AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.121
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00121
Lugano, 24 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ __________. (risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 20 marzo 1991 da
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________, __________, e __________. __________ __________,
(patrocinati dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 novembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________RFP di __________ (__________m²), su cui sorge la loro casa di abitazione, ultimata nel 1975. __________ __________ è proprietario della vicina particella n. __________RFP (__________m²). I due fondi sono separati dalla particella n. __________ RF, un terreno edificato appartenente a terzi. Nel novembre del 1989 l’impresa __________ __________ ha cominciato uno scavo sulla particella n. __________RFP in vista di costruire la nuova abitazione monofamiliare di __________ . Rinvenuto un banco di marmo (“”) che occupava circa la metà del volume da sbancare (attorno ai 160 m³), l’impresa __________ ha fatto brillare il mattino del 17 novembre 1989 una carica di esplosivo da 100-110 g per saggiare la consistenza della roccia. Di fronte alle rimostranze immediate di __________, che lamentava la formazione di una crepa nella sua abitazione, l’impresa ha rinunciato all’uso di esplosivi. Lo scavo è stato portato a termine con un martello idraulico montato su un escavatore.
B. Il 5 dicembre 1989 __________ e __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord che ordinasse una perizia a futura memoria volta ad accertare l’esistenza di fessure, screpolature e cavillature nella loro abitazione, l’origine di tali danni, il nesso di causalità con lo scoppio della dinamite e il costo delle riparazioni. L’istanza è stata accolta e nel proprio referto del 12 gennaio 1990 il perito (l’arch. __________ di Mendrisio) ha elencato le lesioni riscontrate all’edificio, senza essere in grado però di determinarne le cause. I coniugi __________ hanno incaricato così – di propria iniziativa – l’ing. __________ __________ di Chiasso, che il 9 novembre 1990 ha consegnato un proprio rapporto in cui, premesso come “le vibrazioni indotte dall’esplosione praticata dalla ditta __________ (...) hanno alterato le situazioni primitive dell’immobile”, ha fissato in fr. 174 000.– i costi presumibili delle riparazioni.
C. Adito nuovamente il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, __________ e __________ __________ hanno postulato il 20 marzo 1991 la condanna solidale della ditta __________ e di __________ __________ al pagamento di fr. 120 000.– più interessi (la somma valutata dall’ing. __________ __________, meno il 30% considerato alla stregua di opere di miglioria). I convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in un secondo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Il Pretore ha ordinato, fra le altre prove, una perizia all’ing. __________ __________ di Locarno, che il 16 novembre 1993 ha fornito la sua relazione, integrata – su istanza degli attori – da un complemento il 4 ottobre 1994. Chiusa l’istruttoria, nei loro memoriali conclusivi le parti hanno ribadito le loro posizioni iniziali; in subordine i convenuti hanno chiesto nondimeno che, ove fosse stato accertato un loro obbligo di risarcimento, la somma fosse limitata a fr. 80 952.–. Il Pretore, statuendo il 25 ottobre 1995, ha respinto la petizione per intero con l’argomento che – in estrema sintesi – non risultava provato un nesso di causalità fra il brillamento della mina e i pretesi danni. La tassa di giustizia (fr. 3000.–) e le spese sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere al convenuto – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 9600.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 16 novembre 1995 inteso a ottenere l’accoglimento della loro petizione, la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 120 000.– oltre interessi e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 22 dicembre 1995 la ditta __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha giudicato la responsabilità della ditta __________ sulla base dell’art. 27 della legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) e quella di __________ __________ sotto il profilo dell’art. 679 CC. Esaminata la perizia __________, egli è giunto alla conclusione che nella fattispecie non solo faceva difetto un nesso di causalità adeguata, ma che gli attori non avevano provato nemmeno un nesso di causalità naturale. A mente sua, gli atti non consentono di accertare lo stato dell’edificio prima del 17 novembre 1989 né l’origine delle crepe e delle fessure apparse dopo quella data. Mancando ogni nesso di causalità, decadeva sia la responsabilità della ditta, fondata sull’art. 27 LEspl, sia quella di __________ __________, ancorata all’art. 679 CC. Quanto al rapporto dell’ing. __________ __________, esso era una semplice perizia di parte, senza alcun rilievo, tanto più che l’ipotesi di “assestamenti secondari” prospettata dal tecnico per le screpolature manifestatesi dopo il 17 novembre 1989 non trovava alcun riscontro istruttorio. Il fatto infine che la ditta __________ potesse avere trascurato misure di sicurezza prescritte dalla legge federale sugli esplosivi non era di alcuna importanza, l’esplosione non risultando causale per i danni lamentati dagli attori.
Gli appellanti rimproverano alla ditta __________, anzitutto, di non averli avvertiti previamente, di non avere allestito alcun rapporto prima dello scoppio e di avere finanche constatato la presenza di almeno una crepa subito dopo l’esplosione, donde la stesura del doc. B, per altro “fortissimamente sospetto”. Il rapporto dell’ing. __________ __________ è stato commissionato proprio perché la perizia a futura memoria non era stata in grado di chiarire l’origine dei danni, né vi è motivo per dubitare della sua veridicità, il tecnico essendo stato sentito anche come testimone. Del resto non si vede perché un edificio che nel 1989 aveva già 15 anni dovesse ancora assestarsi se non per fenomeni successivi – appunto – all’esplosione. Tanto meno se si pensa che i testimoni __________ e __________ hanno dichiarato di non avere mai visto crepe prima del 1989, che il perito __________ ha confermato la validità del metodo d’indagine adottato dall’ing. __________ __________ e che il sopralluogo ha dimostrato l’esistenza di fessurazioni sicuramente posteriori alla scarica esplosiva. Se si considera infine che l’edificio non era per nulla “in condizioni limite” e che non sono state appurate altre cause di assestamento, l’uso di una carica con soli 100-110 g di gelatina non è credibile. Apprezzati nel loro insieme, gli indizi testé riassunti denoterebbero senz’al-tro un nesso di causalità non solo naturale, ma anche adeguato fra l’evento del 17 novembre 1989 e i danni allo stabile.
L’art. 27 LEspl prevede che il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti (cpv. 1). È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo (cpv. 2). L’art. 27 LEspl prevale, come legge speciale, sull’art. 679 CC (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/3, Zurigo 1991, pag. 423 n. 66). Invero ci si può domandare se __________ __________ soggiaccia unicamente – come ha ritenuto il Pretore – all’art. 679 CC o sia soggetto anch’egli all’ art. 27 LEspl, avendo messo a disposizione il terreno su cui è stato fatto brillare l’esplosivo. La questione può rimanere indecisa. Tanto ai fini dell’art. 27 LEspl quanto dell’art. 679 CC occorre infatti un nesso causale adeguato fra l’evento e il danno (Tercier, Une nouvelle règle de responsabilité: l’art. 27 de la loi sur les explosifs, in: RSJ 76/1980 pag. 344; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 97 ad art. 679 CC). Ove manchi tale presupposto, ogni forma di responsabilità decade.
In linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito. Non può scostarsene tuttavia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto. Se le conclusioni di quest’ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). Nella fattispecie occorre quindi dipartirsi, per giudicare il nesso di causalità fra l’esplosione e il danno, dalla perizia __________ e dal suo complemento. Ad altre prove si farà capo nella misura in cui il referto peritale dovesse risultare contestabile o inconcludente.
Il perito ha confrontato, nella fattispecie, il contenuto del doc. B (elenco delle crepe redatto dalla ditta __________ il 17 novembre 1989, subito dopo l’esplosione, e controfirmato da __________ __________), la perizia a futura memoria (del 12 gennaio 1990: doc. O), il rapporto dell’ ing. __________ __________ (sopralluogo del 13 maggio e fotografie del 13 giugno 1990: doc. N) con le sue proprie constatazioni al sopralluogo del 7 aprile 1993. Premesso che non esistono documenti sullo stato della casa degli attori prima del 17 novembre 1989 (né un verbale di collaudo, a costruzione ultimata, né un verbale alla scadenza del periodo biennale di garanzia), egli ha rilevato che il doc. B è puramente sommario e privo di qualsiasi documentazione fotografica, che delle 58 fotografie contenute nella perizia a futura memoria solo 26 trovano riscontro nel rapporto dell’ing. __________ __________ (corredato di 50 fotografie), che né la perizia a futura memoria né il rapporto __________ sono completi, che né l’uno né l’altro riportano le misure delle crepe (onde l’impossibilità di paragonare con esattezza le varie lesioni), che è praticamente escluso distinguere tra le screpolature già esistenti il 17 novembre 1989 e quelle successive (come lo stesso ing. __________ ha ammesso), che in tali circostanze non si può nemmeno dire con certezza quali danni siano intervenuti dopo il 17 novembre 1989 né si può risalire alla quantità di esplosivo fatta brillare quel giorno. Il perito ha precisato nondimeno – invero non senza passaggi dispersivi ed evasivi – che l’esplosione del 17 novembre 1989 può avere innescato un moto d’assestamento del terreno, che il manifestarsi di screpolature in una casa risalente al 1975 non è un fenomeno corrente (dev’essere provocato da brillamenti, scosse telluriche, scoppi, nuovi assestamenti, dilatazioni, vibrazioni della sede stradale, movimenti di falda e così via), che in concreto pertanto “qualco-sa ha alterato le precedenti situazioni e ne ha provocato di nuove”, che l’esplosione del 17 novembre 1989 potrebbe esserne all’origine, quanto meno in concorso con circostanze sfavorevoli (tra cui, soprattutto, l’andamento e la durezza della roccia nel sottosuolo), che danni a edifici lontani 30-40 m provocati da una scarica di 100-110 g sono un’eventualità molto rara (ancorché possibile), ma che a eventuali vibrazioni potrebbe avere contribuito nella fattispecie anche l’uso del martello pneumatico dopo il 17 novembre 1989. In realtà solo un’analisi chimica avrebbe potuto chiarire con relativa certezza – se eseguita per tempo – quali crepe esistevano già il 17 novembre 1989 e quali sono apparse dopo. Oggi ciò non è più possibile.
Di fronte a constatazioni siffatte le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Che la ditta __________ abbia proceduto allo sparo senza alcuna ricognizione previa dei luoghi è senz’altro vero, com’è vero che essa ha rinunciato all’uso di mine dopo l’imme-diata reazione di __________ __________. È vero altresì che il doc. B è sommario e incompleto, che l’arch. __________ __________ non era professionalmente cognito di esplosivi, che l’ing. __________ __________ si è fondato su premesse teoriche corrette, che – in ogni modo – qualcosa deve avere provocato assestamenti sulla particella n. __________RFP dopo il 17 novembre 1989 e che l’esplosione può esserne stata la causa. Il fatto è che a tutt’oggi si ignora quali lesioni siano effettivamente intervenute dopo lo sparo e se quest’ultimo evento è davvero all’origine dei danni. Che i testi __________ e __________ abbiano detto di non avere mai visto crepe prima del novembre 1989 non è decisivo, lo stesso perito __________ avendo soggiunto che “probabilmente il maggior numero di fessurazioni e cavillature si saranno verificate lungo i diversi anni ormai trascorsi dall’edificazione della casa (...) e particolarmente dopo i primi anni dove l’assestamento è normalmente maggiore” (perizia __________, pag. 22). Che durante il sopralluogo si siano ravvisate fessurazioni di vario genere in svariati punti dello stabile è esatto, ma nulla di preciso è dato di conoscere sull’origine di tali danni e non si sa in che misura l’uso del martello pneumatico ha eventualmente concorso a provocarli. Nessun chiaro elemento istruttorio (né tanto meno la perizia) avendo permesso di dubitare circa la quantità di esplosivo adoperata dalla ditta (100-110 g), resta anche il fatto che danni a una casa distante 30-40 m dal punto dell’esplosione è in simili circostanze un’evenienza rara, prospettabile solo “per cause sfavorevoli”, in specie per il profilo e il tipo di roccia nel sottosuolo (perizia, pag. 36). Anche al riguardo però mancano indicazioni affidabili e lo schizzo a pag. 23 della perizia è puramente teorico.
Gli appellanti sembrano affermare che la ditta __________, omettendo un tempestivo avvertimento ai vicini e un rilievo minuzioso dei luoghi prima dello scoppio, abbia impedito essa medesima l’assunzione di prove anteriori al brillamento dell’esplosivo, tanto più che simili misure di prevenzione sono tecnicamente prescritte (perizia, pag. 30; doc. N, pag. 7 con rinvio alle norme VSS 640 312). L’argomentazione non è senza peso, giacché l’utente di esplosivi non deve sottrarsi alle proprie responsabilità trascurando provvedimenti imposti dalle regole dell’arte. In concreto non si può dire tuttavia che gli attori si siano trovati nell’impos-sibilità di dimostrare l’eventuale pregiudizio subìto. Intanto essi avrebbero dovuto insistere per un rilievo preciso delle fessurazioni (con le relative misure) già all’epoca della perizia a futura memoria. A quel momento inoltre essi avrebbero potuto chiedere al Pretore che designasse un altro perito, cognito di esplosivi, in grado di esprimersi sulle presumibili cause delle singole lesioni (art. 252 cpv. 5, cui rinvia l’art. 449 cpv. 1 CPC). In caso di necessità essi avrebbero potuto sollecitare anche l’analisi chimica dei pollini (perizia __________, pag. 5 e 31; complemento, pag. 5), la quale – per quanto onerosa – avrebbe verosimilmente consentito di chiarire quali crepe erano di recente formazione e quali no. Sulla base di quest’ultimo dato gli attori avrebbero potuto pretendere che, relativamente alle crepe di recente formazione, il perito giudiziario – e non un terzo da loro unilateralmente designato, sebbene nella fattispecie l’ing. __________ __________ abbia considerato anche il rapporto __________– indagasse sull’origine dell’accaduto. Non risultando un verosimile nesso di causalità tra l’esplosione e il danno, essi avrebbero dovuto interpellare il perito per sapere se e in quanto l’uso del martello pneumatico potesse aver causato le crepe. Scartata l’ipotesi dell’art. 27 LEspl, rimaneva infatti l’eventualità di eccessi (a mente dell’art. 679 CC) nell’impiego di mezzi tecnici per lo scavo. Anche al proposito il fascicolo processuale non fornisce però alcuna seria indicazione.
Se ne conclude che l’appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all’insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 3000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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