AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.78
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00078
Lugano, 10 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa __________ /__________ (ricorso contro atti dell’amministratore della successione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 gennaio 1996 da
__________ __________ -__________, __________ __________ __________ , __________ __________ __________ -, __________ __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
dott. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 6 maggio 1996 presentato da __________ __________ -__________ e litisconsorti contro la sentenza emessa il 22 aprile 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________. __________ __________ è stato nominato il 29 aprile 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, in sostituzione del
__________. __________ __________, amministratore della successione fu __________ __________ (1901), deceduta senza figli a __________ il ____________________ 1992. La defunta ha lasciato quattro testamenti, di cui due oggetto di contestazione giudiziaria davanti allo stesso Pretore, e un’eredità comprendente anche immobili a __________.
B. Nel novembre del 1995 l’autorità fiscale italiana ha preteso da coloro che, dopo la morte della testatrice, si erano fatti intestare i fondi a __________ (____________________-__________, __________ __________ , __________ __________ -, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________) il pagamento di complessive Lit. 1 240 838 780 a titolo di imposta di successione. Gli intestatari dei fondi si sono rivolti all’am-ministratore dell’eredità, il quale però ha rifiutato di eseguire il pagamento con denaro della successione. L’amministratore ha provveduto invece a saldare l’imposta comunale italiana sugli immobili (Lit. 11 822 000).
C. Il 25 gennaio 1996 __________ __________ -__________, __________ __________ , __________ __________ -, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché ordinasse all’amministratore – come autorità di vigilanza – il pagamento dell’imposta di successione italiana. Al contraddittorio del 20 marzo 1996 il __________. __________ __________ si è opposto all’istanza, facendo valere che il debito grava gli eredi, non la successione.
D. Con decisione del 22 aprile 1996 il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese processuali sono state poste a carico degli istanti in solido, senza attribuzione di ripetibili al convenuto.
E. __________ __________ -__________, __________ __________ , __________ __________ -, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la decisione del Pretore con un appello del 6 maggio 1996 in cui postulano l’accoglimento della loro istanza e la conseguente riforma della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 il __________. __________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. L’amministratore della successione, sia egli designato a norma dell’art. 554 o – come in concreto – dell’art. 556 cpv. 3 CC, è soggetto alla vigilanza dell’autorità, cui gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 595 cpv. 3 CC per analogia: Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, nota 21 ad art. 554 CC; Escher in: Zürcher Kommentar,
3ª edizione, nota 18 ad art. 554 CC). Autorità di vigilanza è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 2 n. 13 LAC con riferimento all’art. 595 CC: Rep. 1981 pag. 122), il quale giudica gli atti dell’amministratore con procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 LAC, che rinvia all’art. 360 CPC). Le decisioni del Pretore possono essere appellate “in conformità con l’art. 370 CC” (art. 360 cpv. 3 CC), ovvero nel termine di dieci giorni dalla notifica (art. 370 cpv. 2 CC). Nella fattispecie gli appellanti sostengono che la decisione del Pretore è stata loro notificata il 24 aprile 1996. In realtà il bollo dell’ufficio postale sul retro della busta ritirata dal patrocinatore degli appellanti reca la data del 23 aprile 1996. Fosse quella la data della notifica (come tutto induce a credere), il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 3 maggio 1996 e l’appello, tardivo, andrebbe dichiarato irricevibile. Dal momento nondimeno che – come si vedrà oltre – il gravame è in ogni modo destinato all’insuccesso, appare inutile esperire indagini sulla data esatta della notifica.
Il Pretore ha ricordato anzitutto che l’autorità di vigilanza non esamina gli atti compiuti dall’amministratore (o che l’ammini-stratore rifiuta di compiere) con pieno potere cognitivo, ma si limita a verificare se tali atti non siano manifestamente inopportuni o arbitrari oppure se l’amministratore non ritardi ingiustificatamente la propria opera. Ciò posto, il primo giudice ha rilevato che in materia di tributi successori l’amministratore non è un soggetto d’imposta, né per il diritto svizzero né per quello italiano, tranne – per il diritto italiano – ove sussista “un inscindibile nesso tra l’attività istituzionalmente esercitata dall’ammini-stratore e il compito specifico demandatogli di amministrazione dei beni ereditari” (decisione, pag. 5). Non ravvisandosi in concreto estremi del genere, il pagamento dell’imposta non poteva quindi essere ingiunto al convenuto, il cui rifiuto di attingere a beni dell’eredità sfuggiva a qualsiasi censura. Giustificato appariva invece il pagamento dell’imposta comunale italiana, poiché tale onere grava i beni della successione e non i singoli eredi o legatari.
Gli appellanti sostengono che l’operato dell’amministratore è disciplinato nella fattispecie dal diritto svizzero, sicché tra i compiti del convenuto rientra anche il pagamento dell’imposta di successione. Ciò appare tanto più legittimo in un caso come quello in esame, ove la posizione dei singoli eredi o legatari è incerta a causa delle procedure giudiziarie pendenti. Considerati i redditi finora capitalizzati dai beni relitti, non solo il pagamento non intaccherebbe la sostanza della successione, ma costituirebbe l’unica soluzione opportuna. Fossero costretti ad anticipare la somma pretesa dal fisco italiano, gli appellanti correrebbero il rischio di non poter ricuperare – qualora si trovassero esclusi dalla successione per sentenze loro sfavorevoli sulla validità dei testamenti – la cifra versata. Per di più, rifiutando di pagare l’imposta, l’amministratore esporrebbe la successione al pericolo di vedere gli immobili realizzati in via forzosa dal fisco italiano, con grave pregiudizio per l’intero asse ereditario.
La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Ne segue che la legge svizzera regge, in simili casi, anche i provvedimenti ordinati dal giudice svizzero a salvaguardia della devoluzione ereditaria, come – per l’appunto – la nomina di un amministratore. Giustamente il Pretore ha ritenuto quindi, in applicazione analogica dell’art. 554 CC, che compito dell’amministratore è nella fattispecie quello di attuare tutte le misure necessarie alla conservazione dell’eredità (Tuor/Picenoni, op. cit., nota 18 ad art. 554 CC; Escher, op. cit., nota 15 ad art. 554 CC), compreso il pagamento di debiti fiscali (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 602). Il problema è di sapere se l’imposta di cui gli appellanti chiedono il pagamento sia un debito della successione, rispettivamente – nel caso in cui non sia tale – quali conseguenze possa avere per la successione il mancato pagamento dell’imposta.
Gli stessi appellanti riconoscono che nel diritto svizzero le imposte di successione sono debiti personali degli eredi, non passività della successione (DTF 111 II 423 consid. 10). Nel diritto italiano la natura dell’imposta sembra essere identica, quanto meno a un esame di mera verosimiglianza (come quello che governa il giudizio di procedimenti in camera di consiglio), tant’è che nemmeno l’esecutore testamentario è abilitato a corrispondere simile imposta (doc. 1, 4° foglio a metà: “l’imposta di successione [...] fa carico esclusivamente all’erede”). Non si può quindi criticare il convenuto, nel caso di rassegna, per avere rifiutato il pagamento di un debito estraneo alla successione. Che l’esborso possa essere sopportato dall’eredità senza scapito per il capitale e la sostanza nulla muta alla natura del prelievo. La situazione sarebbe potuta essere diversa qualora la testatrice avesse assunto l’onere di pagare il tributo in luogo e vece dei vari soggetti d’imposta. Nel caso in esame però essa ha precisato, nelle sue disposizioni di ultima volontà, che “ognuno degli eredi da me istituiti dovrà sopportare proporzionalmente ai valori assegnatigli tutti gli oneri derivanti dalla presente successione, nessuno escluso” (doc. 1, 5° foglio). Intravedere un debito della successione in circostanze siffatte sarebbe fuori luogo.
Argomentano gli appellanti che è iniquo far anticipare l’imposta di successione da eredi o legatari la cui posizione è incerta a causa di processi pendenti. Ma ciò non basta a far apparire più equa la soluzione prospettata nel ricorso, ove appena si consideri che, costringendo l’eredità ad anticipare essa medesima l’imposta, non si farebbe altro che far sopportare alla successione il rischio di pagare debiti altrui. Né si può condividere la tesi degli appellanti, secondo cui nell’ipotesi in cui la successione anticipi l’imposta “sussisterà semmai un problema di conguagli” (memoriale, pag. 7 in fondo); mal si comprende, in effetti, come la successione potrà compensare il proprio credito verso un erede (o legatario) decaduto con quanto spetterà agli eredi accertati per sentenza. Di maggior peso è invece l’assunto secondo cui, non pagando l’imposta dovuta dai presunti eredi (o legatari), la successione corre il pericolo di vedere il fisco italiano rivalersi sugli immobili a __________. Se non che, una siffatta evenienza – per quanto pregiudizievole possa apparire – non risulta imminente e neppure prossima. Benché una quota considerevole dell’imposta di successione sia già scaduta il 14 dicembre 1995 (Lit. 577 035 000), non risulta infatti che l’autorità tributaria abbia diffidato i presunti eredi al pagamento della somma con la comminatoria dell’esecuzione effettiva sugli stabili loro intestati. Non se ne può quindi dedurre che, rifiutando il noto pagamento a favore degli appellanti, l’amministratore non tuteli adeguatamente l’integrità dell’asse ereditario.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata anche al ragguardevole valore della successione. L’ammontare delle ripetibili tiene conto del fatto che l’amministratore ha difeso il proprio operato da sé, senza affrontare spese legali.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– __________. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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