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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.87
Data decisione, Autorità: 27.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00087
Lugano 27 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa . . [/____] (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 22 maggio 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 maggio 1996 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la sua casa di abitazione; __________ e __________ __________ sono comproprietari della contigua particella n. __________. __________ favore del fondo __________ e a carico della particella n. __________è iscritta nel registro fondiario una servitù “di passo pedonale e con carico”.
B. Nel giugno del 1994, durante lavori di costruzione sul fondo n. __________, __________ e __________ __________ hanno fatto posare una piscina in vetroresina in corrispondenza del passaggio per accedere al fondo di __________ __________. Successivamente essi hanno chiuso il passaggio con cancelli, precludendo l’esercizio della servitù.
C. Il 22 maggio 1995 __________ __________ ha promosso un’azione possessoria davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse ordinato a __________ e __________ __________ di rimuovere qualsiasi ostacolo all’esercizio del diritto di passo e fossero loro vietate turbative ulteriori. Al contraddittorio dell’8 giugno 1995 i convenuti hanno proposto di respingere l’istanza.
Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 7 marzo 1996 l’istante ha mantenuto la sua richiesta di giudizio e i convenuti hanno ribadito la loro.
D. Il Pretore, statuendo il 9 maggio 1996, ha accolto l’istanza e ha ordinato a __________ e __________ __________ di eliminare dal loro fondo qualsiasi oggetto (pianta, costruzione e in particolare la piscina) di intralcio all’esercizio del diritto di passo, ingiungendo loro di astenersi dal frapporre ulteriori impedimenti; egli ha ordinato ai convenuti inoltre di lasciare permanentemente a disposizione dell’istante le chiavi dei cancelli posti sul tracciato della servitù. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all’istante fr. 1’500.– per ripetibili.
E. __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 maggio 1996 nel quale chiedono che, conferito al gravame effetto sospensivo, l’azione possessoria sia respinta. La presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo all’appello con decreto del 29 maggio 1996.
F. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere trascurato che l’istante non ha mai esercitato la servitù in questione, poiché il suo fondo è accessibile da almeno altre due parti senza passare sulla loro proprietà. Essi ritengono pertanto che, non essendo stato reso verosimile l’esercizio della servitù, l’istanza doveva essere respinta.
2 . Non è contestato che l’azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, Le droits réels, tomo II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 74 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Trattandosi di un diritto di passo pedonale, l’art. 919 cpv. 2 CC prescrive che nel caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L’azione possessoria a tutela del diritto di servitù presuppone quindi che sia reso verosimile l’esercizio del diritto e la sua iscrizione a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark op. cit., nota 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC).
Nella fattispecie è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (riassunto scritto delle conclusioni dei convenuti del 7 marzo 1996, pag. 2). Contrariamente all’opinione dell’appellante, inoltre, l’istante risulta – quanto meno a un esame di mera verosimiglianza – avere esercitato la nota servitù. Intanto gli stessi convenuti non hanno mai contestato prima d’ora che l’istante usufruisse del passaggio (cfr. anche il riassunto scritto delle conclusioni, pag. 3). Essi hanno invero sostenuto che l’istante ha altre possibilità di accesso alla sua casa di abitazione, in particolare dalla strada e dal posteggio situato a monte del fondo n. __________, rimproverando al vicino di esercitare la servitù solo a scopi vessatori (riassunto scritto delle conclusioni, pag. 3). Ma ciò che presuppone, appunto, l’esercizio del passo. Infine l’infermiera addetta alle cure dell’istante ha dichiarato di avere sempre utilizzato il passaggio per accedere alla casa dell’appellato (deposizione __________). Tanto basta per ritenere che la servitù è stata esercitata e che l’istante ne avesse pertanto il possesso. Si aggiunga che la circostanza secondo cui la teste sarebbe stata smentita durante un’inchiesta penale, oltre a non essere stata dimostrata, costituisce un fatto nuovo, irricevibile in questa sede (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC). Ne discende che l’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
a) Le azioni contro l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC), che va esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il possessore deve avere reclamato immediatamente – da un lato – e avere promosso l’azione entro un anno dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla circostanze che egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Reclamare immediatamente significa reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA sentenza del ottobre 1994 in re P./B. consid. 8). Il reclamo, per altro, non deve rispettare forme particolari; deve però pervenire effettivamente all’autore della turbativa (Stark op. cit., nota 10 ad art. 929 CC).
b) In concreto la turbativa consiste nell’avere ostacolato il diritto di passo pedonale con la posa di una piscina e di due cancelli sin dall’estate del 1994. È vero che l’unico reclamo scritto risale al 3 maggio 1995 (doc. B). L’istruttoria ha permesso di appurare tuttavia che, subito dopo la fine dei lavori (ovvero subito dopo essersi reso conto di quale sarebbe stata la situazione definitiva), l’istante ha tempestivamente protestato. Dal fascicolo processuale risulta che, nell’ambito dei lavori di edificazione sul loro fondo, gli appellanti avevano previsto la posa di una piscina a monte della casa di abitazione. Successivamente essi hanno chiesto al costruttore di sistemare il manufatto a valle della casa, sul terrazzo tra due muri di sostegno, verso il fondo di proprietà dell’appellato. La posa della piscina è avvenuta il 23 giugno 1994 (deposizione __________ __________). Dalla deposizione di __________ __________ si deduce che in un primo tempo il vicino aveva informato l’istante di voler posare, vicino al confine dove si trova il passaggio, una piccola piscina di plastica per i bambini, e che questi aveva dato il suo consenso. Successivamente, dopo la posa del manufatto, l’istante ha reclamato con il vicino poiché l’opera non era quella prospettatagli. In seguito l’istante ha protestato ancora varie volte, senza esito, il vicino assicurandogli trattarsi di una situazione provvisoria. Ciò è sufficiente per concludere – in una procedura meramente sommaria – che l’azione è tempestiva. Certo, l’istante sembrerebbe in un primo tempo avere consentito alla posa di una piscina, ciò che sembrerebbe precludergli la possibilità di promuovere un’azione possessoria (Stark, op. cit., nota 17 e 60 ad art. 928 CC). Tuttavia il consenso riguardava – come si è detto – una piscina di plastica più piccola e provvisoria (deposizione __________), non un’opera che impedisse il transito sull’area della servitù. Che gli appellanti abbiano cambiato la grandezza e l’ubicazione della piscina risulta del resto, oltre che dalla testimonianza del costruttore (deposizione __________), dalla nuova licenza edilizia rilasciata il 17 novembre 1994 dal Comune di __________ (doc. 1 e 2; richiamo I). Il fatto che l’istante abbia fornito l’acqua per il riempimento non appare decisivo, poiché egli ha assicurato il rifornimento idrico per tutto il periodo della costruzione, fino all’allacciamento definitivo alla casa degli appellanti (deposizione __________). Non si può quindi ragionevolmente concludere che tale favore costituisca un consenso alla turbativa. Ne discende che l’appello è, ancora una volta, destituito di fondamento.
I convenuti asseriscono che erroneamente il Pretore ha considerato tempestivo anche il reclamo contro la posa dei cancelli. La critica è infondata. Dalla testimonianza __________ emerge che l’appellato ha reagito subito dopo la posa dei cancelli. L’azione possessoria da lui promossa era dunque tempestiva.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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