AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.82
Data decisione, Autorità: 11.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00082
Lugano 11 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva d’ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione del 26 agosto 1995 da
__________, __________ __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto del 19 aprile 1996 con cui il Pretore ha statuito sulle eccezioni di litispendenza e di carenza di presupposti processuali, come pure sulla domanda di congiunzione delle cause n. __________e __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 13 maggio 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto emanato il 19 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 1991 e il 1993 la ditta __________ __________, __________ __________ __________o, ha eseguito sulla particella n. __________RFP di __________, proprietà della __________ __________, __________, impianti sanitari, di riscaldamento e di irrigazione per un costo fatturato di fr. 633 709.65. __________ __________ __________ ha versato acconti per un totale di fr. 464 000.–.
B. Non avendo ottenuto il versamento dell’importo residuo, con istanza del 28 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico della particella n. __________per complessivi fr. 169’709.65 oltre accessori. Con decreto del 29 settembre 1993, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________ di procedere all’annotazione in via supercautelare dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca, avvenuta ancora il medesimo giorno. Egli ha inoltre concesso alla parte convenuta la facoltà di chiedere il contraddittorio entro 10 giorni. Nell’eventualità di una rinuncia definitiva al contraddittorio, all’istante è stato assegnato un termine di 90 giorni per promuovere la causa di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva. Se al contrario la convenuta avesse richiesto il contraddittorio, il termine per l’inoltro della causa di merito sarebbe diventato caduco.
Il 6 ottobre 1993 __________ __________ ha proposto la revoca del decreto emanato inaudita parte. Conclusa l’istruttoria, con decreto del 26 ottobre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza e ordinato la cancellazione dell’iscrizione supercautelare (inc. no. __________/____________________.).
C. Il predetto decreto è stato impugnato da __________ __________ con un appello del 7 novembre 1994. Il 18 novembre seguente egli ha pure inoltrato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord un’azione creditoria nei confronti della __________ __________, con la quale ha chiesto la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 169’709.65 oltre accessori (inc. no. __________).
Con decisione del 22 giugno 1995 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 169’709.65 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 1993 a favore di __________ __________, e a carico della particella n. __________ RFP __________ di proprietà della __________ __________, già iscritta in via supercautelare con decreto 29 settembre 1993 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. no. 1. ____________________)
D. Il 26 agosto 1995 __________ __________ ha introdotto dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord l’azione di accertamento del credito e di iscrizione di ipoteca legale definitiva, alla quale si è opposta la __________ __________ con risposta del 22 ottobre 1995. Con riferimento all’azione di accertamento la convenuta ha sollevato eccezione di litispendenza, avendo l’attore già presentato il 18 novembre 1994 una causa per lo stesso credito. In relazione all’iscrizione definitiva essa ha invece eccepito l’improponibilità dell’azione in quanto tardiva, essendo gli effetti legati all’annotazione provvisoria decaduti dopo la crescita in giudicato della sentenza di appello. Da ultimo la convenuta si è opposta alla domanda di congiunzione delle due cause promosse dall’attore nei suoi confronti (inc. no. __________ e __________).
Entrambe le parti hanno chiesto di limitare l’udienza preliminare, avvenuta il 28 febbraio 1996, all’esame delle eccezioni e della domanda di congiunzione delle due azioni.
E. Con decreto del 19 aprile 1996 il Pretore ha accolto l’eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta e ha stralciato la domanda di giudizio n. 1 della petizione 26 agosto 1995. Ha invece respinto l’eccezione di improponibilità della causa e ha ordinato la congiunzione delle procedure n. 12584 e 12674. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– sono state poste a carico della parte attrice in ragione di un terzo e per la rimanenza a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili.
F. Contro tale decreto è insorta la __________ __________ con appello del 13 maggio 1996, in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del decreto impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione del 26 agosto 1995 per carenza dei presupposti processuali. Chiede inoltre che le due cause promosse da __________ __________ nei suoi confronti non vengano congiunte e, da ultimo, che gli oneri processuali siano posti a carico della parte attrice.
Con decreto del 15 maggio 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha concesso al gravame effetto sospensivo.
G. Nelle osservazioni del 7 giugno 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l’eccezione di improponibilità dell’azione perché a suo parere mediante l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale senza limitazione della durata è stata concessa all’istante la facoltà d’introdurre l’azione tendente all’iscrizione definitiva in ogni momento, nei limiti della buona fede. Al contrario l’appellante ritiene una simile iscrizione nulla e senza alcun effetto. A ogni modo essa è dell’avviso che il termine per l’inoltro della causa di merito sia irrimediabilmente scaduto, al più tardi con il passaggio in giudicato della sentenza emanata dal Tribunale d’appello.
A norma dell’art. 961 cpv. 3 CC con la decisione dell’iscrizione provvisoria il giudice deve stabilirne esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l’iscrizione definitiva. L’obbligo di limitare nel tempo la durata dell’iscrizione provvisoria ha per scopo di limitare la durata dell’insicurezza giuridica creata dall’iscrizione provvisoria e di costringere il beneficiario a farsi parte diligente, adottando i passi necessari per ottenere l’iscrizione definitiva entro il termine fissatogli. Occorre infatti evitare che la situazione di incertezza creata dall’iscrizione provvisoria abbia una durata indefinita (DTF 101 II 67, 99 II 390 seg.; sentenza della I CCA del 2 febbraio 1996 in re K. c. M. pag. 5).
In concreto il primo giudice ha omesso sia di stabilire la durata dell’iscrizione provvisoria – ad esempio mediante l’espressione “l’iscrizione provvisoria sarà valida sino a 15 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito” –sia di fissare all’istante un termine per introdurre l’azione di merito (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Zurigo 1982, nota 757 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2a ed., Berna 1996, nota 2892 segg.). In simili circostanze sarebbe, di principio, compito dell’ufficiale del registro fondiario chiedere al giudice di completare la sua decisione (Homberger in: Commentario Zurighese, 1938, nota 16 ad art. 961; Deschenaux in: Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, § 40 B VI 3 b), pag. 693; DTF 99 II 390 consid. 3). Tuttavia non risulta che in concreto l’ufficiale del registro fondiario sia mai intervenuto presso il giudice in tal senso.
a) In passato i Pretori ticinesi si limitavano a trasmettere all’Ufficio del registro fondiario la decisione relativa all’annotazione dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale senza indicare la durata della stessa né il termine assegnato all’istante per promuovere la causa di merito. Tale prassi è cambiata in seguito a una decisione del Tribunale federale, secondo il quale la durata dell’iscrizione provvisoria deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2). L’iscrizione provvisoria, la cui durata non appare nel registro fondiario, non è tuttavia nulla, tanto meno quando l’azione è stata promossa nel termine assegnato dal giudice (DTF 112 II 498; sentenza della I CCA del 1° febbraio 1996 in re A. SA c. Residence H. SA pag. 5).
b) Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è inficiata di nullità nemmeno l’iscrizione provvisoria la cui durata non è stata determinata. La giurisprudenza ha infatti già ammesso la possibilità di far iscrivere un’ipoteca legale per una durata indeterminata, addirittura anche prima dello scadere del termine di tre mesi previsto dall’art. 839 cpv. 2 CC. Ciò è possibile a patto che l’azione tendente all’accertamento del diritto sia già pendente oppure, se non lo è ancora, che debba essere introdotta entro un termine conveniente e determinato (DTF 99 II 391 consid. 3, 66 II 108). Nella fattispecie l’istante ha promosso azione di merito nei confronti dell’appellante il 18 ottobre 1994, una volta preso atto della decisione con cui il Pretore aveva respinto l’istanza di iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani.
Egli ha pure impugnato con successo tale sentenza presso questa Camera, che il 22 giugno 1995 ha confermato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale così come iscritta in via provvisionale, inaudita parte. Infine, il 26 agosto 1995, ovvero poco più di due mesi dopo la decisione di questa Camera, l’istante ha introdotto l’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Ne discende che anche se il giudice ha omesso di stabilire la durata dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, lo scopo dell’ 961 cpv. 3 CC – ovvero quello di porre fine a una situazione incerta a tutela del proprietario iscritto e dei terzi in buona fede (cfr. consid. 2) – è stato comunque raggiunto, dato che la situazione d’incertezza non perdurerà a tempo indeterminato. L’istante ha infatti introdotto l’azione di iscrizione definitiva entro un termine senz’altro conveniente e rispettoso della buona fede, visto che il termine abitualmente assegnato dal giudice per l’introduzione della causa di merito è – di regola – di 90 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’iscrizione provvisoria di durata indeterminata fosse valida, l’appellante è dell’avviso che il termine per promuovere l’azione di merito sia comunque scaduto. Rilevante sarebbe infatti il termine di 90 giorni stabilito nel decreto emanato senza contraddittorio. La tesi è doppiamente infondata. Se da un canto l’assegnazione del termine per promuovere la causa di merito nell’ambito di un decreto emanato senza contraddittorio è irregolare – visto che la legge prevede esplicitamente la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC; art. 361 segg. CPC) – dall’altro tale termine, anche se fosse stato valido, sarebbe automaticamente decaduto con la domanda di revoca del provvedimento supercautelare presentata dall’appellante. Ne deriva che in concreto nessun termine è stato validamente impartito all’istante per introdurre l’azione di merito. In simili circostanze, dunque, egli doveva introdurre l’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale entro un termine “adeguato” e rispettoso del principio della buona fede. L’inoltro dell’azione a poco più di due mesi dalla decisione sull’iscrizione provvisoria risponde alle esigenze sopra menzionate. Anche su questo punto, dunque, l’appello deve essere respinto.
L’appellante censura la decisione di primo grado anche in relazione alla congiunzione delle due azioni. Il provvedimento di congiunzione di più azioni dirette contro un medesimo convenuto e derivanti dal medesimo fatto o atto giuridico ha natura ordinatoria e come tale è inappellabile (art. 72 lett. b e 95 cpv. 1 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 3 ad art. 72). L’appello rivolto contro il dispositivo n.1 del “decreto” impugnato è pertanto irricevibile.
A mente dell’appellante non sarebbe inoltre ammissibile introdurre l’azione di accertamento – rispettivamente l’azione creditoria – separatamente dall’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. A torto. L’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale va proposta con la procedura ordinaria, ciò che, a determinate condizioni, permette all’attore di cumulare a tale azione anche l’azione di accertamento del credito e al convenuto di proporre a sua volta eventuali riconvenzioni (Schumacher, op. cit., nota 768). In particolare queste due azioni possono – ma non devono obbligatoriamente – essere fatte valere congiuntamente qualora il proprietario del fondo sia contemporaneamente debitore della mercede chiesta dall’artigiano o dall’imprenditore (sentenza della I CCA del 5 giugno 1984 in re F. c. K.). Anche su questo punto dunque l’appello si rivela privo di fondamento.
Da ultimo l’appellante censura la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore. Considerato l’esito della presente procedura, che conferma il giudizio impugnato, non v’è motivo di modificare la valutazione pretorile a tal riguardo. Gli oneri processuali d’appello, dal canto loro, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC) e sono pertanto posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________
– avv. dott. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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