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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.96
Data decisione, Autorità: 01.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00096
Lugano,
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella procedura n. / (pubblicazione di testamento e rilascio di certificato di esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 agosto 1994 dall’
__________. __________ __________,
in rappresentanza della successione fu __________ __________ (1897–1994), cittadina italiana già domiciliata a __________ e deceduta a __________,
cui si sono opposti gli eredi
__________, __________,
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sulla domanda di revisione presentata l’11 giugno 1996 dall’istante con riferimento alla sentenza emessa il 31 maggio 1996 da questa Camera (..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il notaio __________ __________ ha pubblicato il 28 settembre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento pubblico del 3 dicembre 1989 in cui __________ __________i, cittadina italiana deceduta a __________ il __________ 1994, lo designava suo esecutore testamentario per la sostanza lasciata in Svizzera;
che, su richiesta del notaio, il Pretore ha emanato il 3 ottobre 1994 un certificato in cui dichiarava lo stesso __________ __________ esecutore testamentario di __________ __________ “limitatamente ai beni relitti in Svizzera”;
che l’11 dicembre 1995 __________ __________, __________ __________ e __________ __________, eredi legittimi di __________ __________, hanno postulato la revoca del certificato di esecutore testamentario per incompetenza territoriale del giudice svizzero;
che con decisione del 18 dicembre 1995 il Pretore ha accolto la richiesta e, annullato il certificato del 3 ottobre 1994 (dispositivo n. 1), ha “revocato con effetto immediato ogni potere conferito all’ esecutore testamentario” (dispositivo n. 2), senza prelevare spese né attribuire ripetibili (dispositivo n. 3);
che contro tale decisione il notaio __________ __________ è insorto con un appello del 28 dicembre 1995 volto a ottenere l’annullamento della decisione pretorile, il rigetto in ordine – subordinatamente nel merito – della richiesta introdotta dagli eredi e l’addebito a questi ultimi delle spese processuali;
che, statuendo il 31 maggio 1996 (____________________________.________), questa Camera ha respinto l’appello in quanto ricevibile e confermato la decisione del Pretore, ponendo gli oneri processuali di fr. 400.– a carico dell’ap-pellante, senza assegnazione di ripetibili;
che l’11 giugno 1996 il notaio __________ __________ ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui non censura la conferma del dispositivo pretorile n. 1 (annullamento del certificato di esecutore testamentario), ma si duole della conferma – a suo dire priva di motivazione – dei dispositivi n. 2 (revoca dei poteri conferiti all’ese-cutore) e n. 3 (rinuncia alla riscossione di spese e all’assegnazione di ripetibili), chiedendo che la Camera statuisca al proposito;
che nelle loro osservazioni del 20 giugno 1996 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di dichiarare la domanda di revisione irricevibile, subordinatamente respingerla in quanto ricevibile, riconfermando nel merito i dispositivi n. 2 e 3 della decisione pretorile;
e considerando
in diritto:
che la domanda in oggetto si fonda su un titolo di revisione previsto dalla legge (art. 340 lett. a CPC: sentenza che non ha statuito su richieste formulate), onde la sua ricevibilità, la questione di sapere se essa sia fondata o no essendo questione di merito, non di forma;
che nella misura in cui rimprovera a questa Camera di non avere debitamente motivato la conferma del dispositivo pretorile n. 3 (ri-nuncia al prelievo di spese e all’attribuzione di ripetibili), l’interessa-to trascura manifestamente il considerando 7 della sentenza (pag. 8), in cui questa Camera ha spiegato a chiare lettere perché la decisione del Pretore resiste alla critica;
che, pertanto, in relazione alla conferma del dispositivo pretorile n. 3 la domanda di revisione deve essere respinta, mentre rimane da esaminare se questa Camera abbia omesso di statuire sul postulato annullamento del dispositivo n. 2, in cui il Pretore ha “revocato con effetto immediato ogni potere conferito all’esecutore testamentario designato con il (...) decreto” del 3 ottobre 1994;
che la risposta al quesito è negativa nella misura in cui il dispositivo n. 2 è la diretta conseguenza del dispositivo n. 1 (annullamento del certificato di esecutore testamentario), questa Camera avendo sta-bilito che competente a rilasciare un certificato del genere è – salvo eventualità estranee al caso concreto – l’autorità preposta all’aper-tura della successione, non quella del luogo in cui si trovano i beni (sentenza del 31 maggio 1996, consid. 5b);
che tale decisione appare tanto più pertinente se appena si considera il doc. A allegato alla domanda di revisione, dal quale risulta che la Pretura circondariale di __________ si è senz’altro ritenuta competente a rilasciare al notaio __________ __________, il 27 gennaio 1995, un certificato di esecutore testamentario anche per i beni lasciati da __________ __________ in Svizzera;
che, a ben vedere, questa Camera non si è espressa invece su un punto subordinato dell’appello, nel quale l’interessato sosteneva che il Pretore, foss’anche stato incompetente a rilasciare il noto certificato, non poteva – comunque fosse – destituire l’esecutore testamentario con effetti di diritto sostanziale (pag. 9);
che invero, revocando “con effetto immediato ogni potere conferito all’esecutore testamentario”, il dispositivo pretorile n. 2 desta la fallace impressione che il giudice abbia non solo annullato il certificato emesso (contrarius actus), ma rimosso finanche dall’incarico l’ese-cutore designato da __________ __________;
che tale dispositivo si rivela non solo inopportuno, nemmeno gli eredi avendo chiesto al giudice un pronunciato simile, ma giuridicamente erroneo, un certificato di esecutore testamentario avendo semplice effetto dichiarativo e non costitutivo (sentenza 31 maggio 1996 di questa Camera, consid. 4a);
che, ciò posto, sussistono le premesse per ritenere che su questo punto la Camera non abbia statuito, onde la necessità di rimediare alla mancanza;
che la parziale modifica della sentenza 31 maggio 1996 legittima una riduzione della tassa di giustizia, mentre non si giustifica di porre alcunché a carico degli eredi, i quali si erano limitati a chiedere al Pretore l’11 dicembre 1995 che fosse “revocata e ritirata la dichiarazione e attestazione del 3 ottobre 1994” (istanza, pag. 6);
che per quanto riguarda gli oneri dell’attuale pronunciato, la tassa di giustizia andrebbe suddivisa tra le parti in ragione della vicendevole soccombenza, ma soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per prescindere da ogni prelievo e per compensare le ripetibili;
richiamato l’art. 344 CPC,
pronuncia:
I. La domanda di revisione è parzialmente accolta e la sentenza emessa il 31 maggio 1996 da questa Camera è così modificata:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è annullato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
II. Non si riscuote tassa di giustizia per la procedura di revisione. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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