AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.103
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00103
Lugano 17 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 17 agosto 1995 da
n. __________RFD __________,
(rappresentata dall’amministratore __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
ing. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19 giugno 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 4 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ è proprietario di diciotto unità di proprietà per piani del fondo base n. __________ RFD di __________;
che con decisione del 23 maggio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, statuendo su un’istanza presentata il 2 febbraio 1995 dalla __________ della particella n. __________ RFD di __________, ha ordinato l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i CC a carico delle unità di proprietà per piani appartenenti a __________ __________ e ha assegnato all’istante un termine di 90 giorni per promuovere l’azione tendente all’iscrizione in via definitiva (inc. ..__________richiamato);
che con petizione del 17 agosto 1995 __________ della particella n. __________RFD di __________– rappresentata dall’amministratore – ha chiesto la condanna di __________ __________ al pagamento dell’importo di fr. 57 037.85 oltre interessi del 6% dal 6 febbraio 1995 e l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale a carico delle proprietà per piani appartenenti a __________ __________;
che il convenuto, precluso ai sensi dell’art. 169 CPC, è stato convocato all’udienza del 29 febbraio 1996 in vista del dibattimento finale, in occasione del quale la parte attrice ha ribadito le proprie argomentazioni e domande;
che con sentenza del 4 giugno 1996 il Pretore ha integralmente accolto la petizione, condannando __________ __________ a pagare alla __________ della particella n. __________ RFD di __________ l’importo richiesto in petizione e ha ordinato l’iscrizione definitiva di un ipoteca legale di pari importo a carico delle proprietà per piani del convenuto;
che la tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, interamente soccombente, con l’obbligo di rifondere fr. 1500.– a controparte a titolo di ripetibili;
che contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 19 giugno 1996 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di respingere integralmente la petizione, di cancellare le iscrizioni di ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i CC già annotate in via provvisoria e di porre gli oneri processuali a carico della controparte;
che nelle osservazioni del 22 agosto 1996 la __________ della particella n. __________ RFD di __________ propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata;
Considerando
in diritto: che l’appellante postula l’annullamento della decisione impugnata, non avendo la __________ autorizzato esplicitamente l’amministratore a inoltrare l’azione tendente all’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia dei contributi giusta l’art. 712i CC;
che il convenuto precluso, pur avendo la facoltà di appellare, non può avvalersi di contestazioni che non sono state poste al vaglio del contraddittorio giudiziale in prima sede, a meno che tali eccezioni siano rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trez–zini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 321 n. 5);
che la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituisce un presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio della causa (art. 97 n. 4 CPC), per cui l’appello può nondimeno essere esaminato;
che a norma dell’art. 712t CC l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (cpv. 1), ritenuto che egli non può stare in giudizio come attore o convenuto senza esserne precedentemente autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo che si tratti di una procedura sommaria e casi urgenti, per i quali l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente (cpv. 2);
che non vi è pertanto dubbio sulla legittimazione dell’amministratore a rappresentare la __________ nell’ambito della procedura tendente all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale, trattandosi di procedura sommaria ai sensi dell’art. 361 segg. CPC;
che invece l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale viene trattata con la procedura ordinaria appellabile e pertanto l’amministratore necessita di un’autorizzazione esplicita a procedere in tal senso;
che secondo consolidata dottrina e giurisprudenza non è sufficiente un’autorizzazione generica, come quella concessa dalla __________ in occasione dell’assemblea del 10 febbraio 1995 (doc. I, ad 8), ma è necessaria una precisa autorizzazione per ogni singolo procedimento (Meier–Hayoz in: Commentario Bernese, 1988, ad art. 712t CC n. 45 e 52);
che comunque la formulazione dell’art. 712t cpv. 2 CC non esclude che l’amministratore, che non si è fatto autorizzare, venga trattato alla stregua di un rappresentante senza poteri (falsus procurator), cui il giudice deve fissare un ragionevole termine per correggere il vizio che inficia provvisoriamente gli atti processuali già compiuti (DTF 114 II 310 segg., citato anche in: Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 38 n. 9; I CCA sentenza del 31 dicembre 1991 in re C. c. E.; Gillioz, L’autorisation d’ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étages, in: SJZ 80 [1984] 287), evitando così formalismi eccessivi (art. 99 cpv. 3 CPC);
che in virtù del principio dell’economia processuale si può in concreto prescindere dal rinvio dell’incarto al Pretore, motivo per cui la giudice delegata ha assegnato all’attrice, con ordinanza 9 settembre 1996, un termine di 30 giorni per produrre un’autorizzazione a posteriori della comunione dei comproprietari che ratifichi gli atti eseguiti dall’amministratore senza potere, così da sanare il vizio con effetto ex tunc (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 38 n. 9);
che la parte attrice ha prodotto tale documento in data 1° ottobre 1996;
che l’appellante, invitato a esprimersi, si è limitato a osservare che la deliberazione assembleare poteva essere contestata entro 30 giorni, senza tuttavia comunicare di aver promosso un’azione giudiziaria in tal senso;
che pertanto l’appello è divenuto privo d’oggetto, essendo stata sanata ex tunc la carenza di legittimazione dell’amministratore;
che gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma viste le particolarità della fattispecie si può prescindere dal prelievo di spese e tassa di giustizia poiché il Pretore avrebbe dovuto esigere egli medesimo l’autorizzazione a stare in lite, trattandosi di un presupposto processuale;
che all’appellante spetta in ogni modo un’equa indennità per ripetibili di appello, avendo controparte postulato la reiezione del gravame;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’attrice rifonderà all’appellante un’indennità di fr. 300.– per ripetibili d’appello.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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