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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.104
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00104
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ (contestazione della rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizioni del 30 novembre 1990 e del 7 gennaio 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 18 giugno 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizioni 30 novembre 1990 (inc. n. __________) e 7 gennaio 1991 (inc. n. ______________________________ __________ ha promosso azione di contestazione della rivendicazione di proprietà sollevata da __________ __________ __________ su beni sequestrati nell’ambito di una procedura esecutiva contro il di lei marito __________ __________;
che con sentenza 7 giugno 1996 il Pretore ha accolto le petizioni e ha disconosciuto le rivendicazioni di proprietà della convenuta, a eccezione di quelle sugli oggetti n. 1 e 3 del verbale di sequestro datato 4 settembre 1990 (seq. n. /), ponendo la tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese a carico di __________ __________ __________, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo di fr. 22’000.– per ripetibili;
che con appello del 18 giugno 1996 __________ __________ __________ contesta la sentenza, asserendo che i documenti da lei presentati giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto:
che la convenuta dichiara di appellare la sentenza pretorile, che a suo dire non risponderebbe alla realtà e chiede una revisione e una presa in visione dei documenti da lei prodotti in causa, che giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni di proprietà;
che l’appello non indica i motivi di fatto e di diritto per cui l’accoglimento delle petizioni sarebbe errato e risulta quindi carente dei requisiti formali prescritti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC;
che inoltre l’appello non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC;
che la tolleranza e l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
che gli oneri processuali sarebbero di principio a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, appare giustificato prescindere, in concreto, dal prelievo di oneri processuali, il cui incasso appare già sin d’ora difficile, sia in considerazione delle asserite difficoltà economiche dell’appellante, sia per il suo domicilio all’estero;
che, ciò posto, l’istanza di gratuito patrocinio contenuta nell’appello diviene senza oggetto;
Per questi motivi
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________ __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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