AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.91
Data decisione, Autorità: 04.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00091
Lugano 4 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 aprile 1993 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 24 maggio 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 13 giugno 1996 da __________ __________ contro la sentenza di interpretazione emessa il 24 maggio 1996 dal medesimo Pretore;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello del 24 maggio 1996;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 20 giugno 1996 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1961), cittadino iugoslavo, e __________ nata __________ (1952), cittadina croata, si sono sposati a __________ __________ il __________ 1985. Dall’unione sono nate __________ (__________1986) e __________ (__________1989). La moglie è madre anche di __________ (1978), avuto da una precedente relazione. Il marito vive attualmente a __________ con __________ __________ __________, dalla quale ha avuto il figlio, __________ (__________1995), e lavora per la ditta di __________ __________ __________ __________ di __________; la moglie abita con le figlie a __________ ed è ausiliaria presso il __________ __________ __________ __________ di __________ e dintorni.
B. Il 4 gennaio 1993 la moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15 febbraio successivo. Con decreto del 3 marzo 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, statuendo su un’istanza di misure cautelari presentata dalla moglie, ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per ciascuna figlia.
Il 15 aprile 1993 __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, postulando l’affidamento di __________ e __________ e un contributo di fr. 400.– mensili per queste ultime fino al 16° anno di età, aumentato a fr. 500.– per il seguito. Il 17 giugno 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, con l’affidamento delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo di fr. 500.– mensili per le stesse, negando qualsiasi pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nella risposta riconvenzionale del 29 agosto 1994 la moglie ha aderito alla pronuncia del divorzio, ma ha chiesto di regolare gli effetti accessori come proposto con la petizione, rivendicando inoltre l’importo di fr. 30’000.– in liquidazione del regime dei beni.
C. Ultimata l’istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 15 febbraio 1996 l’attrice ha sostanzialmente ribadito le domande di petizione, riducendo a fr. 26’000.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nell’allegato conclusivo di medesima data __________ __________ ha riaffermato le richieste di giudizio formulate nella risposta e domanda riconvenzionale, riducendo a fr. 400.– mensili complessivi l’offerta di contributo per le figlie. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 15 febbraio 1996.
D. Statuendo il 3 maggio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare per ciascuna figlia di fr. 300.– mensili fino a 6 anni e di fr. 400.– fino alla maggiore età, oltre l’importo di fr. 3’000.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Il 7 maggio l’attrice ha chiesto l’interpretazione del dispositivo sul contributo a favore delle figlie. Con decisione del 24 maggio 1996 il Pretore ha precisato tale contributo in fr. 300.– fino a 6 anni, in fr. 400.– fino ai 16 anni e in fr. 450.– mensili fino alla maggiore età.
E. __________ __________ è insorto contro le citate decisioni, dapprima con un appello del 24 maggio 1996 nel quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, che alla moglie sia negato qualsiasi importo in liquidazione del regime dei beni, poi con un appello del 13 giugno 1997 in cui chiede di ridurre il contributo per le figlie a fr. 100.– mensili fino a 6 anni, a fr. 200.– fino a 16 anni e a fr. 220.– fino alla maggiore età.
Nelle sue osservazioni del 20 giugno e del 3 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere gli appelli e di confermare i giudizi impugnati. Essa ha sollecitato inoltre il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 24 maggio 1996
L’appellante sostiene di avere conservato la vettura in questione, lasciando alla moglie tutti i rimanenti beni (mobilio, servizi, posate), valutati tra fr. 5’000.– e 6’000.–. Egli ritiene di avere provato tale assunto sia con la propria deposizione, sia con la fattura della ditta __________, prodotta in questa sede, e soggiunge che in ogni caso l’importo di fr. 6’000.– è stato speso per le riparazioni del veicolo. Infine egli assevera che la pretesa nei confronti della moglie per il mantenimento del di lei figlio è stata comprovata. Le censure si rivelano al limte del pretesto.
II. Sull’appello del 13 giugno 1996
Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro delle figlie __________ e __________, seguendo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, in fr. 795.– dai 7 ai 12 anni, fr. 845.– dai 13 ai 16 anni e fr. 1045.– dai 17 alla maggiore età. Egli ha poi fissato il contributo a carico del padre in fr. 400.– mensili per ciascuna figlia fino al sedicesimo anno e in fr. 450.– fino alla maggiore età. L’appellante sostiene che il suo contributo per le figlie non può essere superiore a fr. 400.– mensili complessivi. Egli sottolinea che il suo reddito non è di fr. 3’092.– mensili come accertato dal Pretore, bensì di fr. 2’800.–, e che il fabbisogno della sua nuova famiglia non è coperto dalle sue entrate.
Per costante prassi di questa Camera, il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo aggiornamento in: RDT 51/1996 pag. 133), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA, sentenza del 20 ottobre 1995 in re K. contro K.). Il Pretore ha ripreso nella fattispecie i valori relativi al fabbisogno medio in denaro dei figli sulla base della tabella pubblicate nel 1993, senza adeguarli. Per casi del genere (due fratelli o sorelle) l’edizione più recente delle citate raccomandazioni (che si rapportano orientativamente a redditi coniugali attorno ai fr. 7’000.– mensili) prevede un fabbisogno in denaro di fr. 835.–. Vista la situazione economica delle parti (reddito complessivo di fr. 7’592.–), non è quindi il caso di ridurre il fabbisogno delle figlie fissato dal Pretore.
Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice non risulta eccessivo nemmeno in considerazione della situazione finanziaria del padre.
a) Dal fascicolo processuale risulta che il convenuto ha percepito uno stipendio netto, nel 1995, di fr. 37’110.56, ossia fr. 3’092.55 mensili (lettera del 15 febbraio 1996 della ditta __________ __________). Tale dichiarazione, che deve essere considerata fedefacente, è senz’altro più attendibile del conteggio esposto dall’appellante, fondato su documenti che non figurano neppure agli atti (in particolare quelli contrassegnati con un asterisco). Nelle circostanze descritte il reddito dell’appellante deve essere confermato in fr. 3’092.– mensili.
b) Il fabbisogno dell’appellante può essere calcolato in fr. 1’918.50 (fr. 925.– minimo vitale per persona che convive con terzi, fr. 646.– quota per l’alloggio, fr. 191.70 premio della cassa malati, fr. 133.40 spese per l’uso del veicolo e fr. 22.50 contributo OCST). In concreto, quest’ultima posta può essere riconosciuta poiché sostanzialmente equiparabile a un’assicurazione giuridica, contratta non solo nell’interesse del coniuge affiliato al sindacato, ma anche della famiglia, a tutela del reddito destinato al suo sostentamento.
c) Nel fabbisogno non possono essere inseriti invece gli importi per elettricità e telefono, già compresi nel minimo vitale (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), né l’indennità per lavoro faticoso, non essendo stato dimostrato che il lavoro dell’appel-lante sia particolarmente gravoso. I costi per l’uso della vettura possono essere riconosciuti nella misura stabilita dal Pretore, l’appellante nemmeno tentando di spiegare per quale motivo tale somma sarebbe insufficiente, mentre il premio della cassa malati, finanche favorevole all’appellante (doc. 65: fr. 124.–) non comprende quello della compagna e del figlio, che deve essere inserito nel loro rispettivo fabbisogno. Infine, come già rilevato dal Pretore, la nuova convivente deve pure contribuire al mantenimento dei figli comuni nella misura delle proprie forze. Non risulta che essa sia impossibilitata a lavorare, poiché doversi occupare di un bambino in tenera età non è come tale un impedimento, e la circostanza che essa ha percepito un’indennità di disoccupazione comprova – se mai – una capacità di guadagno potenziale. A ragione, quindi, il Pretore ha ripartito tra l’appellante e la sua compagna gli oneri di locazione (DTF 110 II 101).
d) Il contributo di mantenimento per un figlio nato fuori dal matrimonio costituisce un debito personale del coniuge genitore e come tale non può essere inserito nel fabbisogno familiare determinante per il calcolo del contributo alimentare (Hausheer/Brunner, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 3.22 ad art. 127). Il genitore non può pretendere, in altri termini, di vedere inserito nel proprio fabbisogno il contributo dovuto al figlio nato fuori dal matrimonio (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 8.103 pag. 474 seg.): deve far fronte all’obbligo di mantenimento con la sua propria eccedenza, dopo aver versato il dovuto al coniuge e ai figli comuni. Se occorre, egli ridurrà perciò i propri costi o estenderà la propria attività lucrativa (Hausheer/Brunner, op. cit., n. 3.24 pag. 128). Il principio della parità tra i figli sancito dal Tribunale federale (DTF 116 II 110) non si riferisce all’importo del contributo alimentare, ma alla valutazione dei rispettivi fabbisogni oggettivi ed è applicabile solo se il genitore tenuto al mantenimento vive in condizioni economiche molto favorevoli (RDT 1994 pag. 166). La determinazione del contributo alimentare dovuto da un genitore in situazioni economiche medie, invece, deve tenere conto della capacità contributiva che gli rimane dopo aver soddisfatto gli obblighi alimentari preesistenti e delle possibilità contributive dell’altro genitore. Nel caso concreto non vi è quindi alcun motivo di inserire il contributo per Miroslav nel fabbisogno dell’appellante.
L’attrice, da parte sua, dispone di un reddito mensile netto di fr. 4’500.–, mentre il suo fabbisogno ammonta a fr. 3’026.30. L’appellante assume invero che il reddito dell’appellata è di fr. 4091.– mensili, ma non è dato di capire perché. Inoltre egli contesta il fabbisogno nella misura in cui comprende il contributo per il primo figlio, ma tale argomentazione non merita particolare disamina già per il fatto che il Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell’attrice alcun importo al riguardo, precisando che tale mantenimento va a gravare la quota di eccedenza dell’attrice.
In conclusione, l’eccedenza mensile del padre ammonta a fr. 1’173.50 e quella della madre a fr. 1’473,70, ma quest’ultima contribuisce alla differenza del fabbisogno in denaro delle figlie (fr. 1’670.– mensili: cfr. anche consid. 5) in ragione di fr. 870.–, oltre alle cure e all’educazione. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalla decisione del Pretore, che obbliga l’appellante a erogare a __________ e __________ un contributo di fr. 400.– mensili per ciascuna di loro fino al compimento del sedicesimo anno di età (dopo tale fascia d’età lo stesso appellante ammette un aumento del contributo). L’appello si rivela pertanto votato all’insuccesso anche su questo punto.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC). L’appellata ottiene il diritto di percepire un’indennità per ripetibili di questa sede, ciò che in linea di principio rende priva d’oggetto la sua domanda di assistenza giudiziaria. È vero che l’incasso di tali ripetibili può apparire difficile, tuttavia essa risulta pur sempre disporre di un’eccedenza mensile di oltre fr. 1’000.– e non ha più obblighi di mantenimento verso il figlio maggiorenne. In simili condizioni la sua indigenza non può ritenersi data (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e le sentenze impugnate sono confermate.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 100.–
fr. 850.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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