AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.86
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00086
Lugano 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. / (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza del 26 marzo 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'appellazione del 20 maggio 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l'8 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1966) e __________ __________ (1967) si sono sposati a __________ l'__________ __________ 1990. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (1993). All’inizio del 1996, visto l’incrinarsi dei loro rapporti, i coniugi hanno deciso di separarsi temporaneamente per concedersi una pausa di riflessione e hanno sottoscritto il 18 gennaio 1996 una convenzione con cui sono stati definiti l'affidamento del figlio, l’estensione del diritto di visita del padre e i rapporti finanziari e patrimoniali, limitatamente a un periodo di sei mesi, dal febbraio al luglio 1996 (doc. C). I coniugi si sono separati di fatto a metà febbraio 1996: il marito è dapprima rimasto nell'abitazione coniugale di __________ e si è poi trasferito dal mese di aprile 1996 presso i propri genitori, mentre la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________ __________. __________ __________ lavora come __________ presso la __________ __________ di __________; __________ __________ non esercita alcuna attività lavorativa e si occupa della cura ed educazione del figlio.
B. Il 26 marzo 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo il tentativo di conciliazione. Il 29 marzo 1996 __________ __________ ha presentato un'istanza di misure cautelari per ottenere l'affidamento del figlio __________, un contributo alimentare per sé e per il figlio di complessivi fr. 2'960.– mensili dal 1° febbraio 1996, aumentato a fr. 3'280.– dalla scadenza del contratto di locazione relativo all’abitazione già coniugale e infine una provvigione ad litem di fr. 3'000.–. L'istante ha addotto di non ritenersi vincolata dalla convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1996, poiché sarebbe incorsa in un errore essenziale.
C. All’udienza indetta per il contraddittorio del 16 aprile 1996, i coniugi si sono accordati sull’affidamento del figlio alla madre e sul diritto di visita del padre. __________ __________ si è riconfermata nella propria istanza cautelare, aumentando la richiesta di contributo alimentare per lei e per il figlio a fr. 3'655.–, poiché a suo giudizio l’onere del marito per le spese di alloggio non può eccedere l’importo di fr. 200.– mensili, avendo il marito trovato un subentrante per l'abitazione coniugale dalla metà di aprile 1996 ed essendosi trasferito presso i propri genitori. Il convenuto provvisionale si è opposto alle richieste della moglie, adducendo che la convenzione del 18 gennaio 1996 vincolava i coniugi, e ha contestato la provvigione ad litem. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 7 maggio 1996 le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo l'8 maggio 1996, il Pretore ha negato la validità della convenzione sottoscritta dai coniugi e ha stabilito in fr. 2'461.– (di cui fr. 665.– per il figlio) il contributo alimentare mensile per la moglie e il figlio durante i mesi di febbraio e marzo 1996, aumentato a fr. 3'133.– (di cui fr. 665.– per il figlio) dal 1° aprile 1996. Egli ha invece respinto la domanda di provvigione ad litem e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 240.– per 1/3 a carico della moglie e per 2/3 a carico del marito, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 450.– a titolo di ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 20 maggio 1996 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, che venga mantenuta la convenzione fino al 31 luglio 1996. Subordinatamente egli chiede che il contributo alimentare mensile a favore della moglie e del figlio sia fissato in fr. 3'073.– (fr. 665.– per il figlio e fr. 2'408.– per la moglie) dal 1° aprile 1996.
D. Nelle osservazioni del 5 giugno 1996 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe negato a torto la validità della convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1996 dalle parti, che esplicherebbe i suoi effetti dal mese di febbraio 1996 fino al 31 luglio 1996. In via subordinata, egli chiede che il contributo alimentare a suo carico sia determinato in fr. 3’073.– dall’aprile 1996.
A norma dell'art. 158 cpv. 5 CC le convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio necessitano per la loro validità l'approvazione del giudice. Questo principio vale anche per le misure provvisionali decretate pendente causa (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 426 e ss. ad art. 145 CC) e per le convenzioni sulle conseguenze accessorie stipulate tra i coniugi prima dell'inizio della causa di divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 n. 6a e pag. 518 n. 11; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 1993, pag. 217). L'approvazione della convenzione è un presupposto costitutivo. In difetto di tale approvazione le parti non possono desumere dalla stessa alcun diritto (Bühler/Spühler, op. cit., n. 171 ad art. 158 CC). Ciò non significa tuttavia che la convenzione, prima della sua omologazione, sia priva di qualsiasi effetto giuridico per le parti: queste sono vincolate fino alla decisione del giudice e non possono revocarla unilateralmente; possono se mai impugnarla per vizi di volontà (Bühler/Spühler, op. cit., n. 150 e 152 ad art. 158 CC). L'obbligatorietà di una convenzione non impedisce tuttavia al coniuge che si prevale di un errore essenziale di chiedere al giudice di non omologarla, adducendo i motivi che giustificano tale richiesta (Bühler/Spühler, op. cit., n. 151 ad art. 158 CC; DTF 99 II 362, I CCA 30.12.1992 in re F./F.). Il giudice deve dal canto suo verificare, al momento dell'omologazione, che la convenzione non sia in urto con le disposizioni generali di diritto privato o pubblico, che non sia inadeguata, poco chiara o incompleta o che non pregiudichi gli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180–201 ad art. 158 CC).
Il contributo alimentare per __________, fissato in fr. 700.– mensili con la nota convenzione e in fr. 665.– dal Pretore con il decreto impugnato, non è di per sé contestato, essendo litigioso, in sostanza, solo il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie. L’accordo dei genitori in merito al contributo alimentare non dispensa tuttavia il giudice di ogni grado da una verifica dell'ammontare nell'interesse della prole (Spühler/Frei–Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 34 ad art. 146 CC), poiché in questo ambito vige la massima ufficiale illimitata e il giudice non è vincolato dalle domande delle parti (Spühler/Frei–Maurer, op. cit., n. 253 ad art. 145 CC). In presenza di una convenzione sottoscritta dai coniugi il giudice non è esonerato dal verificare se la medesima rispetta gli interessi dei figli, in particolare i requisiti posti dall'art. 285 cpv. 1 CC (I CCA 14.9.1995 in re P./P.; DTF 115 II 209 consid. 4a; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 516/517, n. 8a con rif.; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed. Berna 1990, pag. 147 n. 21.20).
Per prassi costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento in: RDT 1996, pag. 33), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle circostanze del caso concreto (DTF 122 V 125; I CCA 20 ottobre 1995 in re K./K.; 17 agosto 1995 in re B./B.; 24 maggio 1995 in re R./R.). Per un figlio unico di 3 anni l’ultima edizione delle citate raccomandazioni prevede un fabbisogno complessivo di fr. 1’200.–. Dedotto l'importo di fr. 500.– corrispondente alla voce "cura ed educazione", fornita in natura dalla madre affidataria, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr. 700.– mensili.
La massima ufficiale, destinata a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2) si applica, in linea di principio, anche alla parte convenuta ma nella fissazione di alimenti, pura questione patrimoniale, l'intervento d'ufficio del giudice a protezione dell'obbligato si giustifica solo in presenza di un'offerta di quest'ultimo manifestamente eccessiva o sproporzionata, per evitare che gli siano imposte prestazioni che superano con ogni evidenza la propria capacità contributiva. Se il genitore tenuto al contributo alimentare non contesta il fabbisogno del figlio, il giudice non può intervenire d'ufficio a correggerlo (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella causa C. / F.). Nella fattispecie, considerato che il reddito del padre di fr. 5'850.– risulta inferiore al reddito di riferimento adottato dalle citate raccomandazioni (ora di circa fr. 7’000.–), il contributo alimentare di fr. 700.– concordato spontaneamente tra i genitori risulta essere più favorevole al figlio di quello calcolato dal Pretore (sulla base dell’edizione precedente delle note raccomandazioni). Non vi è pertanto motivo di scostarsi da tale importo, già comprensivo degli assegni familiari, tanto più che non risulta eccessivo o sproporzionato rispetto alle entrate del padre.
Ora, nella fattispecie, l'appellata non può invocare un errore essenziale per sottrarsi agli effetti della convenzione. Innanzitutto essa ha consultato un legale prima di sottoscrivere la convenzione e ha quindi beneficiato di un’adeguata consulenza giuridica (interrogatorio formale di __________ __________ del 7 maggio 1996). L’appellata sostiene invero di non aver considerato nel calcolo del suo fabbisogno gli oneri dell’alloggio, ma tale affermazione risulta poco credibile, se si considera che la convenzione prevedeva la separazione di fatto dei coniugi e la partenza della moglie dal domicilio coniugale entro il 15 febbraio 1996 (doc. C, punto 9). In siffatte circostanze non è plausibile che essa abbia trascurato il presumibile onere di alloggio al momento di firmare la convenzione. Risulta del resto che l’appellata ha sottoscritto il 23 gennaio 1996 il contratto di locazione per un appartamento che aveva riservato il 19 gennaio 1996, ossia il giorno successivo alla firma della convenzione. In sede di interrogatorio formale la moglie ha infatti affermato che “il contratto di locazione è stato sottoscritto un martedì. Avevo riservato l’appartamento il venerdì precedente” (interrogatorio formale __________ __________ del 7 maggio 1996). Al momento di firmare la convenzione la moglie era pertanto ben conscia di dover sopportare gli oneri per un nuovo alloggio e l’argomentazione che l’accordo sarebbe stato superato dal suo trasloco e dai suoi nuovi oneri appare pretestuosa. È possibile che essa abbia valutato male la propria situazione, ma un tale errore non può ancora essere definito essenziale.
Non è neppure ipotizzabile sostenere che la convenzione sia poco chiara, ciò che potrebbe ostare all’omologazione. Resta da analizzare la sua adeguatezza. In particolare quando sono in gioco unicamente rapporti patrimoniali tra le parti e non vi è da temere che vengano pregiudicati gli interessi della prole, come in concreto, la verifica sull'adeguatezza della convenzione deve essere limitata. In presenza di convenzioni su conseguenze accessorie del divorzio di carattere meramente patrimoniale il giudice deve principalmente rispettare la volontà delle parti e negare l’omologazione unicamente per motivi gravi: per esempio a causa di disposizioni poco chiare, incomplete o non adeguate (Bühler/Spühler, op. cit., n. 183–184 ad art. 158). Materialmente inadeguate sono quelle convenzioni che si scostano in modo non giustificato dal principio dell’equità dalla regolamentazione legale. Il giudice interviene di regola in presenza di un'iniquità rilevante (Bühler/Spühler, op. cit., n. 186 ad art 158 CC). Contrariamente al caso esaminato nella più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 393) nella fattispecie le pattuizioni fra i coniugi erano chiare. Il contributo alimentare a favore della moglie di fr. 1’200.– mensili, appare invero di primo acchito insufficiente a coprire il suo fabbisogno mensile. Tuttavia se si considera che la convenzione è stata conclusa per una durata limitata a sei mesi, con facoltà di riesaminare l’assetto provvisionale alla scadenza, e che per sua stessa ammissione la moglie ha incassato e disposto a sua guisa del capitale di fr. 9’200.– depositato sul libretto di risparmio riconosciuto di sua proprietà dalla convenzione (punto 5), le pattuizioni fra i coniugi sul contributo alimentare dovuto alla moglie non risultano inique. Anzi, l’atteggiamento dell’appellata, che prima ha usato a suo piacimento i capitali depositati sul libretto di risparmio (verbale di interrogatorio formale, domanda 5) e a lei attribuiti dalla convenzione 18 gennaio 1996, per poi in seguito contestare la validità della convenzione stessa, appare contraddittorio.
La convenzione stipulata il 18 gennaio 1996 è di conseguenza valida sia per quel che concerne il contributo alimentare per il figlio che per quello dovuto alla moglie. Essa può essere omologata dal giudice ed esplica integralmente i suoi effetti dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996. L’appello deve essere accolto su questo punto e risulta priva di interesse la censura relativa al pagamento retroattivo dei contributi alimentari per i mesi di febbraio e marzo 1996, poiché la convenzione stessa prevede il versamento di un contributo alimentare complessivo di fr. 1’900.– mensili nel suo periodo di validità, ossia dal 1° febbraio al 31 luglio 1996. Bisogna invece verificare l’ammontare dei contributi alimentari dal 1° agosto 1996, sulla scorta dell'istanza cautelare presentata dalla moglie il 29 marzo 1996.
L'art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC è regolato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Nella fattispecie il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'489.– mensili e quello della moglie in fr. 2'425.–. Egli ha fissato il fabbisogno del figlio, secondo le tabelle dell'Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione 1993, in fr. 480.– mensili, già dedotti il valore delle cure prestate dalla madre e la quota corrispondente all'alloggio, già inclusa nel fabbisogno dell'istante. Quanto al reddito del marito, unica fonte di entrate, il primo giudice ha accertato un guadagno netto di fr. 5'850.–, onde un'eccedenza di fr. 456.– da suddividere a metà fra i coniugi (fr. 228.– mensili). Ciò premesso il Pretore ha desunto che il convenuto doveva versare un contributo alimentare in favore della moglie e del figlio di complessivi fr. 3’133.– (di cui fr. 665.– per Michael), dal 1° aprile 1996.
L'appellante, oltre a contestare la decorrenza dei citati contributi alimentari, chiede che gli venga riconosciuto nel calcolo del fabbisogno minimo l'importo di fr. 120.– mensili per le spese di trasporto occasionate dall'esercizio del diritto di visita, pari ai costi presumibili per quattro trasferte __________ /__________ e ritorno al mese. Il primo giudice non si è pronunciato su tale richiesta, per altro esplicitamente proposta, sia pur con altri importi, nel
riassunto scritto prodotto al dibattimento finale del 7 maggio 1996. L’appellata, dal canto suo, ha contestato sia l’importo sia la circostanza che il padre si rechi a __________, sostenendo nel proprio riassunto che il bambino viene portato a __________ per l’esercizio del diritto di visita. L’appellante non ha contestato tali asserzioni al dibattimento finale (verbali pag. 7), di modo che si può ritenere ammessa la circostanza dell’esercizio del diritto di visita a __________ e le spese di trasporto a tal fine non possono essere inserite nel fabbisogno del padre, non essendo state rese verosimili.
Ne segue che il fabbisogno minimo del marito dev'essere fissato in fr. 2’489.– mensili.
reddito del marito: fr. 5'850.– (non contestato)
reddito della moglie: fr. 0.–
fabbisogno del marito: fr. 2'489.– (non contestato)
fabbisogno della moglie: fr. 2'225.– (non contestato, dedotto tuttavia l'importo di fr. 200.– per la quota corrispondente all'alloggio del figlio, già compreso nel fabbisogno di quest’ultimo).
contributo per il figlio: fr. 700.– (non contestato)
eccedenza: fr. 436.–.–
spettanza del marito: fr. 2’710.– (fabbisogno personale + ½ eccedenza, arrotondati)
spettanza della moglie: fr. 2’440.– (fabbisogno personale + ½ eccedenza, arrotondato)
Il contributo alimentare di fr. 3’133.– stabilito dal Pretore appare pertanto del tutto adeguato alla situazione familiare, anche se la ripartizione interna fra moglie e figlio deve essere modificata, in fr. 700.– per __________ (compresi gli assegni familiari) e in fr. 2’433.– per la moglie. Tale importo decorre dal 1° agosto 1996, dopo la scadenza della convenzione 18 gennaio 1996. L’appello trova quindi solo parziale accoglimento, dovendo essere respinto per quel che concerne l’ammontare del contributo alimentare dovuto dopo il 1° agosto 1996.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
–fr. 1'900.– (di cui fr. 700.– per il figlio, già compresi gli assegni familiari, e fr. 1'200.– per la moglie) dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996;
– fr. 3'133.– (di cui fr. 700.–, già compresi gli assegni familiari, per il figlio e fr. 2'433.– per la moglie) dal 1° agosto 1996.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'appellante sono posti per ½ a suo carico e per ½ a carico dell’appellata, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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