che la relazione tra la madre della bambina e il convenuto, pacificamente ammessa nel 1987/88, sia ripresa e che vi sia stato un incontro la sera della vigilia di Natale del 1990, come asserito dalla madre della bambina. A detta dell’appellante il visto di entrata negli Stati Uniti del 16 dicembre 1990 (doc. 11 e 12) proverebbe senza ombra di dubbio la sua impossibilità di avere un rapporto con l’attrice la vigilia di Natale. Il timbro di cui egli si prevale è un visto doganale attestante che è entrato negli Stati Uniti d’America il 16 dicembre 1990. La data di ritorno non figura e il convenuto non ha dimostrato per quanto tempo e fino a quando si è trattenuto all’estero. Dall’istruttoria cautelare è emerso che durante la gravidanza il convenuto si sarebbe incontrato più volte con la futura madre (deposizione __________, verbale del 22 febbraio 1996, pag. 2), che egli l’ha consigliata – per sua stessa ammissione – sul modo migliore per risolvere la gravidanza, che non contesta di aver inviato alle attrici un bigliettino affettuoso dal contenuto inequivocabile (doc. Q), che sono provati incontri di tipo familiare con madre e figlia (doc. S) e, infine, che l’appellante avrebbe ammesso con la madre e nonna delle attrici di essere il padre della bambina (deposizione __________). Alla luce di tali circostanze, in particolare delle amorevoli manifestazioni dell’appellante per madre e figlia (doc. Q, S) e del persistente e immotivato rifiuto del convenuto di sottoporsi alla perizia sierologica, l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore regge alla critica. Spetterà pertanto al convenuto, vista la presunzione di paternità ammessa dal primo giudice, provare il contrario, sottoponendosi – infine – all’esame del DNA (art. 262 cpv. 3 CC).
L’appellante reputa che l’ordine di depositare i contributi alimentari arretrati non si giustificherebbe, dal momento che egli abita in Svizzera e che l’assegnazione di contributi alimentari retroattivi è lecita solo in casi eccezionali. A torto. Contrariamente alla giurisprudenza citata dall’appellante (Rep. 1985 pag. 281), relativa al versamento retroattivo di contributi per il coniuge prima della revisione del diritto matrimoniale, il diritto di filiazione consente di chiedere in via giudiziaria il mantenimento per il futuro e per l’anno precedente l’azione (art. 279 cpv. 1 CC). Tale soluzione è del resto stata ripresa dal nuovo diritto matrimoniale anche per il contributo alimentare in favore del coniuge (art. 173 cpv. 3 CC). Il deposito di alimenti arretrati per l’anno precedente l’introduzione dell’azione di mantenimento è di conseguenza ammissibile nel caso concreto. I presupposti per l’emanazione di misure provvisionali sono disciplinati unicamente dal diritto federale e non devono quindi essere esaminati i requisiti dell’urgen-za e del timore di danno considerevole di cui all’art. 376 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 47 ad art. 376 CPC; Hegnauer, op. cit., nota 14 seg. ad artt. 281–284 CC; sentenza della I CCA del 30 settembre 1993 nella causa P. c. A.). Di conseguenza, ritenuta la priorità degli interessi del figlio ed essendo adempiuto il requisito della verosimiglianza posto dall’art. 282 CC, il Pretore ha disposto a ragione il deposito del contributo alimentare per l’anno precedente l’azione.
L’appellante postula infine una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, avendo il Pretore, senza motivo, fissato gli addebiti nella misura di 1/3 a carico delle istanti e di 2/3 a carico del convenuto, senza tenere conto della rispettiva soccombenza numerica, pari a 1/4 per la parte convenuta e a 3/4 per la parte istante. Nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone nondimeno di ampia latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I. , consid. 3, e del 18.4.1995 nella causa GMS c. T. e B., consid. 8). Giusta l’art. 148 cpv. 2 CPC il giudice, in caso di vicendevole soccombenza, pone per principio le spese e la tassa di giustizia a carico delle parti in proporzione al rispettivo insuccesso, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione. Al riguardo la motivazione pretorile non è molto chiara, ma tiene verosimilmente conto del comportamento processuale del convenuto, che con il suo contegno renitente ha causato maggiori oneri di procedura. La valutazione delle rispettive soccombenze in deroga al mero principio numerico non appare pertanto arbitraria e rientra nel potere di apprezzamento del primo giudice.
Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalle istanti in questa sede diventa dunque priva di oggetto, le loro spese di patrocinio essendo coperte dalle ripetibili.
Per questi motivi,
vista per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili di appello.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ e __________ è dichiarata priva d’oggetto.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________., __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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