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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.122
Data decisione, Autorità: 25.07.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00122
Lugano 25 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 10 maggio 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
e ora sull’ordinanza 5 luglio 1996 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di assunzione suppletoria di prove presentata il 20 giugno 1996 dalla convenuta (inc. .);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello (ricorso) del 19 luglio 1996 presentato da __________ __________ contro l’ordinanza emessa il 5 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il 10 maggio 1995 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio nei confronti della moglie __________, la quale ha presentato la propria risposta l’8 settembre 1995;
che all’udienza preliminare del 25 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto, tra le altre prove, l’edizione di numerosi documenti bancari dal 1991 in poi;
che il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte con ordinanza 8 febbraio 1996, ingiungendo all’attore di produrre gli estratti bancari richiesti al 30 giugno 1991, al 10 maggio 1995 e i più recenti;
che in data 20 giugno 1996 ____________________ ha inoltrato un’istanza di assunzione suppletoria di prove ai sensi dell’art. 182 CPC, subordinatamente dell’art. 420 CPC, chiedendo l’edizione degli estratti bancari per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1991 relativi ai conti presso la Banca __________, la Banca __________, la Banca __________, la Banca __________, la Banca __________, __________ __________, oltre alla documentazione comprovante l’avvenuto incasso dei capitali di polizze-vita assicurative scadute negli anni 1989, 1993, 1994 e 1995;
che l’attore si è opposto all’assunzione suppletoria delle prove con osservazioni del 27 giugno 1996;
che con ordinanza del 5 luglio 1996 il Pretore ha respinto la citata istanza di assunzione suppletoria delle prove perché carente dei requisiti posti dall'art. 182 CPC, rilevando anche che le domande di edizione sono state introdotte a scopo indagatorio e sarebbero comunque inutili, la data determinante per lo scioglimento del regime matrimoniale essendo l’introduzione dell’esperimento di conciliazione;
che contro tale decisione __________ __________ ha presentato un appello del 19 luglio 1996 in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’accoglimento delle sue domande e la conseguente riforma del giudizio pretorile;
che l’appello non è stato intimato a __________;
e considerando
in diritto:
che il Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione suppletoria di prove con ordinanza (art. 182 CPC, cui rinvia l’art. 192 cpv. 2);
che un’ordinanza non è per sua natura appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che l’appellante sostiene tuttavia che il primo giudice avrebbe dovuto statuire mediante decreto, trattandosi di una domanda di edizione di documenti proposta da un coniuge legittimato a chiedere informazioni in base all’art. 170 CC;
che la forma del decreto è riservata al giudizio sul merito della domanda di edizione, ovvero sulla legittimità sostanziale dell’edizione (art. 206 e 207, ora cpv. 1, lett. c CPC), sempre ch’essa sia litigiosa (art. 213bis cpv. 2 CPC), mentre sulla legittimità formale della prova, ovvero sulla proponibilità della domanda in sé, il giudice decide previamente con ordinanza, così come decide con ordinanza l’ammissibilità di tutte le prove offerte (art. 182 cpv. 1 CPC);
che in concreto la legittimità sostanziale della domanda di edizione inoltrata dalla convenuta non è contestata, il Pretore avendo già ammesso nell’ordinanza sulle prove dell’8 febbraio 1996 l’edizione dei documenti bancari da lei richiesti, relativi al periodo dopo il 30 giugno 1991;
che pertanto la decisione litigiosa configura un’ordinanza, essendo limitata alla proponibilità formale dell’assunzione suppletoria (Rep. 1991 482);
che a parere dell’appellante la sua istanza 20 giugno 1996 doveva essere considerata alla stregua di una domanda di informazione giusta l’art. 170 CC, motivo per cui il Pretore non avrebbe dovuto limitarsi all’esame dei presupposti relativi all’assunzione suppletoria delle prove;
che la richiesta di edizione formulata dalla convenuta non può essere considerata una domanda di informazione già per il fatto che essa non configura un’ “istanza” nel senso dell’art. 362 CPC;
che del resto l’appellante non ha postulato il rilascio di informazioni, ma una vera e propria edizione di documenti nell’ambito di una richiesta di assunzione suppletoria di prove sulla base degli articoli 192 e 420 CPC;
che nelle circostanze descritte non può seriamente ravvisarsi una mera inesattezza nella denominazione di un atto processuale;
che l’appello è di conseguenza inammissibile, essendo diretto contro un’ordinanza, e può quindi essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis CPC
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è inammissibile.
Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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