AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.112
Data decisione, Autorità: 12.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00112
Lugano 12 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di G. A. Bernasconi, escluso)
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI. _________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 dicembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello dell'8 luglio 1996 presentato da __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1947) e __________ (1946), cittadina __________ _, si sono sposati a __________ il __________ 1973. Dal loro matrimonio sono nate le figlie __________ (1973) e __________ (1977). Il marito è direttore della ditta __________ di __________, di cui è pure __________, mentre la moglie, dopo aver aiutato il consorte nella sua azienda fino alla nascita della seconda figlia, non ha più esercitato in seguito un’attività lucrativa. I coniugi vivono separati dall'ottobre 1992 quando __________ si è trasferito in un appartamento a __________, dove vive con la figlia __________; __________ __________, dopo la vendita dell’abitazione coniugale di __________, ha acquistato un appartamento a __________.
B. Il 9 febbraio 1993 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15 marzo 1993. Il 17 novembre 1993 il marito ha postulato il divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Nella risposta del 26 maggio 1994 la moglie si è opposta al divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, oltre alla regolamentazione delle relative conseguenze accessorie.
C. Con decreto cautelare del 9 febbraio 1995, il Pretore, statuendo su un’istanza del 3 maggio 1994 presentata dalla moglie, ha obbligato __________ a versare un contributo di fr. 630.– mensili per __________, affidata alle cure della madre e di fr. 3'500.– per la moglie, oltre al pagamento degli oneri inerenti l'abitazione coniugale di __________ (di complessivi fr. 3’330.–), assegnata alla stessa.
D. Nel mese di giugno 1995 i coniugi hanno venduto l’abitazione coniugale, e con il ricavato della stessa __________ __________ ha acquistato un appartamento a __________. Con istanza del 18 dicembre 1995 la moglie, constatato che il marito aveva interrotto il pagamento degli oneri relativi all’abitazione di __________ ha chiesto un contributo alimentare di fr. 6'800.– con effetto dal 1° settembre 1995, come pure il pagamento dei contributi arretrati, quantificati in fr. 9'200.–. Alla discussione del 14 febbraio 1996 il marito si è opposto alla richiesta della moglie, instando per la riduzione a fr. 3'000.– mensili del contributo.
E. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 15 maggio 1996 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, nel quale ogni coniuge ha ribadito le proprie domande di giudizio, la moglie precisando in fr. 25’700.– i contributi nel frattempo scaduti.
F. Statuendo il 24 giugno 1996, il Pretore ha respinto l'istanza presentata da __________ e ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– suo carico, con l'obbligo di rifondere alla moglie fr. 1'500.- di ripetibili. Egli, per contro, ha parzialmente accolto l'istanza di __________ fissando, con effetto al 18 dicembre 1995, il contributo a lei dovuto in fr. 4'600.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie, e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
G. Entrambe le parti sono insorte contro il predetto decreto. Nel suo appello dell’8 luglio 1996 __________ chiede, oltre alla riduzione a fr. 100.– della tassa di giustizia e alla compensazione delle ripetibili relative alla sua istanza, la reiezione di quella della moglie. Dal canto suo __________, nel suo appello dell’8 luglio 1996, postula in via principale l’aumento, con effetto dal 1° settembre 1995, del contributo alimentare a fr. 6’800.– mensili, in via subordinata, l’aumento a fr. 6’120.– dalla medesima data e in via ancora più subordinata a fr. 5’600.–. Nelle rispettive osservazioni del 5 agosto 1996 entrambe le parti concludono per la reiezione del gravame avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello di __________
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai - o mai completamente - autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell'ambito di un'istanza di modifica decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
Il Pretore, dopo avere ritenuto che la moglie non era tenuta a intaccare la propria sostanza per far fronte al suo mantenimento e che essa non poteva essere obbligata a mantenere liquidi i propri averi, ha ritenuto che un onere di fr. 1’430.– mensili per l’appartamento da lei acquistato a __________ è sostenibile. Il Pretore ha accertato inoltre che dall’emanazione del decreto del 9 febbraio 1995 il reddito mensile del marito era diminuito da fr. 17’264.– a fr. 13’284.–. Egli ha poi ridotto, nel calcolo del fabbisogno del marito, la partecipazione al mantenimento delle figlie maggiorenni da fr. 3’000.– a fr. 2’200.– mensili e l’onere per pulizia, vitto, assicurazioni da fr. 2’500.– a fr. 2’000.– mensili, ottenendo un importo di fr. 9120.– mensili. Su tali basi il Pretore ha quindi stabilito in fr. 4’600.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 18 dicembre 1996.
L’appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato il valore locativo dell’appartamento proprietà della moglie, da lui quantificato in fr. 1’500.– mensili, che permetterebbe di pareggiare le spese. L’argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che di principio se un coniuge occupa per sua comodità un alloggio di sua proprietà il cui valore locativo supera di gran lunga gli oneri ipotecari, il suo reddito dev’essere aumentato di conseguenza (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii). La valutazione di tale reddito può dare adito a controversie. Nella fattispecie non vi è a ogni modo alcun elemento oggettivo che permetta di fissare, già ad un esame meramente sommario, il valore locativo dell’abitazione della moglie. Sia come sia l’appellante pretende che tale valore ammonti a fr. 1’500.–, ragione per cui non si può affermare che vi sia un notevole divario tra il valore locativo dello stabile e l’onere ipotecario corrisposto dall’appellata.
Neppure può essere seguito l’appellante nella misura in cui chiede che la moglie debba intaccare la propria sostanza. Intanto, come giustamente rilevato dal Pretore, non può essere considerato un reddito della sostanza se, per qualsiasi ragione, essa è stata alienata (DTF 117 II 16 consid. 2b). Inoltre la sentenza da lui citata riguarda il riparto di eccedenze elevate, che non concerne la questione in esame. Del resto l’aggravio ipotecario della moglie, pari a fr. 1’430.– mensili, non può essere definito eccessivo, tenuto conto che il marito ha per la stessa voce un onere incontestato di fr. 1’850.– mensili. Neppure può essere trascurata la circostanza che con il decreto del 9 febbraio 1995 la figlia __________ era stata provvisoriamente affidata alle cure della madre.
L’appellante si duole del fatto che il Pretore gli ha computato un reddito della sostanza residua di fr. 136.– mensili e sostiene di disporre attualmente solo di un capitale di fr. 17’052.60. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. Il primo giudice ha rilevato che il marito aveva ricavato dalla vendita dell’abitazione di __________ l’importo di fr. 220’000.–, di cui fr. 173’473.– utilizzati per il pagamento di vari debiti, onde un saldo di fr. 46’527.– che investiti a un tasso del 3 ½ % fruttavano fr. 136.– mensili. Ora, l’appellante non spende una parola per dimostrare che il calcolo del Pretore sarebbe errato e non spiega quale sorte abbia avuto il capitale residuo. Per quanto riguarda il tasso d’investimento, non vi è ragione per scostarsi dal quello fissato dal Pretore, senz’altro ragionevole e ottenibile impiegando il capitale con un investimento sicuro, non potendo valere quello del 2% proposto dall’appellante.
L’appellante ritiene ingiustificata la riduzione da fr. 3’000.– a fr. 2’220.– della sua partecipazione al mantenimento delle figlie maggiorenni. A torto. È indubbio che il giudice del divorzio possa stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età, in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla stessa o la sua formazione è ancora in corso (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come misura provvisionale ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, poiché queste misure riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art. 1-359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). L’appellante deve in primo luogo assicurare il mantenimento della moglie e solo successivamente provvedere, con la quota a sua disposizione, ai figli maggiorenni. In concreto, visto che la moglie non ha contestato la partecipazione del marito al mantenimento delle figlie, non vi è ragione per scostarsi dall’importo stabilito dal Pretore. A nulla giova il richiamo alla sentenza di questa Camera citata dall’appellante poiché in quel caso i figli erano appunto minorenni.
Per quanto riguarda l’onere di spese di pulizia, vitto, assicurazioni, ridotto dal Pretore da fr. 2’500.– a fr. 2’000.–, va rilevato che il costo per i lavori di pulizia e le mansioni domestiche non più prestate in natura potrebbero fors’anche essere riconosciute in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita in comune, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è che in concreto l’appellante non ha reso verosimile tale dispendio in denaro né, tantomeno, indicato per quale motivo l’importo ammesso dal Pretore sarebbe insufficiente. La pretesa supplementare di fr. 500.– non può pertanto essere inclusa nel fabbisogno.
L’appellante ritiene infine che la tassa di giustizia di fr. 300.– fissata dal Pretore in relazione all’istanza da lui presentata sarebbe eccessiva e che le ripetibili dovrebbero essere compensate, dal momento che tale istanza nemmeno è stata discussa.
La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 28 ottobre 1997 in re B. e llcc/ X.; del 5 agosto 1997 in re A. e C./F.). Tenuto conto che per le cause di stato, comprese le misure provvisionali di cui all’art. 145 CC, l’art. 18 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 250.– e fr. 10’000.–, l’importo di fr. 300.– non risulta essere il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento del primo giudice.
Per quanto riguarda le ripetibili, è vero che all’udienza del 14 febbraio 1996 l’istanza del marito non è stata discussa, anche perché la stessa non era stata presentata nelle debite forme. Se non che il Pretore, nell’ordinanza sulle prove del 29 febbraio 1996, ha indicato che alla luce della domanda di riduzione del contributo proposta dal marito, l’istruttoria sarebbe stata più ampia (act. III). In concreto, tenuto conto che la procedura ha comportato 4 udienze, l’escussione di 9 testi, la presentazione di un questionario per l’interrogatorio formale con 31 domande e la redazione del memoriale conclusivo, l’importo di fr. 1’500.– non può dirsi la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento da parte del primo giudice.
L’appello del marito, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto.
II. Sull'appello di
Ora, nella fattispecie, i dati più attuali sono quelli esposti nel certificato di salario 1995 (doc. ZZ2). È vero che in precedenza l’appellato guadagnava di più, ma non risulta che tale riduzione sia stata voluta con l’intento di pregiudicare gli interessi della moglie nella procedura di divorzio, né tantomeno che il marito abbia omesso deliberatamente di conseguire un reddito maggiore per meri fini di causa. Il Pretore ha dipoi spiegato il motivo per cui l’azzeramento – nei conti della società anonima – di un credito irrecuperabile di fr. 400’000.– poteva essere condivisibile anche se attuato solamente nel 1995, allorquando dubbi sulla possibilità di recupero risalivano già al 1991. L’appellante si limita a ribadire che senza tale operazione il bilancio della ditta avrebbe presentato un utile e che di conseguenza il marito avrebbe potuto mantenere inalterato il suo reddito. L’operazione contabile contestata è avvenuta nel 1995, secondo il revisore dell’azienda, poiché solo a quel momento è stata presentata una dichiarazione ufficiale sull’impossibilità di recuperare l’investimento effettuato in __________ (deposizione __________ del 2 aprile 1996). Del resto il revisore ha confermato che la cifra d’affari della __________ è diminuita tra il 1990 e il 1995 da 4.3 milioni a 3.1 milioni, e ha indicato che l’esercizio contabile 1995 sarebbe andato in perdita se fossero state versate le gratifiche corrisposte negli anni precedenti. Si aggiunga che l’attuale situazione congiunturale nel settore edile ha sicuramente inciso in modo sensibile sulla riduzione della cifra d’affari, ciò che induce a ritenere verosimile l’impossibilità di poter ottenere un reddito superiore a quello stabilito dal Pretore. L’appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.
Ora, se da un canto si evince dal fascicolo processuale che alla discussione del 14 febbraio 1996 la moglie ha, seppure prudenzialmente, contestato i prestiti che il marito si era fatto concedere (verbali pag. 6 ad 4), d’altro canto l’appellante in questa sede ammette di avere contestato solamente il prestito di fr. 30’000.–. In circostanze siffatte, e tenuto conto che dalla documentazione prodotta risulta che il prestito di fr. 60’000.– alla __________ __________ risulta regolarmente iscritto nel rapporto di revisione della società (doc. QQQ), che il marito ha giustificato il pagamento dell’onere fiscale relativo al biennio 94/95 (doc. III) e che le argomentazioni inerenti questi due pagamenti, sviluppate in questa sede, sono irricevibili, in quanto tardive (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non è possibile ammettere un reddito della sostanza nel senso auspicato dall’appellante. Per contro il prestito di fr. 30’000.– non trova riscontro probatorio nell’istruttoria, ragione per cui su questo punto l’appello è di principio provvisto di buon diritto. Il reddito conseguibile con un capitale di fr. 66’527 sarebbe di fr. 194.– mensili, superiore di fr. 58.– a quanto ammesso dal Pretore. Su un reddito mensile complessivo di fr. 13’284.– tale differenza non è tuttavia apprezzabile. Non vi sono pertanto ragioni per aumentare il reddito del marito e, di conseguenza, il contributo alimentare a favore dell’appellante, adeguato alle circostanze del caso concreto nel risultato.
La moglie rivendica l'assegnazione del contributo alimentare con effetto retroattivo al 1° settembre 1995, giustificando la sua richiesta in virtù della disparità di trattamento venutasi a creare tra i coniugi al momento della vendita dell'abitazione coniugale, poiché il marito è stato liberato dagli oneri ipotecari fin lì sopportati. Inoltre, il ritardo nel postulare l’aumento del contributo sarebbe dovuto alle trattative in corso per risolvere la vertenza in via extragiudiziaria. Ora, nell'ambito di un provvedimento cautelare inteso alla regolamentazione dell’assetto patrimoniale dei coniugi, la giurisprudenza e la dottrina escludono di principio la retroattività dell'adeguamento. Il beneficiario della rendita può infatti ottenere il nuovo importo al più presto con effetto dal momento dell'inoltro della domanda cautelare (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997 pag. 519, n. 9.97; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 445 ad art. 145 CC). Eccezionalmente, se il debitore della rendita con il suo comportamento provoca dolosamente il posticipo dell'intervento del giudice – ad esempio rendendosi irreperibile, oppure mentendo al giudice sulla sua situazione patrimoniale – rispettivamente il beneficiario è stato oggettivamente impossibilitato ad adire le vie giudiziarie, il giudice può concedere al provvedimento l'effetto retroattivo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad art. 145). In concreto non risulta che la moglie sia stata impedita ad agire tempestivamente né che essa sia stata indotta in errore dalla controparte e nemmeno che essa abbia confidato in assicurazioni del marito. Tanto basta per ritenere ingiustificata la pretesa.
L’appellante, in via subordinata, chiede che il reddito del marito sia calcolato sulla media delle entrate degli ultimi anni. A torto. Intanto l’appellante non è un indipendente, ma è stipendiato dalla __________, ragione per cui tale valutazione non entra in considerazione (Spycher, op. cit., pag. 42 n. 01.34). Inoltre, il reddito medio conseguito negli ultimi anni potrebbe essere ritenuto in assenza di motivi chiari e consolidati che avrebbero cagionato una riduzione stabile del suo reddito, così da valutare in modo tendenzialmente più equilibrato la situazione economica del coniuge (I CCA sentenza dell’8 novembre 1990 in re D.M./D.M.; AGVE 1988 pag. 19), ciò che non è il caso in concreto, il marito avendo reso verosimile i motivi della diminuzione della cifra d’affari della società.
La moglie, infine, chiede che la quota a disposizione del marito di fr. 2’000.– sia suddivisa tra i coniugi così da ottenere un contributo di fr. 5’600.–. A torto. Le eccedenze calcolate in base al reddito di un singolo coniuge non sono un criterio pertinente ai fini della definizione dei contributi alimentari ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, ragione per cui la pretesa non può essere accolta. Si aggiunga che anche applicando il metodo della ripartizione delle eccedenze previsto dal diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), il risultato non cambierebbe in maniera rilevante. Computando un reddito di fr. 13’284.– e un fabbisogno complessivo di fr. 10’258.– (fabbisogno del marito, dal quale è stato dedotto il contributo per le figlie maggiorenni, di fr. 6’920.– + fabbisogno della moglie di fr. 3’338.–) si ottiene un’eccedenza di fr. 3’026.–, da ripartire a metà tra i coniugi. Alla moglie spetterebbe pertanto l’importo di fr. 4’851.–, ossia fr. 250.– in più di quanto stabilito dal Pretore. Tenuto conto dell’entità del contributo, tuttavia, la differenza non appare rilevante e non vi è pertanto motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore, soprattutto a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari.
L’appello deve pertanto essere respinto.
III. Sulle spese e sulle ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
L’appello di __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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