AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.102
Data decisione, Autorità: 05.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00102
Lugano 5 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 17 aprile 1996 da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ - (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 14 giugno 1996 da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 3 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria introdotta con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
che __________ __________ (1971) e __________ nata __________ (1976) hanno contratto matrimonio a __________ il __________ 1994 e che dalla loro unione non sono nati figli;
che il tentativo di conciliazione, chiesto dal marito il 25 agosto 1995, è decaduto infruttuoso il 27 ottobre 1995;
che il marito ha avviato con petizione 8 gennaio 1996 la causa di divorzio presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. ..__________);
che con risposta presentata il 17 aprile 1996 la moglie ha chiesto, in via provvisionale, diverse misure e in particolare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili, una provvigione ad litem di fr. 2’000.– e in via subordinata l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che all’udienza del 15 maggio 1996, indetta per la discussione cautelare, l’istante ha confermato le proprie richieste, rimettendosi al giudizio del Pretore, mentre il convenuto provvisionale vi si è opposto;
che non essendovi istruttoria da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale provvisionale;
che statuendo il 3 giugno 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 130.– mensili il contributo dovuto dal marito alla moglie, ha respinto la domanda di provvigione ad litem, ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e infine ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con appello 14 giugno 1996, chiedendo che, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, il querelato decreto cautelare sia modificato e sia respinta l’istanza 17 aprile 1996;
che l’appellante ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in questa sede;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Ritenuto
in diritto:
che il Pretore ha correttamente seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che l’appellante non contesta;
che il primo giudice ha stabilito in fr. 130.– mensili il contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie dopo aver accertato per il marito un reddito di fr. 2’739.– mensili e un fabbisogno mensile di fr. 1’914,30 e per la moglie un reddito mensile di fr. 2’360.– e un fabbisogno mensile stimato di fr. 1’795.–;
che a detta dell’appellante l’istanza cautelare non doveva essere accolta, poiché per sua stessa ammissione l’istante avrebbe migliorato le sue condizioni finanziarie, potendo trattenere per sé medesima il proprio stipendio invece di consegnarlo al marito come a suo dire accadeva durante la convivenza ;
che a prescindere dal fatto che il marito contesta di aver requisito lo stipendio della moglie, nella risposta di quest’ultima non è dato di trovare l’affermazione secondo la quale essa avrebbe migliorato la sua situazione finanziaria dopo la separazione, l’istante essendosi limitata a richiamarsi ai principi giurisprudenziali citati dianzi;
che la domanda di un contributo alimentare durante la causa era di conseguenza proponibile, motivo per cui la censura dell’appellante, non seria, si rivela inconsistente;
che venendo per quanto riguarda i dati numerici, il marito contesta dapprima il reddito di fr. 2’739.– che gli è stato calcolato dal Pretore, sostenendo di percepire un reddito di fr. 2’600.– netti, la differenza consistendo in ore notturne, non usuali;
che agli atti figurano un’attestazione della ditta __________ __________, dalla quale risulta nel 1995 un reddito lordo mensile del marito di fr. 2’709.– (doc. B) e un conteggio di stipendio dell’aprile 1996 della ditta __________ __________ __________, da cui emerge un reddito mensile netto di fr. 2’739,45 (doc. PP);
che non è censurabile la decisione del Pretore di considerare il reddito più recente conseguito dall’interessato, il quale si è limitato all’udienza di discussione ad affermare che le ore straordinarie non erano usuali, senza tuttavia rendere verosimile tale circostanza, per esempio con la produzione degli altri conteggi mensili del 1996;
che il marito ha inserito nel proprio fabbisogno un importo mensile di fr. 1’157,05 per i debiti che sostiene di aver contratto nell’interesse dell’unione coniugale, ridotto a fr. 130.– dal Pretore, che ha ritenuto rientrare nei bisogni dell’economia domestica solo una parte dei debiti con la __________ Banca;
che l’appellante ribadisce che quasi tutti i debiti riguardano le necessità domestiche e chiede che l’intero importo delle rate mensili versate alla Banca __________ e alla __________ Banca, per un totale di fr. 1’157,05, sia computato nel suo fabbisogno;
che i documenti prodotti dal marito non suffragano la sua tesi, poiché dagli stessi non emerge che tali spese si riferiscano all’unione coniugale;
che infatti egli non ha reso verosimile, omettendo di produrre le relative fatture, che i premi della cassa-malati (fr. 753,60), le prestazioni del dott. __________ (fr. 290,40), la tassa della Sezione degli stranieri (fr. 70.–), il noleggio di apparecchi elettronici (fr. 586,80), la somma di fr. 42,70 versata alla Cassa Comunale di __________ e i prelievi in contanti (fr. 2’421,15) riguardino entrambi i coniugi;
che altrettanto vale per il debito di fr. 20’000.– nei confronti della Banca __________, contratto prima del matrimonio il 16 maggio 1994 (doc. LL), e che sarebbe servito, a detta dell’appellante, per l’acquisto dei mobili in vista del matrimonio e per versare la cauzione del contratto di locazione;
che infatti la cosiddetta fattura per i mobili (doc. D) è in realtà una proposta di commissione del 12 maggio 1994 e non risulta, anche volendo ammettere che il contratto di compravendita si sia poi perfezionato, chi ha provveduto al pagamento, quando e con quali mezzi;
che analogamente non si sa chi abbia provveduto al pagamento del deposito di garanzia relativo al contratto di locazione, sottoscritto nel giugno 1994 e che pertanto l’appellante non può essere seguito quando afferma di aver utilizzato a tal fine il denaro mutuato dalla Banca __________ __________;
che pertanto il fabbisogno calcolato con prudente apprezzamento dal Pretore merita conferma;
che, ammesso un reddito complessivo della famiglia di fr. 5’099.– (marito fr. 2’739.– e moglie fr. 2’360.–) e un fabbisogno complessivo di fr. 3’710.– (marito fr. 1’915.–, moglie fr. 1’795.–), l’eccedenza da ripartire a metà fra i coniugi è di fr. 1’389.–;
che pertanto il contributo dovuto dal marito alla moglie ammonterebbe matematicamente a fr. 129,50 (reddito fr. 2’739.– dedotto il fabbisogno personale di fr. 1’915.– e la quota di eccedenza di fr. 694,50), ciò che consente di confermare l’importo arrotondato di fr. 130.– mensili stabilito dal Pretore con prudente ap0prezzamento;
che l’appello, infondato in ogni suo punto e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguendo, come di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), devono essere sopportati dall’appellante;
che non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
che l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello deve essere respinta, poiché pur essendo dato il requisito dell’indigenza è carente quello
che con il giudizio odierno la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva di oggetto, a prescindere dalla sua proponibilità (Rep. 1981 pag. 2 e 106);
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
avv. __________ __________, __________ __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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