AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.99
Data decisione, Autorità: 11.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00099
Lugano, 11 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 26 aprile 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 13 maggio 1996 con cui il Pretore ha respinto una riduzione di contributi alimentari chiesta dall’attore in via provvisionale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 13 giugno 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 novembre 1993 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori stipulata dai coniugi il 13 gennaio 1993 e modificata all’udienza preliminare del 10 novembre successivo. Il punto 2.3 di tale convenzione prevedeva che __________ __________ avrebbe erogato a ciascuno dei figli __________ (__________1978), __________ (__________1979) e __________ (__________1982) un contributo alimentare di fr. 835.– mensili indicizzati (compreso l’assegno familiare).
B. __________ ____________________ ha convenuto l’ex moglie il 26 aprile 1995 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – la modifica della sentenza di divorzio nel senso di ridurre il contributo mensile per la figlia __________ a fr. 250.–, quello per __________ a fr. 350.– e quello per __________ a fr. 750.– (compreso l’assegno familiare). In via cautelare egli ha avanzato le medesime richieste. Statuendo il 5 maggio 1995 su queste ultime, il Pretore ha ridotto senza contraddittorio il contributo mensile per __________ a fr. 500.–, quello per __________ alla stessa cifra e quello per __________ a fr. 800.– mensili (compresi gli assegni familiari).
C. All’udienza del 22 giugno 1995, indetta per il contraddittorio sulla riduzione cautelare dei contributi, la convenuta si è opposta al provvedimento e ha offerto prove. Ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale del 19 settembre 1995 ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni, __________ __________ confermandosi nell’istanza cautelare di riduzione e __________ __________ proponendone il rigetto.
D. Con decreto del 13 maggio 1996 il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato con effetto retroattivo il decreto emesso senza contraddittorio il 5 maggio 1995. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all’ex moglie fr. 500.– per ripetibili.
E. Insorto il 13 giugno 1996 con un appello contro il decreto del Pretore, __________ __________ chiede di riformare tale giudizio – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso di accogliere la sua istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 28 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello, rimettendosi alla decisione di questa Camera per quanto attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari, la relativa modifica è disciplinata anche dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 102 e 144 ad art. 157 CC). Nell’ambito di un processo di modifica le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC, ovvero dal diritto federale (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 48 ad art. 157 CC con rinvii). Il richiamo del Pretore ai presupposti dell’art. 376 cpv. 1 CPC non è quindi pertienente; gli art. 376 segg. CPC fanno stato unicamente per quanto si riferisce alla procedura.
Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC, se fatti nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta invero di rettificare la sentenza di divorzio, bensì di adattare tale sentenza a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a). Misure provvisionali devono essere emanate solo ove appaiano urgenti e indispensabili: in caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (I CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa C. contro L., consid. 1).
Il Pretore ha respinto l’istanza cautelare con l’argomento che la situazione economica dell’attore non poteva dirsi notevolmente mutata per rapporto all’epoca in cui i coniugi avevano firmato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (13 gennaio 1993). Anzi, le condizioni finanziarie dell’attore sembravano essere rimaste più o meno le stesse di quelle che erano nel novembre 1993, quando i coniugi avevano modificato – all’udienza preliminare della causa di divorzio – alcuni punti dell’accordo. Quanto alle due figlie ancora minorenni, esse non apparivano in grado di sopperire al loro fabbisogno, di modo che la riduzione cautelare dei contributi non si giustificava nemmeno sotto tale profilo.
L’appellante fa valere che al momento di sottoscrivere la nota convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio egli era azionista (al 49%) della __________ __________ __________, una ditta con sede a __________ costituita per gestire l’omonimo locale notturno a __________, inaugurato il 1° maggio 1993. Egli prevedeva allora, come amministratore unico della società e direttore dell’esercizio pubblico, di percepire fr. 4000.– mensili, stipendio che gli è stato effettivamente corrisposto da maggio a dicembre del 1993. Se non che, nel giro di 3 o 4 mesi la società ha incontrato seri problemi e già il 28 luglio 1994 è stata dichiarata in fallimento. L’appellante sottolinea che la sua situazione finanziaria al momento di firmare la citata convenzione era, perciò, chiaramente diversa da quella esistente il giorno in cui il Pretore ha emesso il decreto impugnato. Anche la condizione economica delle figlie è completamente cambiata, ove appena si consideri che __________ è ormai maggiorenne e che __________ consegue un reddito proprio come apprendista.
Le argomentazioni dell’appellante configurano, così come sono formulate, tesi di merito improprie a ottenere una riduzione dei contributi già in via cautelare. Intanto non si vede – né l’appel-lante spiega – quale urgenza imporrebbe una modifica provvisionale del contributo per la figlia __________. Dopo la maggiore età (20 marzo 1996), invero, la primogenita ha perso ogni diritto alla riscossione di contributi in base alla sentenza di divorzio, sicché l’istanza cautelare è finanche divenuta senza oggetto. Per quel che è dei contributi arretrati, non è dato a divedere alcuna ragione che giustificherebbe una riduzione dell’ammontare già in via provvisionale. Al proposito l’appello risulta manifestamente privo di consistenza.
L’urgenza di diminuire già pendente causa i contributi a favore degli altri due figli non è stata resa più verosimile. L’appellante insiste nell’affermare che la sua situazione è durevolmente peggiorata rispetto al gennaio (o novembre) del 1993, ma ciò non basta per ottenere una riduzione dei contributi già in sede provvisionale. Decidere se cambiamenti di situazione duraturi riconducibili a fatti nuovi e importanti impongano un ridimensionamento dell’onere alimentare per rapporto all’epoca del divorzio è una questione che dovrà essere vagliata dal giudice del merito. Al fine di conseguire una riduzione dei contributi già in via cautelare l’istante avrebbe dovuto rendere verosimile che, nonostante gli sforzi intrapresi, la sua situazione si è degradata a tal punto – rispettivamente che la situazione dei figli è cambiata così radicalmente – da esigere un intervento immediato del giudice.
Ora, dagli atti risulta che nel gennaio del 1993 l’istante non aveva alcun reddito (“si preparava a iniziare una nuova attività”: appello, pag. 5), mentre nel novembre successivo egli percepiva dalla __________ __________ __________ uno stipendio mensile di fr. 4000.– lordi (rubrica azzurra, istanza al Pretore del 25 gennaio 1995), che di fatto la società gli ha corrisposto ancora per un mese. Non è dato di sapere invece a quanto ammontasse la sua sostanza (egli ha rifiutato ogni giustificativo: lettera al Pretore del 26 luglio 1995). In tali condizioni egli ha assunto un onere contributivo verso i figli di fr. 2505.– mensili indicizzati, assegni familiari compresi.
Al momento di introdurre la causa di modifica (26 aprile 1995) l’appellante aveva esaurito l’indennità di disoccupazione (peti-zione, pag. 4 in alto) e beneficiava della relativa indennità straordinaria (lettera 10 gennaio 1996 dell’Ufficio del lavoro, acclusa al certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria in appello). Oggi egli risulta “globalmente a carico della pubblica assistenza” (certificato predetto, 2° foglio in alto). Tutto si ignora però sia sull’ammontare dell’indennità riscossa durante il periodo di disoccupazione, sia sugli eventuali sforzi profusi nella ricerca di un impiego. Dagli atti risulta soltanto che dopo il fallimento della __________ __________ __________ l’istante ha lavorato tre mesi come collaboratore esterno di un agente generale di assicurazione (dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994), senza successo (testimonianza __________, verbale del 19 settembre 1995). Non si sa nulla del resto.
Non si dispongono di migliori conoscenze, per altro, nemmeno sul reddito percepito come apprendista dalla figlia __________. Contrariamente all’opinione del Pretore, il guadagno che consegue un figlio minorenne in qualità di apprendista può – entro certi limiti – essere posto in deduzione del contributo alimentare (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 156 ad art. 157 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota 16). Bisogna accertare tuttavia qual è il fabbisogno del figlio e qual è l’entità del guadagno. Il fascicolo processuale non è di alcun sussidio in proposito. Se ne conclude che gli elementi addotti dall’istante non consentono di ravvisare gli estremi per una riduzione dell’onere contributivo già in via cautelare, tanto meno se si pensa che uno dei tre contributi è venuto a cadere in pendenza di causa. Nel suo risultato il decreto del Pretore merita quindi conferma.
L’appellante si duole della circostanza che il Pretore gli abbia posto le spese processuali a carico, senza statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nella petizione (art. 155 CPC). Ciò non abilita però la Camera civile di appello a sostituirsi al Pretore e a decidere come se fosse un’autorità di prima sede, privando le parti di un grado di giurisdizione. Incomberà all’attore sollecitare il primo giudice a statuire sull’assistenza giudiziaria e, in caso di accoglimento, postulare l’esonero dal pagamento di spese processuali addebitegli nel frattempo.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è destinata all’in-successo. Sulla reale disponibilità finanziaria dell’appellante si possono certo avere seri dubbi, ma il ricorso non presentava probabilità di esito favorevole già per le argomentazioni addotte, che precorrevano sostanzialmente il merito del litigio. Mancando la parvenza di buon fondamento, il beneficio dell’assistenza giu-diziaria non può essere accordato (art. 157 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente precarie in cui versa l’appel-lante si può nondimeno tenere conto, a titolo eccezionale, rinun-ciando al prelievo di oneri per l’emanazione del giudizio odierno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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