AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.80
Data decisione, Autorità: 03.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00080
Lugano 3 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (estensione di servitù e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 febbraio 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ (patrocinata dallo studio legale __________ -, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario, dal 1975, della particella n. __________RFD di __________, che confina con la particella n. __________appartenente a __________ __________. A carico di quest’ultimo fondo è iscritta una servitù di passo pedonale a favore della particella n. __________, stipulata nel mese di giugno 1975 dai precedenti proprietari dei fondi in questione. Il passo parte dall’area comunale (fondo n. __________) e permette l’accesso al fondo dominante per il tramite di una scala. Sui piani originali depositati a registro fondiario l’area gravata dal diritto di passo pedonale è indicata con un pennarello di grosso spessore. __________ __________, dopo aver acquistato nel 1991 la particella n. __________, ha posato un cancello e una cinta metallica lungo il confine con l’area pubblica.
B. Il 17 febbraio 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per far accertare graficamente il tracciato della citata servitù di passo (misure di riferimento comprese) e sul terreno e ha chiesto di ordinare alla convenuta di rimuovere qualsiasi ostacolo che limitava il libero esercizio della servitù. Nella sua risposta del 27 maggio 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio.
C. Ultimata l’istruttoria, nel corso della quale il tecnico __________ __________ ha allestito una perizia, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel suo allegato del 12 febbraio 1996 l’attore ha precisato la propria domanda, nel senso di accertare quali misure di riferimento della servitù di passo quelle indicate dal perito come “misure esterne” e ha mantenuto la domanda di rimozione di ogni ostacolo trovantesi sul tracciato del passo. In via subordinata egli ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di non chiudere il cancello durante il periodo di soggiorno dei beneficiari della servitù a __________. __________ __________ ha, da parte sua, ribadito la sua opposizione alla petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo l’11 aprile 1996, il Pretore ha accertato che la servitù in questione ha una larghezza di 1.21 m e ha ordinato alla convenuta di non chiudere il cancello posto sul tracciato del passo durante i periodi di soggiorno dell’attore a . La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 1’800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorta contro la predetta sentenza con appello del 2 maggio 1996, __________ __________ chiede che tra l’area pubblica e l’inizio della scala che collega i due fondi la servitù di passo pedonale abbia una larghezza massima di 85 cm. Essa chiede inoltre di limitare l’ordine di non chiudere il cancello a chiave alle sole ore diurne. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso (art. 13 CPC), determinante per l’appellabilità della decisione (art. 15 CPC), oltre che per la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili. Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). Mancando indicazioni al riguardo, in caso di dubbio la causa va rinviata al Pretore perché fissi il valore in via di ordinanza. Nel caso concreto appare dubbio che la causa raggiunga il valore litigioso minimo di fr. 8’000.–, di modo che gli atti andrebbero ritornati al Pretore per il relativo accertamento. Dato però che il gravame appare, già a un primo esame, sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere da tale rinvio e procedere direttamente all’emanazione del giudizio.
Il Pretore, accertata l’impossibilità di desumere con precisione dai documenti depositati a registro fondiario la larghezza del passo, ha fissato quest’ultima in 1.21 m, corrispondenti alla misura della scala che collega il subalterno c della particella n. __________al subalterno a del fondo vicino, e ciò per tutta la lunghezza del tracciato.
A norma dell’art. 738 cpv. 1 CC l’estensione di una servitù è determinata dall’iscrizione a registro fondiario, sempre ch’essa determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l’iscrizione prevale su ogni altro genere di interpretazione (DTF 115 II 434 consid. 2b; 88 II 252 pag. 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, Zürcher Kommentar, n. 36, 103 e 109 ad art. 738; Steinauer, Les droits réels, tomo II, 2a edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per il quale la servitù è stata costituita, come pure l’interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4; I CCA, sentenza del 23 settembre 1992 in re M. contro T.), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorre al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., n. 2292, pag. 331).
L’appellante sostiene che la larghezza del passo tra l’area pubblica e l’inizio della scala deve essere ridotta a 85 cm, come prevede il diritto consuetudinario, mentre quella lungo la scala che collega i due fondi va fissata a 1.16 m, come risulta dal sopralluogo della causa intesa alla cancellazione della servitù pendente tra le stesse parti.
a) Nella fattispecie è incontestato che non è possibile desumere la larghezza del passo in questione né dall’iscrizione a registro fondiario né dal titolo di acquisto. Il perito, in particolare, ha constatato l’impossibilità di determinare la larghezza della servitù sulla base del piano di situazione poiché i tratti delimitanti la superficie dell’area gravata, segnati sul documento con un pennarello relativamente grosso, presentano importanti differenze a seconda che la larghezza si misuri dal margine esterno o interno del tratto. La perizia ha nondimeno posto in evidenza che la scala collegante i due fondi ha una larghezza di 1.21 m. A questo proposito l’argomento sollevato per la prima volta in questa sede, secondo cui la larghezza della scala sarebbe di 1.16 m, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non soccorrono quindi le premesse per scostarsi dall’accertamento peritale.
b) La servitù in questione è un diritto di passo pedonale, che abilita quindi al transito a cavallo, in bicicletta o con carichi sulla persona, come gerle, cesti, secchi ecc., ma non al passaggio con bestiame, con carro, carretto a mano e carriola; nel dubbio, esso ha una larghezza di almeno 85 cm (art. 171 cpv. 1 LAC; Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, pag. 144). Ciò non significa che un passo pedonale debba essere largo necessariamente 85 cm. Intanto nulla impedisce alle parti di prevedere un larghezza maggiore. Inoltre l’art. 171 LAC costituisce una semplice presunzione, nel senso che vale unicamente se l’origine della servitù o la maniera in cui è essa stata esercitata non inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). L’autore citato dall’appellante si limita a indicare le distanze minime del passo pedonale previste in altri Cantoni (da 50 cm a 1 m: Liver, op. cit., n. 42 ad art. 740), ma non sussidia oltre il gravame.
c) Nella fattispecie l’istruttoria non ha permesso di appurare l’uso fatto nel tempo della servitù. L’appellante stessa ammette però che la scala in questione, usata per accedere al rustico adibito nel passato a fienile, era stata costruita – per motivi di sicurezza – con una larghezza generosa, tenuto conto che la si percorreva anche con gerle di fieno sulle spalle (appello, pag. 6 e 7). In siffatte circostanze non è dato di capire perché il passo non dovrebbe avere la medesima larghezza lungo tutto il tracciato, principio finanche auspicabile salvo situazioni di fatto contrarie (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 151 n. 190), che non si ravvisano in concreto. Del resto, prima che cominciasse la causa, per l’appellante la larghezza del diritto di passo corrispondeva con tutta evidenza alla larghezza della scala (doc. 6); solo in seguito essa ha ridotto la larghezza a 85 cm (doc. 8), ma senza spiegare perché, non bastando sicuramente a tale riguardo l’accenno a ragioni di sicurezza e di trasporto (appello, pag. 7). Ciò posto, su questo punto l’appello si rivela destituito di fondamento.
a) Il diritto della convenuta di posare il cancello non è più litigioso, l’attore non essendosi appellato contro la sentenza del Pretore. Per quel che è del diritto di chiudere il cancello a chiave, occorre soppesare secondo giurisprudenza i contrapposti interessi dei proprietari del fondo dominante e del fondo gravato, con riguardo alle circostanze specifiche del caso (DTF 113 II 155 in fondo). La chiusura a chiave costituisce un lieve inconveniente, ad ogni modo, solo se il passaggio non è regolarmente usato (Leemann, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 737), oppure se è usato una o due volte la settimana (Piotet, Traité de droit suisse, tomo V, 3, pag. 71).
b) Il fatto di condizionare il passaggio all’uso di una chiave costituisce una restrizione del diritto di passo originariamente pattuito, sicché incombe anzitutto al proprietario del fondo serviente rendere verosimile il suo preminente interesse a chiudere il passo, foss’anche solo nelle ore notturne. Nella fattispecie tutto quello che l’appellante adduce a sostegno di tale esigenza è l’opportunità di tenere lontano animali, rispettivamente di evitare piccoli furti. Per evitare l’entrata di animali nella corte non è necessario però chiudere il cancello a chiave, mentre l’intento di prevenire furti di piantine e vasi da fiori con un cancello alto appena un metro appare d’acchito poco efficace. Oltre a ciò, i “ripetuti furtarelli” lamentati dall’appellante, contestati dall’attore, non trovano alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. In circostanze del genere non si può certo dire che la convenuta abbia sufficientemente giustificato la necessità di chiudere a chiave il cancello sul suo fondo.
c) Si aggiunga che l’aggravio della servitù consistente nella chiusura (anche solo notturna) del cancello non può semplicemente essere minimizzato – come fa l’appellante – invocando la piccolezza della corte o l’eventualità teorica di equipaggiare il cancello di chiusura elettrica (non si sa a spese di chi) o la generica vicinanza del nucleo del paese, della chiesa e della piazza. Per imporre all’attore l’obbligo di aprire e chiudere a chiave il cancello ogni volta che entra o esce di casa (non esistono altri accessi in concreto), foss’anche solo di notte, l’appellante avrebbe dovuto sostanziare concretamente le sue giustificazioni. Nella fattispecie le argomentazioni addotte non bastano a far prevalere l’interesse della convenuta su quello dell’attore, che chiede di poter continuare ad accedere senza intralcio a casa sua. Anche su questo punto l’appello si dimostra perciò destinato all’ insuccesso.
L’appellante critica infine la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, affermando che la suddivisione a metà non tiene conto delle sostanziali soccombenze reciproche. Ora, nell’appli-cazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC il primo giudice gode di un suo margine di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso. Se nel caso specifico si pensa che l’appel-lante si era integralmente opposta alla petizione e che quest’ul-tima è stata parzialmente accolta, il riparto deciso dal Pretore non appare il risultato di un eccesso né di un abuso. Non soccorrono quindi gli estremi per scostarsi da tale valutazione.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili d’appello.
– st.leg. __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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