AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.120
Data decisione, Autorità: 12.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00120
Lugano, 12 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa __________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 20 maggio 1994 da
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 12 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto emesso il
2 luglio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 31 luglio 1996 presentato da __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1964) e __________ __________ __________ (1945) si sono sposati il __________ 1988. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è attivo nello __________; già alle dipendenze della ditta __________ e della __________ __________, egli lavora da qualche anno come indipendente. La moglie, con tre figli nati da precedenti matrimoni, ha gestito fino al 1992 una boutique e dopo di allora non ha più esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati all’inizio del 1994: la moglie è rimasta a __________, dove ha continuato a occupare le tre proprietà per piani che formano l’abitazione coniugale, il marito è andato ad alloggiare per conto proprio.
B. Il 20 gennaio 1994 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ __________ il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’8 marzo 1994, e il 20 maggio 1994 ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, oltre una provvigione ad litem di fr. 1000.–. All’udienza del 12 luglio 1994 il marito si è opposto alle domande e ha instato, sempre in via cautelare, perché fosse ordinato alla moglie di lasciare due delle note proprietà per piani. Con decreto cautelare del 21 luglio 1994, emesso prima della discussione finale, il Pretore ha obbligato il marito a erogare alla moglie un contributo mensile di fr. 1000.– dal 1° luglio 1994. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 26 agosto 1994 (inc. /). Con ordinanza dello stesso 26 agosto 1994 il Pretore ha ammesso __________ __________ __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Il 14 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto, nell’ambito del procedimento cautelare pendente, di essere liberato dal contributo mensile a favore della moglie. Quest’ultima si è opposta alla domanda. Statuendo il 9 marzo 1995 sull’assetto provvisionale, il Pretore ha aumentato il contributo litigioso a fr. 1915.– mensili dal 1° luglio 1994, ma ha autorizzato il marito a porre in compensazione di tale contributo gli interessi ipotecari da lui versati per la quota di comproprietà (un mezzo) della moglie sull’abitazione coniugale. Egli ha ordinato alla moglie inoltre di ritirarsi in un’unica proprietà per piani e di mettere le altre due a disposizione del marito. __________ __________ ha appellato il decreto del Pretore, __________ __________ __________ ha appellato in via adesiva. Entrambi i gravami sono stati dichiarati irricevibili da questa Camera il 4 gennaio 1996, la discussione finale davanti al Pretore non avendo avuto luogo (inc. __________).
D. Il Pretore ha indetto il dibattimento finale per il 5 marzo 1996, in occasione del quale __________ __________ __________ ha aumentato la sua pretesa a fr. 4582.50 mensili dal 1° luglio 1994; il marito si è limitato a concludere per il rigetto dell’istanza, le tre proprietà per piani essendo state realizzate nel frattempo (agosto 1995) ai pubblici incanti. Con decreto del 2 luglio 1996 il Pretore ha poi fissato in fr. 2015.– mensili il contributo per la moglie dal 1° luglio 1994 e ha confermato la possibilità, per il marito, di compensare il dovuto con quanto versato alla banca (tra il 1° luglio 1994 e l’agosto del 1995) come interesse ipotecario in relazione alla quota di comproprietà della moglie sull’abitazione coniugale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili postulata dalla moglie.
E. Contro il predetto decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 12 luglio 1996 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – un contributo mensile di fr. 5290.– dal 1° luglio 1994. Con appello adesivo del 31 luglio 1996 __________ propone invece di ridurre il contributo alimentare a fr. 720.– mensili, sempre dal 1° luglio 1994. Nelle rispettive osservazioni ogni parte chiede il rigetto dell’appello avversario. __________ __________ conclude inoltre per il diniego dell’assi-stenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
a) I coniugi si devono adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo alimentare verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 1 CC). Il dovere di assistenza del patrigno o della matrigna è però solo sussidiario (DTF 120 II 287 consid. 2b), nel senso che è dato unicamente ove non sia possibile incassare dal debitore un assegno adeguato. In concreto l’istante avrebbe dovuto rendere verosimile, per far contribuire il convenuto al mantenimento di __________, che il padre della ragazza non è in grado di versare un contributo idoneo (a prescindere dalla questione di sapere se l’obbligo alimentare di fr. 450.–, cui egli è tenuto, sia sufficiente). Invano si cercherebbe nell’appello una parola al riguardo. L’unico documento agli atti è una dichiarazione di tre righe in cui il debitore __________ __________ sosteneva l’11 giugno 1993 di pagare “quello che è possibile”, trovandosi disoccupato da oltre un anno (lettera in fondo all’inc. /). Ciò non basta ancora, con tutta evidenza, a rendere verosimile l’impossibilità di un incasso adeguato. Su questo punto l’appello è quindi destinato all’insuccesso.
b) Nel fabbisogno minimo dell’appellante il Pretore non ha computato oneri di locazione poiché al momento del giudizio essa continuava ad alloggiare gratuitamente nell’abitazione coniugale, né a titolo di pigione essa rivendicava alcunché. Nell’appello l’interessata si limita a far valere che “la situazione per lei muterà entro un termine verosimilmente brevissimo” (memoriale, pag. 3). Il fatto è ch’essa non può pretendere di veder inserire nel proprio fabbisogno minimo una spesa ancora inesistente. Del resto l’allegazione di circostanze nuove nemmeno sarebbe ammissibile in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Verificandosi mutamenti di apprezzabile durata ed entità, spetterà all’interessata chiedere al Pretore una modifica dell’assetto provvisionale. Durante una causa di stato, in effetti, i decreti cautelari possono sempre essere adeguati ai mutamenti di situazione che intervengono (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). È sufficiente che il coniuge istante renda verosimili le modifiche sopravvenute e formuli le proprie conclusioni. Accogliere un appello sulla base di fatti diversi da quelli considerati dal Pretore non è possibile.
c) Dal fabbisogno minimo dell’appellante non può invece essere escluso il presumibile onere tributario. È vero tale posta non è stata fatta valere davanti al primo giudice ed è altrettanto vero che l’appellante non muove censure al riguardo. Se non che, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – per altro già da tempo – che nel fabbisogno delle parti è arbitrario trascurare il carico d’imposta, soprattutto nella misura in cui il reddito imponibile serve al mantenimento delle parti (DTF 114 II 393). Mancando indicazioni affidabili, il Pretore valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. In concreto si può ragionevolmente supporre che, al momento in cui l’autorità fiscale scinderà le partite fiscali dei coniugi a valere dal tentativo di conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a contrario, art. 8 cpv. 1 vLT), l’appellante sarà tenuta – seppure per importi modesti – a corrispondere il debito d’imposta maturato nel frattempo. Appare giustificato inserire pertanto nel suo fabbisogno la somma di fr. 150.– a titolo di onere fiscale. Sulle conseguenze si tornerà in appresso (consid. 5).
a) La cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Di conseguenza il coniuge che durante la comunione domestica non ha esercitato – o ha smesso di esercitare – un’attività lucrativa può essere tenuto a (re)intraprendere un lavoro rimunerato solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). In concreto la moglie ha cessato di lavorare nel 1992. Non risulta che ciò sia avvenuto contro la volontà del marito. D’altro lato il reddito di quest’ ultimo è – come si vedrà in appresso – sufficiente a garantire il fabbisogno di entrambe le parti. Non vi è dunque motivo per imporre alla moglie la ripresa di un’attività lucrativa (del resto occorrerebbe domandarsi quale capacità di guadagno abbia a 49 anni – l’età dell’appellante quando ha statuito il Pretore – una donna senza particolare formazione professionale). Nella fattispecie il reddito potenziale di fr. 1500.– mensili deve pertanto essere stralciato dalle entrate familiari.
b) Per quanto attiene al reddito del marito, il Pretore ha accertato che come lavoratore dipendente egli guadagnava (nel 1988) fr. 4500.– mensili netti presso __________ e fr. 5500.– presso la __________. Fosse rimasto al servizio di un’industria – ha continuato il Pretore – egli guadagnerebbe attorno ai fr. 7000.– mensili, di modo che come indipendente egli potrebbe conseguire oggi, “senza forzatura”, un reddito di
fr. 6500.– mensili netti (decreto, pag. 6). L’appellante fa valere che il marito ha un fatturato mensile di fr. 10 000.–, onde un reddito potenziale tra i fr. 12 000.– e 15 000.– mensili. L’argomentazione è insostenibile, sia perché da un fatturato lordo di fr. 10 000.– mensili non può ridondare un provento di fr. 12 000.– netti (né tanto meno di 15 000.–), sia perché un simile guadagno può ritenersi attendibile, in genere, solo da personale altamente specializzato. In concreto tutto si ignora sulle qualifiche professionali del marito (non si sa neppure se egli abbia seguito una formazione accademica).
A parere dell’appellante il marito non può contrapporre a un fatturato di fr. 120 000.– annui spese di gestione che raggiungono fr. 50 000.–. In realtà non si può dire – quanto meno a un esame meramente sommario – che spese siffatte appaiano già a prima vista sproporzionate, né è compito del giudice delle misure provvisionali verificare posta per posta – come vorrebbe l’appellante (memoriale, pag. 6) – gli oneri aziendali. Se si pensa infine che la tassazione 1991/92 dei coniugi attestava un reddito imponibile annuo di fr. 10 987.–, quella 1993/94 un imponibile di fr. 31 230.– e che ai fini della tassazione 1995/96 il convenuto ha dichiarato un reddito di fr. 50 000.– annui, il guadagno netto di almeno
fr. 144 000.– annui preteso dall’appellante non riesce verosimile. Anzi, nella misura in cui l’interessata tenta di far passare il reddito lordo per guadagno netto, l’appello non merita altra disamina.
II. Sull’appello adesivo
L’appellante adesivo ribadisce che il suo reddito netto non eccede fr. 50 000.– annui, ovvero di fr. 4166.70 mensili. Guadagnasse di più – egli continua – non avrebbe sicuramente lasciato realizzare all’asta, per fr. 700 000.–, le tre proprietà per piani formanti l’abitazione coniugale, il cui valore complessivo era di fr. 1 100 000.–. L’assunto è inconcludente. Il Pretore non ha accertato, in effetti, che il convenuto guadagni fr. 6500.– mensili; ha rilevato soltanto che, dando prova di buona volontà, egli potrebbe conseguire un reddito di quell’ordine, ritenuto che come dipendente egli guadagnerebbe oggi, all’incirca, fr. 7000.– men-sili. L’appellante adesivo non contesta che in linea di principio gli possa essere imputato un reddito potenziale (cfr. DTF 119 II 316 consid. 4a, 117 II 16) e neppure pretende che un guadagno di fr. 6500.– mensili sia fuori della sua portata. Insufficientemente motivato, su questo tema l’appello sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
In relazione al suo fabbisogno minimo l’appellante adesivo censura l’omissione dell’onere fiscale, che per un reddito netto di
fr. 4166.70 mensili ammonta a fr. 547.90 mensili. La moglie asserisce che il Pretore nemmeno avrebbe potuto inserire di sua iniziativa un aggravio del genere. A torto. Come si è spiegato (consid. 1c), disconoscere il carico d’imposta, specie ove il reddito imponibile serva al sostentamento delle parti, è arbitrario. Resta il fatto che la cifra di fr. 547.90 si riferisce a un guadagno di fr. 4166.70 mensili, non di fr. 6500.–. Ci si dipartisse da quest’ultimo reddito, l’onere d’imposta non sarebbe inferiore a
fr. 850.– mensili (tanto più che il convenuto si vedrà tassato in base all’aliquota meno favorevole dell’art. 35 cpv. 1 LT, art. 36bis vLT). Non vi è quindi ragione per trascurare tale spesa nel fabbisogno minimo del marito.
reddito (potenziale) del marito fr. 6500.– mensili
fabbisogno del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–
locazione con spese accessorie fr. 820.–
spese professionali di trasferta fr. 150.–
premio della cassa malati fr. 200.–
onere fiscale fr. 850.–
fr. 3045.– mensili
fabbisogno della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–
premio della cassa malati fr. 200.–
onere fiscale fr. 150.–
fr. 1375.– mensili
Data la situazione economicamente favorevole – quanto meno finché la moglie non avrà oneri di locazione – si giustifica di maggiorare entrambi i fabbisogni minimi del 20%, come consente la giurisprudenza più recente (DTF 121 III 51 consid. 1c; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299 nota 5c con numerose citazioni). Ne segue che il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3654.– e quello della moglie a fr. 1650.– mensili, onde un’ecce-denza di fr. 1196.– mensili. Il contributo per la moglie risulta, ciò posto, di fr. 2250.– arrotondati (fabbisogno mensile, più metà eccedenza). In sintesi, l’appello principale deve dunque essere parzialmente accolto e quello adesivo respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ __________, mensilmente e in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 2250.–dal 1° luglio 1994.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un decimo a carico di __________ e per nove decimi a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
L’appello adesivo è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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