AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.89
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.96.00089
Lugano 7 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__ (_____ ___.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (misure provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 2 luglio 1991 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 23 maggio 1996 da __________ __________ contro il decreto emanato il 6 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1947), cittadini italiani, si sono sposati a __________ __________ (__________) il ____________________ 1964. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1966), __________ (1971) e __________ (1973). I coniugi vivono separati dall’agosto 1991; il marito convive con un’altra donna a __________, mentre la moglie risiede a __________. Dal 1° luglio 1993 __________ __________ lavora per la ditta __________ e __________ __________ di __________ come installatore di impianti sanitari; la moglie è alle dipendenze dello Stato come ausiliaria.
B. Il 28 maggio 1991 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per il tentativo di conciliazione e il 2 luglio successivo ha chiesto che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 1’300.– mensili. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 9 luglio 1991 e con decreto superprovvisionale del medesimo giorno il Pretore ha fissato in fr. 650.– il contributo a favore della moglie. In esito alla discussione sull’assetto provvisionale, tenutasi il 17 luglio 1991, il marito ha accettato di versare un contributo di fr. 450.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 1991. Il 10 dicembre 1991 __________ __________ ha chiesto la continuazione della procedura cautelare e alla discussione del 12 febbraio 1992 la moglie ha postulato l’aumento a fr. 1’000.– del contributo a suo favore, mentre il marito ne ha chiesto la soppressione. Statuendo il 19 febbraio 1992, il Pretore ha modificato in via supercautelare il decreto del 9 luglio 1991 e ha confermato l’assetto concordato tra le parti il 17 luglio 1991, con il quale il marito si obbligava a versare alla moglie un contributo di fr. 450.– mensili (cfr. Inc. __________richiamato).
C. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 25 luglio 1995 __________ __________ ha ridotto a fr. 900.– mensili la sua richiesta di contributo alimentare. __________ __________ ha chiesto una volta ancora di essere liberato da ogni onere a favore della moglie.
D. Con decreto del 6 maggio 1996 il Pretore ha ridotto il contributo mensile per la moglie a fr. 410.55 mensili dal 1° settembre 1995. Egli ha posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e non ha prelevato né tasse né spese processuali.
E. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 23 maggio 1996 in cui chiede che – conferito al ricorso il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il contributo a favore della moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ sollecita anch’essa il beneficio dell’assistenza giudiziaria e propone di respingere l’appello, confermando il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione di contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonde sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 115/1993 pag. 429).
In concreto il Pretore ha accertato in fr. 3’100.– mensili il reddito del marito e in fr. 1’610.– mensili quello della moglie. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha determinato in fr. 2’689.45 quello del marito e in fr. 2’168.80 quello della moglie. Accertato un ammanco, il primo giudice ha fissato il contributo alimentare in fr. 410.55. mensili, corrispondenti alla differenza fra il reddito del marito e il suo fabbisogno.
L’appellante contesta il reddito della moglie, sostenendo che deve essere fissato in almeno fr. 2’900.– mensili. Dal fascicolo processuale risulta che l’appellata è alle dipendenze dello Stato come ausiliaria addetta alle pulizie. Per accertare il guadagno di fr. 1’610.– il Pretore si è fondato sul conteggio di salario gennaio-novembre 1994 (doc. U). Tale reddito però non corrisponde all’effettiva capacità di guadagno. Intanto il primo giudice ha considerato unicamente lo stipendio di 11 mesi (invece di 12). Inoltre dal certificato di salario annesso alla dichiarazione fiscale per il biennio 1995/96 risulta che nel 1994 la moglie ha percepito dallo Stato uno stipendio annuo netto di fr. 31’317.10 (richiamo VIII). In circostanze siffatte si può ragionevolmente ritenere che essa sia in grado di guadagnare attorno ai fr. 2’600.– mensili. L’appello dovendo essere accolto – come si vedrà in seguito – già sulla base di tale reddito, non occorre approfondire la questione delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie durante il 1994.
Tenuto conto che i fabbisogni dei coniugi non sono contestati, il quadro patrimoniale mensile della famiglia si presenta pertanto come segue:
reddito del marito fr. 3’100.— mensili
reddito della moglie fr. 2’600.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2’689.45 mensili
fabbisogno della moglie fr. 2’168.80 mensili
eccedenza fr. 841.75 mensili
metà eccedenza fr. 420.— mensili
reddito del marito fr. 3’100.— mensili
./. sua spettanza (fabbisogno + eccedenza) fr. 3’109.— mensili
Ne discende che l’appellante nulla deve versare alla moglie. Quest’ultima è in grado di provvedere con il proprio reddito di fr. 2’600.– mensili alle sue esigenze (fabbisogno fr. 2168.80 più mezza eccedenza, ossia fr. 420.–). Ciò posto, l’appello deve essere accolto e il contributo alimentare per la moglie soppresso, come richiesto dall’appellante, dal 1° settembre 1995.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante può essere accolta, il gravame dimostrandosi provvisto di buon diritto (art. 157 CPC). Il patrocinatore dell’appellante dedurrà dalla propria nota professionale l’ammontare delle ripetibili incassate dalla controparte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata deve invece essere respinta già per il fatto che l’interessata non può considerarsi indigente.
Per questi motivi,
vista sulle anche spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è accolto il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è modificato come segue :
L’istanza è accolta e il dispositivo n. 1 del decreto emanato senza contraddittorio il 19 febbraio 1992 è riformato nel senso che __________ __________ è liberato da ogni contributo alimentare in favore della moglie __________ __________ dal 1° settembre 1995.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a :
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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