AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1996.118
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00118
Lugano, 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _____________ (.______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di separazione) promossa con petizione del 23 aprile 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
giudicando ora sul decreto cautelare del 28 giugno 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 12 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem formulata da __________ con le osservazioni all’ap-pello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e __________ (__________1981). Il marito è __________; la moglie, esaurite le indennità di disoccupazione, percepisce una prestazione assicurativa per malattia di fr. 25.– il giorno (fr. 750.– mensili). La figlia è apprendista di commercio, __________ frequenta la scuola media. I coniugi vivono separati dall’agosto 1995, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La moglie e i figli sono rimasti nella casa di __________, costruita dai coniugi su un terreno in proprietà della moglie.
B. __________ __________ ha instato il 24 agosto 1995 per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 settembre 1995. Con istanza dell’11 aprile 1996 __________ __________ ha chiesto in via provvisionale l’affidamento del figlio minorenne (riservato il diritto di visita del padre), l’attribuzione dell’alloggio coniugale, un contributo mensile di complessivi fr. 4775.– per sé e i figli, oltre la condanna del marito al pagamento di due fatture (una di fr. 246.50 per il consumo di acqua potabile e l’altra di fr. 1595.35 per la revisione di serbatoi del gasolio). Alla discussione cautelare del 2 maggio 1996 le parti si sono intese sull’affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita, sui contributi alimentari per i figli (fr. 500.– mensili per __________, fr. 400.– mensili per __________) e sull’attribuzione dell’alloggio coniugale alla moglie. Non si sono accordate invece sul contributo alimentare per quest’ultima, il marito limitando la sua offerta a fr. 1800.– mensili, né sul pagamento delle due fatture, che il marito ha rifiutato. Con decreto cautelare emanato il 3 maggio 1996 senza contraddittorio il Pretore ha condannato __________ __________ a erogare un contributo per moglie e figli di complessivi fr. 3400.– mensili.
C. Nel frattempo, il 23 aprile 1996, __________ __________ ha introdotto la causa di merito, chiedendo la separazione dalla moglie per due anni. La moglie deve ancora presentare la risposta. Alla discussione finale cautelare del 25 giugno 1996 il marito ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1664.– mensili; __________ ha postulato il versamento di complessivi fr. 3723.90 mensili (inclusi i contributi per i figli concordati all’udienza del 2 maggio 1996) e ha chiesto la condanna del marito al pagamento anche di una terza fattura, riguardante il premio dell’assicurazione incendi per l’abitazione coniugale, di fr. 399.40.
D. Statuendo il 28 giugno 1996, il Pretore ha condannato __________ __________ a stanziare in via provvisionale dal 1° aprile 1996 contributi mensili per fr. 3280.– complessivi (fr. 1935.– destinati alla moglie, fr. 845.– al figlio __________ e fr. 500.– alla figlia __________, compresi gli assegni familiari) e a pagare anche le tre note fatture. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese processuali (fr. 120.–) sono state poste a suo carico, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 12 luglio 1996 nel quale chiede che il contributo mensile a suo carico sia fissato in fr. 1254.– per la moglie, in fr. 797.– per il figlio e in fr. 500.– per la figlia (compresi gli assegni familiari), che le tre fatture litigiose siano pagate dalla moglie e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 30 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello, sollecitando una provvigione ad litem di fr. 1000.– per la procedura di ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 301 in alto), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
fr. 7170.– mensili (stipendio del marito fr. 6420.– netti, indennità assicurativa della moglie fr. 750.–) e il fabbisogno minimo del marito in fr. 3139.– mensili. Ciò premesso, egli ha dedotto dallo stipendio del marito (fr. 6420.–) il rispettivo fabbisogno, obbligandolo a versare alla famiglia la rimanenza (fr. 3280.–, di cui
fr. 1935.– per la moglie, fr. 845.– per il figlio __________ e fr. 500.– per la figlia __________). Quanto alle tre fatture litigiose, il primo giudice ha ritenuto ch’esse si riferiscono a spese per l’economia domestica precedenti l’istanza di misure provvisionali; le ha poste pertanto a carico del marito.
L’appellante sostiene anzitutto che il suo stipendio mensile è di fr. 6340.– netti, non di fr. 6420.–. A torto. Dai conteggi mensili agli atti (rubrica “richiami”) risulta che, tra gennaio e maggio del 1996, il suo stipendio medio (senza rimborso spese) è ammontato a fr. 5926.50 mensili. A ciò va aggiunta la quota di tredicesima, che consiste nello stipendio di base (fr. 6254.15), senza indennità di sorta, meno il contributo AVS/AI del 5.05% (fr. 315.85) e il contributo AD (1.5% sui primi fr. 8100.– mensili, 0.5% sul resto, ovvero 1.5% su fr. 1845.85 e 0.5% su fr. 4408.30, per un totale di fr. 49.75). Non va dedotto dalla tredicesima mensilità invece – come pretende l’appellante – il contributo dell’8.4% alla cassa pensione, che è prelevato 12 volte l’anno, non
Ne segue che la tredicesima mensilità ammonta a fr. 5888.55. Lo stipendio medio del marito assomma pertanto a fr. 6417.20 (fr. 6254.15 più fr. 490.70). Arrotondata, la cifra è esattamente quella calcolata dal Pretore (fr. 6420.–).
Il fabbisogno in denaro del figlio __________ (pressoché quindicenne al momento del giudizio) è stato fissato dal Pretore in fr. 845.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993). L’appellante ne chiede la riduzione a fr. 797.–. Senza motivo. Intanto è appena il caso di ricordare che in materia di filiazione il giudice di ogni grado applica il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 86) e può aumentare d’ufficio il contributo in favore del figlio pattuito dai genitori. In secondo luogo la fascia di reddito cui si riferivano le raccomandazioni del 1993 (attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili) era inferiore alle entrate delle parti nel caso in esame (fr. 6420.– il marito, fr. 750.– la moglie). Oltre a ciò, il Pretore ha applicato le raccomandazioni del 1993 senza alcun adeguamento al rincaro. Avesse fatto capo all’edizione del 1996 (sopra, consid. 1), il fabbisogno medio in denaro di un ragazzo quindicenne sarebbe risultato – in una famiglia con due figli e con reddito attorno ai fr. 7000.– mensili – di fr. 885.– mensili. Fissando l’ammontare a fr. 845.–, il Pretore ha tenuto calcolo in concreto del costo della vita lievemente inferiore a __________ per rapporto all’area urbana di __________. Tale valutazione non configura né un abuso né un eccesso di apprezzamento. Non v’è ragione quindi per modificarla.
Il contributo di fr. 500.– mensili a favore della figlia maggiorenne __________ non è contestato. L’appellante soggiunge però che dall’agosto 1996 la figlia percepisce, come apprendista, fr. 800.– anziché fr. 500.– mensili. Se non che, oltre a non essere stata resa verosimile, quest’ultima circostanza non è nemmeno stata fatta valere davanti al Pretore (contrariamente a quanto asserito nell’appello). Qualora il maggior guadagno della figlia dovesse influire sull’assetto provvisionale decretato dal primo giudice, incomberà pertanto all’interessato postulare una modifica di tale regolamentazione davanti al Pretore medesimo. La questione non può, comunque sia, essere considerata per la prima volta in questa sede.
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell’appellante, come detto, in fr. 3139.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, premio della cassa malati fr. 290.50, locazione fr. 900.–, leasing dell’automobile fr. 328.20, manutenzione dell’automobile fr. 125.–, assicurazione responsabilità civile automobile fr. 50.–, spese per l’automobile fr. 200.–, imposte stimate fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 120.–). L’appellante ne chiede l’aumento a fr. 3789.– mensili.
a) L’interessato rivendica spese per l’automobile nella misura di almeno fr. 300.– e oneri di trasferta per ulteriori fr. 200.– mensili. La richiesta non può trovare accoglimento. In primo luogo l’appellante equivoca sui termini quando sostiene che davanti al Pretore la moglie gli avrebbe riconosciuto fr. 300.– di spese mensili per l’automobile. In prima sede la moglie ha ammesso bensì fr. 300.– per “spese macchina”, ma tale cifra poteva solo intendersi come onnicomprensiva, e non in aggiunta alla quota di leasing e alla manutenzione del veicolo. In secondo luogo il Pretore ha già inserito nel fabbisogno dell’appellante oneri di trasferta in automobile per complessivi fr. 703.20 mensili, una cifra generosa e senz’altro superiore a quanto generalmente ammesso in casi analoghi. È vero che – contrariamente a quanto ritiene il Pretore – l’appellante ha la libera scelta del domicilio, nel senso che può andare a risiedere anche in luoghi relativamente lontani dal posto di lavoro, ma tale facoltà ha i suoi limiti nella disponibilità del bilancio familiare e non può prevalere su quanto moglie e figli necessitano per il loro sostentamento. Il diritto di conservare il tenore di vita anteriore alla cessazione della vita in comune, invocato nell’appello, entra in considerazione solo in quanto le entrate coniugali siano sufficienti a coprire gli oneri di due economie domestiche separate (DTF 114 II 26). Ciò che nella fattispecie non è il caso, il Pretore avendo assegnato alla moglie un contributo inferiore al fabbisogno minimo proprio per garantire il fabbisogno minimo al marito (DTF 123 III 1). Riconoscere altri fr. 500.– mensili all’appellante per spese di trasferta in automobile è, nelle circostanze descritte, fuori questione.
b) L’appellante si duole che il Pretore non gli ha riconosciuto
fr. 300.– mensili per spese di lavanderia, l’importo non essendo documentato. Egli pretende che la somma sia verosimile già per il fatto che “corrisponde a 15 ore di lavoro mensile a fr. 15.–, salario usuale nel settore, per non dire modico”. Ciò non basta manifestamente, tuttavia, a rendere credibile la spesa. Che poi la moglie non abbia esplicitamente contestato la cifra (senza per altro ammetterla: memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) non esonerava il marito dal suo onere di allegazione. Anche su questo punto l’appello è destinato pertanto all’insuccesso.
c) Insiste il marito nel chiedere che gli sia riconosciuta una spesa di fr. 50.– mensili per spese telefoniche. Se non che, la prassi di questa Camera, che lo stesso appellante mostra di conoscere (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), non prevede alcuna aggiunta per spese telefoniche al minimo di esistenza del diritto esecutivo, né la stessa tabella emanata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti (Rep. 1993 pag. 265) prescrive supplemento di sorta. Un’altra questione è sapere se le condizioni economiche della famiglia consentano di aumentare il minimo esistenziale del diritto esecutivo – a entrambi i coniugi – di un 20% (DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciar loro un certo margine per spese individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b). Per aumentare il minimo esistenziale del diritto esecutivo occorre tuttavia che le entrate dei coniugi siano sufficienti a coprire tale maggiorazione. Nel caso in esame – come si è appena accennato – tale presupposto manca.
Ciò posto, per sostenere che incombesse alla moglie saldare le tre fatture, l’appellante avrebbe dovuto rendere verosimile almeno di avere versato alla stessa – tra l’agosto 1995 e il 31 marzo 1996 – tutto quanto eccedeva il proprio fabbisogno minimo. La moglie non avendo mezzi sufficienti nemmeno per coprire il suo fabbisogno personale, non si vede altrimenti come la medesima potesse provvedere ai pagamenti. Il fatto è che l’appellante non ha reso per nulla verosimile una premessa del genere. Nell’ap-pello egli si vale di versamenti sparsi e di dati disorganici (pag. 11 seg.), i quali non permettono lontanamente di concludere ch’egli abbia almeno stanziato alla moglie l’indispensabile. Nelle circostanze descritte l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
Da ultimo l’appellante censura il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili argomentando che, foss’anche confermato il decreto del Pretore, nulla giustificava di considerarlo soccombente per intero. In caso di contestazioni patrimoniali – compresi i litigi in materia di spese e ripetibili – l’appellante non può limitarsi tuttavia a domande indeterminate: egli deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1, 2 e 6 ad art. 309; analogo principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto l’appellante adduce che “condannarlo al pagamento delle spese globali e delle tasse è stato sicuramente eccessivo”, però non indica quale riparto avrebbe dovuto – a suo avviso – adottare il primo giudice. Nelle richieste di giudizio egli chiede finanche di addebitare alla moglie tutti i costi della procedura, ma senza spiegare perché e ammettendo anzi la sua parziale soccombenza (appello, pag. 13). Su questo punto il gravame, insufficientemente motivato, non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e dev'essere dichiarato irricevibile.
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie diviene senza oggetto, l’appellata ottenendo un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
L’istanza di provvigione ad litem di __________ è dichiarata senza oggetto.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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