AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.110
Data decisione, Autorità: 05.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00110 11.96.00125
Lugano 5 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.96.00239 (azione di rivendicazione e accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 10 aprile 1996 da
__________ (patrocinata dagli avvocati __________)
contro
formanti la comunione ereditaria fu __________ (patrocinati dagli avvocati __________);
e ora sui decreti 19 giugno 1996 con cui all’attrice è stato ordinato di prestare una cauzione processuale e del 18 luglio 1996 con cui il Pretore ha accolto la domanda presentata il 10 maggio/26 giugno 1996 dai convenuti tendente alla prestazione di una garanzia in relazione al provvedimento cautelare emanato inaudita parte il 12 aprile 1996;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 28 giugno 1996 da __________ contro il decreto emanato il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di __________;
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 30 luglio 1996 da __________ contro il decreto emanato il 18 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il conte __________, proprietario dei fondi n. 383 e 1038 RFD di __________ come pure delle quote di comproprietà (3/4 sulla particella n. 812 e sulla particella n. 922 e ½) è deceduto a Milano il 26 dicembre 1995. __________, durante gli ultimi venti anni, è stata la sua convivente.
B. Il 10 aprile 1996 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano__________, __________, __________ e __________, figli del defunto e membri della comunione ereditaria, rivendicando la proprietà delle particelle n. 383 e 1038 RFD di __________ e delle citate quote di comproprietà nonché tutti gli oggetti contenuti nella villa. A giustificazione della sua pretesa essa ha dichiarato di aver acquistato gli immobili il 23 aprile 1986 per fr. 2 500 000.– e di averli poi rivenduti al conte a titolo fiduciario il 6 settembre 1989 per fr. 3 000 000.–, di modo che il secondo contratto non sarebbe giuridicamente vincolante poiché simulato. In via provvisionale essa ha inoltre chiesto al __________ di ordinare l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni trasferimento di proprietà relativamente ai fondi n. 383 e 1308 RFD di __________.
C. Statuendo inaudita parte il 12 aprile seguente, il Pretore ha ordinato all’Ufficiale del registro fondiario di __________ di annotare una restrizione della facoltà di disporre a carico dei fondi n. 383 e 1308 RFD di __________ intestati alla Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________ __________ e __________.
D. All’udienza del 10 maggio 1996, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti alle domande dell’attrice e hanno postulato la revoca del decreto superprovvisionale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda cautelare, essi hanno chiesto, sulla base dell’art. 380 CPC, di ordinare all’attrice di prestare una garanzia di fr. 500 000.–. Contestualmente essi hanno presentato un’istanza tendente al versamento di una cauzione processuale di fr. 300 000.– sulla base dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC, essendo l’attrice domiciliata in Brasile.
E. Con decreto del 19 giugno 1996 il Pretore ha ordinato all’attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 150 000.– e di versare questo importo – entro venti giorni dall’intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa – su un conto vincolato presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino.
F. Contro il predetto decreto __________ è insorta con appello del 28 giugno 1996, in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata. Con decreto del 2 luglio 1996 il Pretore ha concesso al gravame effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 18 luglio 1996 __________, __________ e __________, concludono per il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
G. Il 18 luglio 1996 il Pretore ha accolto pure la domanda di prestazione di garanzia e ha ordinato all’attrice di depositare presso la Pretura o su di un conto vincolato presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, Lugano, l’importo di fr. 300 000.– . La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico dell’attrice.
H. __________ è insorta contro quest’ultimo decreto con appello del 30 luglio 1996 in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione impugnata sia annullata. Con decreto del 20 agosto 1996 la presidente di questa Camera ha accordato all’appello effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 29 agosto 1996 __________, __________, __________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato. Contestualmente essi hanno chiesto l’intersecazione di una frase contenuta nell’appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello 28 giugno 1996
Giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.
Il Pretore, accertato che l’attrice è domiciliata in Brasile, ha accolto la domanda di prestazione di cauzione processuale, poiché tale Stato non beneficia di alcun esonero in virtù di una convenzione internazionale né di un trattato bilaterale. L’appellante sostiene invece di aver mantenuto il proprio centro d’interessi – e quindi il domicilio – a Milano, con residenza secondaria a __________. L’idea di costituire un nuovo domicilio in Brasile era semmai legata al matrimonio con il conte __________: non essendovi stato alcun matrimonio, non vi sarebbe stato nemmeno un trasferimento di domicilio.
a) Giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP una persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il tenore di questa norma corrisponde a quello dell’art. 23 CC. Sebbene l’art. 20 cpv. 2 LDIP disponga l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile alle fattispecie internazionali, ai fini dell’interpretazione dell’art. 20 cpv. 1 LDIP si può nondimeno far capo alla giurisprudenza relativa all’art. 23 CC (Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Losanna 1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo non viene determinata sulla base della volontà soggettiva di una persona, bensì valutando le circostanze oggettive, riconoscibili ai terzi, che permettono di dedurre l’intenzione della persona di agire in tal senso (DTF 97 II 3-4). Di conseguenza si considera “domicilio” il luogo dove una persona mostra, mediante il proprio comportamento esteriore, di aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi; di regola risulta decisivo l’uso regolare di locali a scopo di abitazione (Riemer, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, nota 184, pag. 87).
b) In concreto l’appellante sostiene che il suo domicilio si trova a Milano, con residenza secondaria a __________, e non in Brasile come ritenuto dal Pretore. La tesi non può tuttavia essere accolta, non trovando alcuna conferma. Intanto agli atti vi è una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________, dalla quale risulta che l’appellante si è trasferita in Brasile il 31 dicembre 1995 (doc. 8), circostanza per altro ammessa dalla stessa attrice in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 (cfr. verbale pag. 6, in alto). Essa ha indicato inoltre come fosse intenzione del conte trasferirsi a sua volta in Brasile dopo il matrimonio con lei, ma che tale intenzione non si è concretata per la morte di questi (verbale 10 maggio 1996, pag. 6). Infine, essa è effettivamente partita alla volta del Brasile, dove possiede un appartamento (doc. D pag. 3). In simili circostanze non v’è alcun elemento che lasci intravedere l’intenzione dell’appellante di mantenere il centro della propria vita e dei propri interessi a Milano. Al contrario, risulta semmai comprensibile che, deceduta la persona che la legava all’Europa, essa abbia realizzato il progetto di tornare nel suo paese di origine, dove appunto possiede un appartamento.
c) L’appellante non può nemmeno pretendere di essere liberata dall’obbligo di prestare una cauzione processuale poiché al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale. Infatti il Brasile, Stato di domicilio dell’appellante, non ha aderito né alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile né alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia.
L’appellante ritiene di dover essere esonerata dall’obbligo di prestare cauzione processuale poiché fa parte della comunione ereditaria. A torto. A prescindere dalla circostanza che la tesi secondo cui il defunto l’aveva istituita erede principale non trova alcun riscontro probatorio, l’attrice, negli allegati di causa, non ha fondato le sue pretese sulle norme del diritto successorio, bensì su quelle attinenti ai diritti reali. Ne deriva che la giurisprudenza citata dall’appellante non è applicabile, non essendo la fattispecie di natura successoria.
Da ultimo l’appellante ritiene che l’obbligo di prestare una cauzione processuale sia contrario all’art. 60 Cost., che consacra l’uguaglianza di tutti i cittadini svizzeri all’interno dei cantoni. A torto.
a) Intanto l’appellante travisa il senso dell’art. 60 Cost. e dimentica che tale disposto non trova applicazione nelle fattispecie internazionali, limitandosi a obbligare i cantoni a trattare in modo eguale i cittadini del proprio cantone e quelli degli altri cantoni (Grisel in: Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1989, nota 13 e 15 ad art. 60). Inoltre tale norma non risulta violata nella presente fattispecie, dal momento che anche i cittadini svizzeri di attinenza ticinese vengono obbligati a prestare cauzione processuale qualora risultino domiciliati in uno Stato che non beneficia di un trattato internazionale.
b) Giovi infine rilevare che la disparità di trattamento fra i cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato al beneficio di una convenzione che esclude il versamento di una cauzione processuale e quelli domiciliati in altri Stati, trova la sua giustificazione nella reciprocità garantita dai suddetti trattati. Ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC entrano infatti in linea di conto solamente trattati internazionali o convenzioni bilaterali che prevedono espressamente il reciproco esonero dall’obbligo di prestare garanzia per le spese processuali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 153; cfr. art. 14 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia e art. 17 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile).
Ciò posto, l’appello deve essere respinto e il decreto impugnato confermato.
II. Sull’appello 30 luglio 1996
6.a) Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima dell’introduzione della causa, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. In particolare possono essere ordinati provvedimenti tendenti alla conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2 lett. c CPC), quali ad esempio l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, nota 519 seg., pag. 168 seg.). Quasi tutti i Cantoni prevedono la possibilità di far dipendere l’adozione di provvedimenti conservativi dalla prestazione di garanzie da parte dell’attore; trattandosi di misure prese in un procedimento sommario, essi sono infatti suscettibili di non corrispondere all’effettiva realtà giuridica e risultare pertanto di pregiudizio alla parte convenuta (Hohl, op. cit., nota 554, pag. 178 seg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 84; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 29 ad art. 376). Spetta ai Cantoni il compito di stabilire se il giudice decide sulla prestazione di una garanzia d’ufficio o su istanza di parte. A ogni modo la dottrina è concorde nel ritenere che la massima d’ufficio si impone qualora venga adottato un provvedimento cautelare senza contraddittorio, non avendo la parte convenuta alcuna possibilità di partecipazione a questo stadio del procedimento (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, nota 134 e riferimenti ivi citati, pag. 118 seg.). Nel Cantone Ticino il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio (art. 380 cpv. 1 CPC). In virtù della massima ufficiale egli ha dunque la possibilità di ordinare la garanzia quando lo ritiene più opportuno: all’emanazione del provvedimento cautelare senza contraddittorio, successivamente se il perdurare della misura cautelare può risultare pregiudizievole per la controparte (Pelet, op. cit., nota 136 pag. 120) oppure con la conferma della stessa.
b) Nella fattispecie i convenuti hanno presentato la richiesta tendente al versamento di una garanzia in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996, indetta per la discussione sulle misure cautelari emanate senza contraddittorio. Essi hanno proposto in via principale la reiezione del gravame e in via subordinata, qualora il provvedimento cautelare fosse stato confermato, la prestazione di una garanzia bancaria (verbale pag. 2). La questione relativa alla prestazione di una garanzia dipendeva quindi dalla conferma della misura cautelare. I convenuti hanno poi modificato la loro domanda con lo scritto del 26 giugno 1996, nel quale hanno invitato il giudice a pronunciarsi sulla garanzia prima che sulla conferma del provvedimento cautelare. La questione di sapere se i convenuti potevano modificare la loro richiesta può rimanere irrisolta giacché il giudice può ordinare la prestazione della garanzia d’ufficio. In concreto la sua decisione appare inoltre giustificata dal fatto che in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 è emersa la necessità di una lunga istruttoria, per cui la durata del provvedimento cautelare potrebbe risultare di notevole incidenza per i convenuti.
L’appellante ritiene che la prestazione di una garanzia non entra in considerazione, non avendo i convenuti reso verosimile l’esistenza di un concreto rischio di pregiudizio. Essi si sono limitati ad accennare a trattative relative alla vendita della proprietà senza peraltro menzionare gli eventuali acquirenti (doc. 7). Tali considerazioni sono prive di rilevanza giuridica, ritenuto che il provvedimento adottato dal Pretore è già di per sé atto a causare pregiudizio ai convenuti.
L’appellante ritiene inoltre che la restrizione della facoltà di disporre non reca pregiudizio a coloro che detengono la capacità di disporre della proprietà, poiché non impedisce di alienare il bene.
a) Ora, l’attrice, con la petizione, aveva chiesto al giudice di ordinare, in via cautelare, l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni possibile trasferimento di proprietà relativamente ai fondi n. 383 e 1308 RFD di __________ (cfr. petizione 10 aprile 1996, pag. 5). Il Pretore, non essendovi alcun fondamento giuridico a sostegno di tale domanda, ha invece ordinato l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC. In realtà sarebbe stato più opportuno ordinare l’annotazione di un’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. L’annotazione di cui all’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC si riferisce infatti solo a pretese di carattere obbligatorio tendenti al trasferimento della proprietà e alla costituzione di diritti reali limitati su fondi (Rep. 1985 318 e riferimenti vivi citati; Rep. 1993 159). In caso di un’azione tendente all’accertamento e/o rivendicazione della proprietà (art. 641 CC), come di un’azione di modifica di iscrizione indebita (art. 975 CC), entra in considerazione, quale misura cautelare, l’annotazione dichiarativa dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC, la quale ha la funzione essenziale di prevenire l’acquisto da parte di un terzo che si fidasse dello stato inesatto dell’iscrizione di cui l’attore si propone di ottenere la rettifica (Rep. 1985 318; Deschenaux in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3, I, Basilea 1988, pag. 392).
b) Tutte le annotazioni a registro fondiario – siano esse basate sugli art. 959, 960 o 961 – hanno il medesimo effetto, ovvero quello di limitare la facoltà di disporre del proprietario iscritto a registro. Il diritto o rispettivamente il rapporto giuridico annotato ha infatti la priorità nei confronti dei diritti posteriormente acquisiti sull’immobile; è pertanto assai improbabile che qualcuno proceda all’acquisto di un fondo consapevole del rischio che esso potrebbe venirgli successivamente sottratto da colui che beneficia dell’annotazione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, Berna 1990, nota 795, 801 - 803, pag. 216 segg.). La tesi dell’appellante, secondo cui il fatto di poter disporre giuridicamente del fondo nonostante l’annotazione impedisce l’insorgere del danno non può pertanto essere condivisa. Del resto, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora venga ordinata dal giudice, in via provvisionale, l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre, è da ammettere l’istanza del proprietario tendente a essere garantito per l’annotazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 380 CPC).
a) L’adeguatezza della garanzia dev’essere intesa non solo in relazione al presumibile danno che il provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte convenuta nel caso in cui la pretesa di merito dell’istante dovesse risultare infondata, ma anche in relazione alla potenzialità finanziaria della stessa parte istante. Una simile considerazione si impone allo scopo di non vanificare il provvedimento cautelare e di renderlo, in pratica, illusorio e inattuabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad art. 380; Pelet, op. cit., nota 135 e 136, pag. 119 seg.; Gloor, op. cit., pag. 84; Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 301 seg.).
b) Nella fattispecie la determinazione della garanzia nella misura di un decimo del valore venale della villa nel 1989 (doc. G), per altro non contestato, appare corretta (cfr. anche I CCA sentenza del 2 agosto 1978 in re CE B./CE B., pag. 5). Che l’appellante non sia finanziariamente in grado di versare una simile garanzia non è dimostrato né emerge dagli atti. Dal fascicolo processuale si evince, per contro, che nel mese di ottobre 1992 essa ha ricevuto dal conte __________ l’importo di fr. 1’000’000.– (doc. 6). L’attrice appare quindi in grado di far fronte alla domanda di garanzia. Non vi è tuttavia motivo per limitare la garanzia a un pagamento in contanti, come disposto dal Pretore. Va pertanto riconosciuta all’appellante la facoltà di prestare una garanzia bancaria per l’importo di fr. 300’000.–. Su questo punto, dunque, l’appello dev’essere accolto.
III. Sulla domanda di intersecazione
“l’avv. __________, contro il quale è pendente una denuncia penale, si è di fatto introdotto (a quanto egli afferma per conto dei figli __________) nel gennaio scorso immediatamente dopo il decesso del Conte) nelle abitazioni di __________ e Milano e nel deposito di __________ prelevando tutte le chiavi delle varie casseforti, innumerevoli oggetti di valore, documentazione attinente a diversi conti bancari destinati all’appellante e, addirittura, alcune buste contenenti denaro contante.”
Giusta l’art. 68 CPC le parti e i loro patrocinatori hanno il dovere, fra gli altri, di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive. I toni usati dall’appellante per definire il comportamento tenuto dal legale del conte, oltre che suo, risultano senz’altro offensivi, poiché inducono a ritenere ch’egli si sia comportato in maniera illecita senza che vi sia alcuna prova in merito. Oltre a ciò tali affermazioni sono del tutto irrilevanti nel contesto della presente vertenza. Devono quindi essere stralciate a norma dell’art. 68 cpv. 3 CPC.
Per questi motivi
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello 28 giugno 1996 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.
“La domanda dei convenuti è accolta e di conseguenza è fatto ordine all’attrice __________ di fornire una garanzia bancaria irrevocabile per l’importo di fr. 300 000.– a titolo di garanzia a dipendenza del provvedimento supercautelare 12 aprile 1996.”
Per il resto il decreto impugnato rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti per quattro quinti a carico dell’appellante e per un quinto a carico degli appellati in solido, con l’obbligo per l’appellante di rifondere alle controparti fr. 720.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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