AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.115
Data decisione, Autorità: 22.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00115
Lugano 22 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. ______ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza del ___________ 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione dell’8 luglio 1996 presentata da __________ contro il decreto emesso il 26 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di __________;
Se deve essere accolta l’appellazione adesiva del 24 luglio 1996 presentata da __________ contro il medesimo decreto;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’ assistenza giudiziaria presentata da __________ contestualmente all’appello;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’ assistenza giudiziaria presentata il 26 luglio 1996 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1964) e __________ (1971), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati alla fine di aprile 1996: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di __________, la moglie si è trasferita in un monolocale a __________. __________ lavora come __________ presso la ditta __________ a __________, mentre __________ è impiegata a metà tempo come operaia presso la ditta __________ a __________.
B. __________ si è rivolto una prima volta al Pretore del Distretto di Bellinzona il 5 dicembre 1995, chiedendo il tentativo di conciliazione. All’udienza dell’8 febbraio 1996 i coniugi si sono riconciliati (inc. n. 148/95).
C. Il 13 maggio 1996 __________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione. Il 20 maggio 1996 __________ ha presentato un’istanza di misure cautelari per ottenere un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 1’500.–. In via superprovvisionale essa ha chiesto un contributo alimentare di fr. 900.– mensili a partire dal maggio 1996, il pagamento di fr. 642.– a titolo di contributi arretrati del premio di cassa malati, fr. 500.– come rimborso per la cauzione della locazione e una provvigione ad litem di fr. 1’500.–.
D. In sede di contraddittorio, il 28 maggio 1996, l’istante ha confermato le proprie richieste alle quali si è opposto il marito, che ha negato qualsiasi contributo a favore della moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 giugno 1996 ogni coniuge ha ribadito le proprie domande, l’istante sollecitando un contributo alimentare mensile di almeno fr. 900.– mensili.
E. Statuendo il 26 giugno 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 841.– mensili il contributo alimentare a favore della moglie e ha obbligato __________ a versare a quest’ultima fr. 642.– per i premi arretrati della cassa malati. Le altre domande sono state respinte, così come le richieste di assistenza giudiziaria presentate dai coniugi. Le parti sono state esonerate dal versamento di tasse di giustizia e spese, le ripetibili sono state compensate.
F. __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello dell’8 luglio 1996 nel quale postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di negare qualsiasi prestazione pecuniaria alla moglie; egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giurisdizione. Subordinatamente egli chiede che il contributo alimentare per la moglie sia fissato a fr. 300.– mensili.
Con decreto del 12 luglio 1996 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo.
G. Nelle osservazioni del 24 luglio 1996 __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta perché il marito sia tenuto a versarle, nel caso di accoglimento dell’ap-pello principale sui contributi arretrati della cassa malati, fr. 500.– come rimborso per la costituzione della garanzia di locazione, oltre a un imprecisato importo per le ripetibili di prima sede. Il 26 luglio successivo __________ ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
H. Sull’appello adesivo __________ ha introdotto osservazioni del 19 agosto 1996 tendenti al rigetto del gravame e alla conferma, su tal punto, del decreto pretorile.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è regolato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza - di regola a metà - una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 cons. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 cons. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Nella fattispecie il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’708.– mensili e quello della moglie in fr. 2’056.–. Quanto ai redditi, egli ha accertato il guadagno netto del marito in fr. 3’745.– mensili e quello della moglie in fr. 1’411.–, onde un’eccedenza di fr. 392.– da suddividere a metà (fr. 196.– mensili). Ciò premesso, il Pretore ha desunto che il convenuto doveva versare alla moglie un contributo di fr. 841.– mensili, oltre ai premi arretrati della cassa malati di fr. 642.–.
L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe omesso di considerare nel calcolo del suo fabbisogno minimo il rimborso del debito bancario di complessivi fr. 25’518.40 contratto dai coniugi presso il __________ di __________ il 16 febbraio 1995, la cui rata mensile arrotondata ammonta a fr. 797.–. A torto. È vero che tale debito è stato stipulato dai coniugi durante la vita in comune (contratto di prestito del 16 febbraio 1996 allegato al certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria), ma la censura è solo parzialmente provvista di buon diritto. Il mantenimento della famiglia è infatti prioritario rispetto ai debiti coniugali, nel senso che il pagamento di tali debiti può essere incluso nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurati il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Nel novero dei debiti computabili nel fabbisogno dell’uno o dell’altro coniuge rientrano, ad esempio, quelli contratti di comune accordo durante la comunione domestica e quelli necessari per l’attività professionale (Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in: RFJ 1992 pag. 7). Se non che, in concreto la rata per il rimborso del debito non può essere inserita per intero nel fabbisogno della famiglia senza eccedere il totale delle entrate, senza incidere cioè sul fabbisogno minimo della famiglia. Per il resto la moglie ha ammesso che parte della mobilia coniugale e la propria autovettura sono state acquistate nel 1994 con l’accensione di un altro prestito (interrogatorio della convenuta, risposte 4.3 e 4.4), sostituito poi da quello citato dianzi, di modo che il rimborso del debito di fr. 18’000.– si riferisce verosimilmente anche a tali acquisti. Ciò posto, si giustifica di inserire nel fabbisogno dell’appellante la rata di ammortamento del debito nella misura in quanto essa non intacca il minimo vitale (Perrin, op. cit., pag. 437), ovvero – come si vedrà ancora in seguito – nella misura di fr. 392.– mensili. La circostanza che nel frattempo la Banca abbia chiesto all’appellata di far fronte alla differenza costituisce un fatto nuovo, come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Sempre con riferimento al suo fabbisogno minimo, l’appellante chiede che gli sia riconosciuto l’importo di fr. 300.– mensili per le spese di trasporto. Egli argomenta che a causa degli orari di lavoro irregolari e in mancanza di mezzi pubblici tra __________ e __________, l’uso dell’autovettura privata è indispensabile. La pretesa non può essere accolta. Intanto i costi asseriti non sono stati resi verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono ammesse in aggiunta al fabbisogno minimo solo ove siano di rilievo. L’appellante lavora otto ore giornaliere come ____________________ in genere presso le __________ (doc. 6), a poca distanza da __________. Spese di trasferta del resto non sono state riconosciute neppure alla moglie, pur detentrice di un’autovettura (appello pag. 4), di modo che il principio della parità di trattamento risulta essere rispettato. Ne segue che, per concludere, il fabbisogno minimo del marito dev’essere fissato a fr. 3’100.– mensili.
L’appellante contesta di versare alla moglie gli arretrati del premio della cassa malati. A prescindere dalla circostanza però che non è dato di sapere come il primo giudice sia giunto all’importo di fr. 642.– (il premio cassa malati della moglie ammonta a fr. 231.– mensili), il marito contesta unicamente l’obbligo di versare tale somma anche per il mese di giugno 1996, allorquando il Pretore l’ha obbligato a versare un contributo alimentare dal 1° giugno 1996. In discussione non è tuttavia la garanzia del premio di cassa malati dal giugno 1996 in poi, bensì il pagamento dei premi già caduti. Tenuto conto che l’arretrato relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio ammonta a fr. 693.– (fr. 231.– x 3), ma che l’appellata ha unicamente rivendicato l’importo di fr. 642.–, la pretesa deve essere riconosciuta soltanto in questa misura. L’appello è, su questo punto, sprovvisto di fondamento.
Afferma l’appellante che alla moglie deve essere computato un reddito ipotetico poiché con un po’ di buona volontà essa potrebbe aumentare la propria attività lavorativa, attualmente solo a tempo parziale. Se non che, egli disconosce la giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo quest’ultima, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di fatto) la moglie non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni oggettivamente fondate – al guadagno ch’essa conseguiva durante la vita in comune. D’altro lato essa non è nemmeno tenuta a estendere la sua attività lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la separazione di fatto, le modeste condizioni economiche della famiglia esigano dalla moglie un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune. Tenuto conto del fatto che, per il momento, il fabbisogno dei coniugi è coperto, non è ancora il caso di imporre alla convenuta una maggiore attività lucrativa. Anche su questo punto l’appello è destinato all’insuccesso.
Vi sarebbe piuttosto da chiedersi, nella situazione di reddito della famiglia, se si giustifichi ancora la locazione di una casa di tre locali e mezzo (pigione fr. 1090.– mensili) per una persona sola, mentre la moglie vive in un monolocale che costa fr. 700.– mensili. Il quesito può rimanere indeciso a questo stadio della procedura, la moglie non avendo contestato tale posta del fabbisogno del marito.
reddito del marito: fr. 3’745.– (non contestato)
reddito della moglie: fr. 1’411.– (consid. 5)
fabbisogno minimo del marito: fr. 3’100.– (consid. 3c)
fabbisogno minimo della moglie: fr. 2’056.– (non contestato)
eccedenza: nessuna
spettanza del marito: fr. 3’100.– mensili
spettanza della moglie: fr. 2056.– ./. fr. 1’411.– = fr. 645.– mensili.
L’appello deve pertanto essere accolto in questa misura.
II. Sull’appello adesivo
Tenuto conto che l’obbligo del marito di versare alla moglie gli arretrati della cassa malati trova conferma in appello, la pretese dell’appellante adesiva tendenti a farsi riconoscere l’importo di fr. 500.– come garanzia per la locazione del suo appartamento diviene senza interesse (appello adesivo, pag. 14 seg.).
L’appellante adesiva si duole del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha suddiviso a metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Egli ritiene che il marito sia maggiormente soccombente e postula perciò una diversa ripartizione delle spese processuali, con l’obbligo per l’istante di rifonderle un imprecisato importo a titolo di ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto, la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore apparendo adeguata alle peculiarità del caso. Il dispositivo può quindi essere confermato.
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito del gravame non giustifica una modifica del pronunciato di prima sede, la riduzione del contributo alimentare non incidendo che in minima parte sul grado di soccombenza. Per quanto riguarda la procedura di appello, in esito al ricorso principale le parti risultano soccombenti nelle stesse proporzioni: l’appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare, ma non la soppressione, e l’assistenza giudiziaria in prima sede; si giustifica quindi di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In esito al ricorso adesivo l’appellante soccombe per intero e risponde dei relativi oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Vista la probabilità di esito favorevole insita nell’appello principale e la situazione economica del marito, la richiesta di assistenza giudiziaria in questa sede merita di essere accolta.
Il 26 luglio 1996 l’appellante adesiva ha introdotto a sua volta una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso. A prescindere dalla circostanza che l’appello adesivo si rivela sprovvisto di esito favorevole, la domanda potrebbe essere accolta solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l’assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio 1990 nella causa G. contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R. contro R.). Dopo il 26 luglio 1996 però il legale dell’appellante adesiva non ha più compiuto atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell’assistenza giudiziaria. Quanto agli oneri processuali, l’appellante adesiva ha versato l’importo di fr. 200.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte; in tale misura l’assistenza giudiziaria è quindi senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale à parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ è obbligato a versare a __________, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 645.– mensili a decorrere dal 1° giugno 1996.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
III. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per metà a carico di __________, per egli – al beneficio dell’assistenza giudiziaria – a carico dello Stato, e per metà a carico di __________. Le ripetibili sono compensate.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. Nella misura in cui non è diventata priva d’oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria del 26 luglio 1996 presentata da __________ __________ è respinta.
VI. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili.
VII. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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