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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.117
Data decisione, Autorità: 08.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00117
Lugano, 8 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura n. __________ (privazione dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni aperta il 23 dicembre 1993 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele
nei confronti di
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
relativamente al figlio __________, nato il __________ 1993;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 12 luglio 1996 da __________ contro la decisione emessa il 9 luglio 1996 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 23 dicembre 1993 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha aperto su segnalazione del Ministero pubblico una procedura nei confronti di __________ e __________ a protezione del figlio __________, nato il __________ 1993;
che in via provvisionale tale autorità ha privato entrambi i genitori, l’11 marzo 1994, della custodia parentale, ordinando il collocamento del figlio presso la __________ a __________ e istituendo in favore del bambino una curatela a norma dell’art. 308 cpv. 1 CC;
che __________ ha chiesto il 3 maggio 1996 al Pretore del Distretto di __________ la separazione per tempo indeterminato dal marito __________ e l’omologazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del 26 aprile 1996 in cui l’autorità parentale sul figlio è attribuita al padre;
che, statuendo il 18 giugno 1996, il Pretore ha pronunciato la separazione delle parti per tempo indeterminato e ha approvato la convenzione da loro sottoscritta (art. 158 n. 5 CC);
che tale sentenza è passata in giudicato;
che con decisione del 9 luglio 1996 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ dell’autorità parentale sul figlio, sottraendo altresì a __________ la custodia parentale e collocando il bambino presso terzi, disponenso inoltre misure complementari a protezione del minore (curatela, istruzioni alla madre e designazione del Dipartimento delle opere sociali quale organo di controllo giusta l’art. 307 cpv. 3 CC);
che contro la privazione dell’autorità parentale __________ -__________ è insorta con un ricorso del 12 luglio 1996 in cui postula l’annullamento di tale misura;
che la Divisione degli interni ha comunicato il 4 settembre 1996 di rinunciare a osservazioni e di confermarsi nella decisione presa;
che __________, la Delegazione tutoria di __________ e la curatrice __________, cui è stato intimato il ricorso, sono rimasti silenti;
e considerando
in diritto: che le decisioni con cui un genitore si vede privare dell’autorità parentale sono impugnabili a norma degli art. 39 cpv. 3 LAC e 62 cpv. 1 RTC (RL 4.1.2.2), onde – in concreto – la ricevibilità del gravame;
che le misure per la protezione del figlio (art. 307–312 CC) sono ordinate in linea di principio dalle autorità tutorie (art. 315 cpv. 1 CC);
che la privazione dell’autorità parentale, in particolare, è pronunciata dall’autorità di vigilanza (art. 311 cpv. 1 CC);
che nondimeno, ove sia pendente una causa di divorzio o di separazione tra i genitori, il giudice ordina anche le misure necessarie circa l’esercizio dell’autorità parentale e le relazioni personali dei genitori con i figli, udito il parere dei genitori medesimi e – occorrendo – quello dell’autorità tutoria (art. 156 cpv. 1 CC);
che, in altri termini, il giudice chiamato a decidere sui diritti dei genitori e sulle relazioni personali con i figli giusta le disposizio-ni sulla separazione o il divorzio prende egli medesimo anche le misure necessarie alla protezione dei figli (art. 315a cpv. 1 CC);
che, di conseguenza, la facoltà di adottare misure per la protezione dei figli durante una causa di separazione o di divorzio compete al giudice, non all’autorità tutoria (Hegnauer, Zur Abgrenzung der Kinderschutzbefugnisse der vormundschaftlichen Behörden und des Scheidungsrichters, in: RDT 36/1981 pag. 58 segg.; cfr. anche ZBJV 124/1988 pag. 307 segg.);
che, ciò premesso, l’autorità di vigilanza avrebbe dovuto verificare se nella fattispecie il Pretore non avesse già privato la madre dell’autorità parentale sul figlio __________, attribuendola al padre (art. 297 cpv. 2 CC), e una volta accertato ciò avrebbe dovuto dichiarare la relativa procedura senza oggetto;
che sussistono, per la precisione, tre casi in cui – nonostante la competenza del giudice della separazione o del divorzio – le autorità tutorie mantengono competenze proprie: quando la procedura per la protezione del figlio è stata attuata o avviata prima di quella di separazione o di divorzio (art. 315a cpv. 2 n. 1 CC), quando le misure provvisionali immediatamente necessarie per proteggere il figlio non possono essere verosimilmente prese in tempo utile (art. 315a cpv. 2 n. 2 CC) e quando, in seguito a un cambiamento di circostanze successivo alla sentenza di separazione o di divorzio, sia possibile modificare le misure prese dal giudice senza toccare direttamente la condizione dell’altro genitore (art. 315a cpv. 3 CC);
che in concreto l’unica eccezione suscettibile di entrare in considerazione sarebbe stata, se mai, la prima (procedura aperta dall’autorità tutoria prima dell’introduzione della causa di stato);
che tale competenza dell’autorità tutoria ancora non significa però – contrariamente all’opinione di Bühler/Spühler (Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 26 ad art. 156 CC) – che il giudice fosse incompetente a ordinare misure per la protezione del figlio (in specie a privare la madre dell’autorità parentale) e che quin-di l’autorità tutoria potesse ignorare la sentenza di separazione;
che l’art. 315a cpv. 2 n. 1 CC, invero, avrebbe semplicemente abilitato l’autorità tutoria a statuire essa medesima – nonostante la pendenza della causa di separazione – qualora il procedimento da essa avviato fosse giunto a termine prima della causa di stato (ciò che avrebbe poi vincolato il giudice: Hegnauer, op. cit., pag. 63; inoltre: Hegnauer, Die Befugnisse des Richters und der vormundschaftlichen Behörden bei und nach der Scheidung von Eltern mit Kindern, in: RDT 44/1989 pag. 121 segg.; Stettler, Les compétences du juge et des autorités de tutelle durant et après la procédure matrimoniale impliquant des enfants, in: RDT 44/1989 pag. 129 segg.);
che nel caso in rassegna, per concludere, la Divisione degli interni avrebbe dovuto dichiarare senza oggetto il procedimento inteso a privare __________ dell’autorità parentale, il Pretore avendo già statuito al proposito;
che di conseguenza il ricorso va accolto entro tali limiti, mentre non può farsi questione di ripristinare l’autorità parentale della ricorrente, dovendosi a tale scopo modificare la sentenza di separazione (il problema di sapere se ciò possa avvenire nelle vie dell’art. 315a cpv. 3 CC o soltanto in conformità all’art. 157 CC non va risolto in questa sede);
che si giustifica, nelle circostanze descritte, di rinunciare al prelievo di oneri processuali, l’interessata essendo stata indotta a ricorrere in buona fede;
che non è il caso invece di assegnare ripetibili, la ricorrente soccombendo per quanto attiene alla sostanza della decisione, ovvero al prospettato ripristino della sua autorità parentale;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il procedimento inteso a privare __________ dell’autorità parentale sul figlio __________ è dichiarato senza oggetto.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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