AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.95
Data decisione, Autorità: 11.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00095
Lugano, 11 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 ottobre 1992 da
__________ (“ __________ __________
”), __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________ __________ __________, __________ (già patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 5 giugno 1996 presentato dalla __________ (“______________________________”) contro la sentenza emessa il 17 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1992 è apparso sui quotidiani __________ __________ __________ e __________ __________ __________ il seguente annuncio, pubblicato il __________ successivo anche dal settimanale __________ __________ __________ __________:
Comunicato
__________e
(Internazionale)
e il __________ -__________, __________ __________ __________ __________ __________ __________, si felicitano col numero sempre crescente di __________ coraggiosi che in pieno accordo con i principi del __________ non esitano più a riunirsi in congressi internazionali per esigere l’immediata proibizione dell’antiscientifica pseudoricerca medica basata sulle ingannevoli prove sugli __________ che reagiscono in modo diverso dall’uomo e il cui unico risultato è la creazione di sempre nuove malattie a esclusivo beneficio dell’industria e a scapito della popolazione disinformata.
Deplorano altresì lo scandaloso comportamento delle sedicenti “__________ __________ ” e “di protezione __________ ” che forse per non perdersi i contributi che le grosse industrie sono solite elargire a dimostrazione della propria “__________ ”, sopprimono anch’esse le opere che hanno scatenato il nuovo “__________ scientifico” a livello internazionale:
(...)
Tutte opere ottenibili dal __________ (__________________________________________________, fondato a __________ da __________ __________ nel __________).
Per informazioni scrivere (non telefonare) alla __________ __________ __________, casella postale , 6900 __________ -.
B. Sentitasi lesa nella sua personalità dal contenuto dell’annuncio, la __________ (“______”) ha chiesto il 30 ottobre 1992 al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse proibito a __________ __________ e alla “________ - __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” di utilizzare l’espressione “________ __________ __________ __________ __________ ” e di ripetere che “per non perdere i contributi delle grosse industrie le __________ __________ sopprimerebbero opere che hanno scatenato __________ scientifico”. Ha chiesto inoltre che i convenuti fossero tenuti a pubblicare una rettifica a loro spese sui tre giornali citati e a rifonderle un’indennità di fr. 10 000.– per torto morale. __________ __________ e la “ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Nel successivo scambio di atti scritti (replica e duplica) le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
C. Esperita l’istruttoria, con memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1996 l’attrice ha confermato le proprie richieste, instando perché ai convenuti fosse comminata l’azione penale (art. 292 CP) nel caso in cui avessero disatteso le ingiunzioni del Pretore. Al dibattimento finale del 16 gennaio 1996 ogni parte ha ribadito le proprie conclusioni.
D. Con sentenza del 17 maggio 1996 il Pretore ha giudicato la petizione ammissibile, ma l’ha respinta nel merito ritenendo che un lettore medio non avrebbe necessariamente riferito i fatti denunciati nell’annuncio alla personalità dell’attrice. Né vi era pericolo, secondo il Pretore, che la pubblicazione si ripetesse, di modo che non era il caso di impartire diffide ai convenuti. Anzi, non ravvisandosi nemmeno usurpazione del nome, non sussistevano gli estremi per assegnare indennità in risarcimento del torto morale. Le spese processuali (fr. 150.–) e la tassa di giustizia (fr. 750.–) sono state poste dal Pretore a carico dell’attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza del Pretore l’attrice è insorta il 5 giugno 1996 con un appello in cui postula l’accoglimento delle proprie richieste e la conseguente riforma del giudizio impugnato o, quanto meno, la riduzione a fr. 500.– delle ripetibili attribuite ai convenuti. Questi ultimi non hanno presentato osservazioni all’appel-lo.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante si duole anzitutto di un’usurpazione del nome (art. 29 CC), rimproverando ai convenuti di avere usato indebitamente, nell’annuncio pubblicato sui giornali, una dicitura che la identifica come associazione sin dal 1987 (“______________________________-______________________________e”). A torto poi il Pretore avrebbe negato un rischio di reiterazione, ove si pensi che i convenuti hanno recidivato proprio il __________ 1992 facendo pubblicare sul __________ __________ __________ lo stesso annuncio apparso pochi giorni prima sul __________ __________ __________ e sul __________ __________ . Oltre a ciò, l’attrice lamenta una lesione della sua personalità (art. 28 CC) poiché la fallace dicitura “ __________ __________ __________ __________ ” può avere indotto il lettore medio ad attribuirle la paternità dell’annuncio diffamatorio, in offesa al credito e all’ono-rabilità. Quanto alle ripetibili, una riduzione a fr. 500.– si imporrebbe, i convenuti essendo stati patrocinati da un legale solo per una breve fase del processo.
Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Per quel che riguarda il nome, in specie, l’art. 29 CC stabilisce che se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento (cpv. 1). Ove l’usurpazio-ne gli sia di pregiudizio, egli può chiedere anche la cessazione dell’usurpazione stessa, il risarcimento del danno in caso di colpa e – quando la natura dell’offesa lo giustifichi – il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cpv. 2).
Nell’appello l’attrice censura in primo luogo – come si è accennato – un’usurpazione del nome, chiedendo che ai convenuti sia proibito di utilizzare l’espressione “__________ __________ __________ __________ __________ ” (domanda 1.1). Ora, le azioni fondate sull’art. 29 CC (“diritto al nome”) corrispondono a quelle che l’art. 28a CC prevede per la tutela della personalità, l’art. 29 CC costituendo un caso particolare dell’art. 28 CC (DTF 120 III 63 in alto, 112 II 370 consid. 3a; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 227 n. 844). L’attore può chiedere al giudice, pertanto, di proibire una lesione imminente (azione inibitoria: art. 28a cpv. 1 n. 1 CC), di far cessare una lesione attuale (azione di rimozione: art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), come pure di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (azione di accertamento: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Nel primo caso l’attore deve rendere verosimile l’incom-bente minaccia di una lesione, nel secondo l’esistenza di una lesione in atto, nel terzo la sussistenza di effetti molesti conseguenti a una lesione già avvenuta. In tutti e tre i casi, comunque sia, l’attore deve sostanziare un interesse concreto all’emanazione della sentenza: il rischio puramente teorico di una lesione, l’ipotesi meramente astratta di una reiterazione, le molestie semplicemente possibili di una lesione già avvenuta non bastano a legittimare un’azione fondata sull’art. 28a – e, di riflesso – sull’art. 29 CC (da ultimo: DTF del 22 marzo 1996 nella causa X contro Y, pubblicata in: Medialex 3/96 pag. 156 con nota di Barrelet).
Nel caso in esame l’attrice ha postulato non l’accertamento di un’usurpazione del nome che continua a produrre effetti molesti, bensì l’ingiunzione alla controparte di astenersi da usurpazioni ulteriori. Le incombeva perciò di rendere verosimile, oltre all’av-venuta usurpazione, l’esistenza di un serio pericolo di reiterazione. Il Pretore ha scartato simile eventualità, soggiungendo che un caso isolato non basta a giustificare l’intervento del giudice (sentenza, pag. 5 seg. con richiamo a Tuor/Schnyder/Schmidt, Das schweizerische Zivilgestzbuch, 11ª edizione, pag. 104 in basso e a DTF 58 II 313). L’appellante critica tale punto di vista con l’argomento che l’annuncio in questione è stato pubblicato tre volte (sui due quotidiani il __________ 1992 e sul settimanale il __________ successivo). Ciò non dispensava l’attrice, tuttavia, dal rendere verosimile nella petizione del __________ 1992 che sussisteva pericolo di reiterazione. Se si pensa poi che i nuovi annunci della “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” prodotti dall’attrice con la replica del __________ 1993 (doc. U1, U2 , U3) non recano più la dicitura “__________ __________ __________ __________ __________ ”, il rischio di reiterazione appariva già nel 1993 poco verosimile. Un altro problema è sapere se, dimostrando la persistenza di effetti molesti consecutivi all’usur-pazione, l’attrice potesse introdurre con buon esito – invece di un’azione inibitoria – un’azione di accertamento (Bucher, op. cit., pag. 153 n. 577). L’interrogativo può rimanere aperto, l’in-teressata non avendo chiesto alcun accertamento nemmeno in via subordinata. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che gli atti non permettono di intravedere, nel caso specifico, seri rischi di ulteriori usurpazioni. Su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
cpv. 1 n. 3 CC), ma non un’azione inibitoria.
Con la domanda 1.4 l’appellante insiste perché i convenuti siano tenuti a pubblicare una rettifica dell’annuncio. Tale conclusione, di per sé ricevibile a norma dell’art. 28a cpv. 2 CC, non ha però portata propria, nel senso che può essere formulata solo in relazione a una delle cause previste dall’art. 28a cpv. 1 CC (Bucher, op. cit., pag. 154 n. 582). Nella fattispecie essa si ricollega manifestamente alle due richieste inibitorie formanti oggetto delle domande 1.2 e 1.3. Il problema è che – come si è già spiegato – queste ultime non risultano suffragate da alcun verosimile rischio di reiterazione. Quand’anche si ammettesse che l’uno o l’altro lettore possa avere attribuito erroneamente la paternità del comunicato all’attrice, ciò non basta a denotare un pericolo di reiterazione da parte dei convenuti. Il quesito di sapere se, nelle circostanze descritte, vi fosse spazio per una domanda di accertamento (a condizione di rendere verosimile la persistenza di effetti molesti) può – come si è visto – rimanere irrisolta.
Si aggiunga, senza riguardo a quanto precede, che ben difficilmente un lettore medio avrebbe potuto ascrivere la paternità del noto annuncio all’attrice, ove appena si consideri che in calce al comunicato figurava chiaramente il nome della __________ __________ __________ con recapito a __________ (quello dell’attrice è ad ). Piuttosto il rischio consisteva nell’equivoco in cui sarebbe potuto incorrere il lettore medio credendo che il menzionato “ -__________ ” – sedicente “__________ __________ __________ __________ -__________ __________ __________ ” – fosse legato (bene o male) all’attrice, cui si doveva l’organizzazione dei congressi internazionali evocati nell’annuncio (doc. F e G). Perché delle due cose l’una: ovvero a un lettore medio il comunicato poteva apparire come un’invet-tiva contro l’attrice (ciò che il Pretore ha scartato e che l’appel-lante più non pretende) ovvero esso poteva apparire come opera dell’attrice medesima. Un’eventualità esclude l’altra. Nella seconda ipotesi tuttavia – l’unica ora in discussione – le accuse contenute nel testo dovevano forzatamente essere rivolte a terzi. Il solo rischio consisteva perciò nella possibile identificazione del “__________ -__________ ” con l’attrice. Ciò poteva configurare – contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza, pag. 6) – un’ usurpazione del nome, ma non giustifica più le richieste inibitorie figuranti alle domande 1.2 e 1.3 dell’appello.
fr. 1000.– (circa 4 ore di lavoro rimunerate fr. 200.– l’una, più le spese). A ciò si aggiungono i costi sopportati dai convenuti per la stesura e l’inoltro della duplica, come pure le spese di trasferta per presenziare all’udienza preliminare e al dibattimento finale. La somma di fr. 1500.– non può dirsi quindi la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento da parte del primo giudice.
Tutt’al più ci si potrebbe domandare se una riduzione delle ripetibili non si legittimasse per “giusti motivi” nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC, la fondazione convenuta avendo contribuito a provocare – usurpando il nome dell’attrice – la procedura giudiziaria. A parte il fatto però che l’art. 148 cpv. 2 CPC non è invocato nell’appello, l’esito della causa è riconducibile anche all’ineffica-ce impostazione giuridica degli allegati preliminari, introdotti dall’attrice senza l’ausilio di un legale. Ciò posto, non può dirsi che il Pretore, scartando l’applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che gli compete nella fissazione di spese e ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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