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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.77
Data decisione, Autorità: 03.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00077
Lugano, 3 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato: restituzione in intero) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 3 maggio 1994 da
__________, __________
__________ -__________, __________
__________ -__________, __________ __________
__________, __________
__________ __________, __________
__________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 6 maggio 1996 presentato da __________ , __________ __________ -, __________ __________ -__________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - contro la sentenza emessa il 29 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Blenio;
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ottobre del 1982 __________ __________ era unica proprietaria della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge una casa di abitazione. __________ __________ possedeva la confinante particella n. __________RFD. In seguito alla nuova misurazione catastale nel Comune, __________ __________ ha ottenuto nel 1983 – su ricorso – che il confine tra i due fondi corresse lungo la facciata della casa appartenente a __________ __________. Quest’ultima ha impugnato la decisione davanti al Pretore del Distretto di Blenio, che con sentenza dell’11 agosto 1992 ha respinto la petizione, mentre ha accolto una riconvenzione di __________ __________ e ha accertato che il confine tra le due particelle era in realtà quello risultante dal nuovo riparto dei fondi approvato il 2 aprile 1963 dal Consiglio di Stato in esito al raggruppamento dei terreni. L’attrice si è vista condannare così – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – a demolire circa
2 m² della propria abitazione che invadono il fondo del convenuto. La sentenza del Pretore è passata in giudicato.
B. Il 16 aprile 1993 __________ __________ ha costituito la particella n. RFD in proprietà per piani. Essa ha conservato una quota per sé, ne ha donata una alla figlia __________ __________ -, un’altra alla figlia __________ __________ -__________ e un’altra ancora in comproprietà ai tre discendenti del figlio __________, cioè __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ -. Il 18 marzo 1994, all’atto di intraprendere i lavori di demolizione ordinati dal Pretore, __________ __________ ha rinvenuto in corrispondenza dello spigolo della casa, a circa 50 cm di profondità, un termine di confine (doc. B, doc. F; testimonianza __________, verbale del 9 maggio 1995, pag. 2). Essa ha avvertito Il Pretore, che il 13 aprile 1994 ha tenuto – senza successo – un esperimento di conciliazione.
C. __________ , __________ __________ -, __________ __________ -__________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - hanno introdotto al Pretore, il 3 maggio 1994, una domanda di restituzione in intero contro la sentenza dell’11 agosto 1992, chiedendo che – in modifica della sentenza stessa – la loro particella n. __________ RFD fosse accertata estendersi fino al cippo trovato durante gli scavi. __________, __________ ed __________ __________, proprietari della particella n. __________RFD, si sono opposti alla domanda e hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 17 ottobre 1995 ogni parte ha mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 29 marzo 1996, il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero e ha posto le spese processuali di fr. 300.–, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ , __________ __________ -, __________ __________ -__________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - sono insorti con un appello del 6 maggio 1996 in cui postulano l’accoglimento della restituzione in intero e il rinvio degli atti al Pretore perché istruisca la causa. Nelle loro osservazioni del 30 maggio 1996 i convenuti propongono di dichiarare l’appello irricevibile o, subordinatamente, di respingerlo nel merito e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 346 lett. d CPC invocato dagli appellanti stabilisce che la restituzione in intero contro una sentenza ha luogo se dopo la sentenza stessa “sia stato trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”. La domanda deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui la parte richiedente è venuta a conoscenza del documento (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC). La procedura si scinde in due stadi: l’uno inteso ad accertare i presupposti della restituzione in intero (“giudizio rescindente”), l’altro volto al giudizio sul merito della lite (“giudizio rescissorio”). Se il giudizio rescindente è positivo, le parti sono rimesse nello stato in cui si trovavano prima dell’emanazione della sentenza impugnata. Il giudizio rescissorio potrà risultare – per la parte che chiede la restituzione – sia identico, sia più favorevole, sia più sfavorevole di quello impugnato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 237 con richiami).
Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato di rescindere la sentenza dell’11 agosto 1992 rilevando che una restituzione in intero giusta l’art. 346 lett. d CPC presuppone la scoperta di “un documento decisivo”. Il noto cippo di confine non è un documento, anche se – a parere del Pretore – della sua esistenza si può tenere conto. “Documento” è, invece, il verbale evocato dai richiedenti, che si valevano di un protocollo del 12 maggio 1966 relativo a un sopralluogo esperito dal Pretore del Distretto di Blenio nell’ambito di una causa pendente – all’epoca – fra l’autore in diritto di __________ __________ e il convenuto __________ __________ (doc. D e E). In quel verbale si attestava l’esistenza di due termini posti lungo il confine tra le particelle n. __________e __________; uno di questi termini è appunto – secondo i richiedenti – il cippo rinvenuto il 18 marzo 1994 durante gli scavi. Se non che – ha rilevato il Pretore – fosse pure “decisivo”, il predetto verbale del 12 maggio 1966 era già noto a __________ __________ quando è stata emessa la sentenza impugnata (l’11 agosto 1992), tant’è che __________ __________ lo aveva menzionato nel proprio memoriale conclusivo. In concreto il verbale non poteva ritenersi quindi un documento che __________ __________ aveva omesso di produrre “senza sua colpa”; al contrario: in quel processo __________ __________ avrebbe potuto richiamarlo. Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – risultava disatteso anche il termine dell’art. 348 CPC, decorso 20 giorni dopo la notifica del citato memoriale conclusivo, intimato il 4 novembre 1991. I requisiti della restituzione in intero facevano pertanto difetto.
Gli appellanti sostengono che solo l’esemplare del verbale
12 maggio 1966 da loro reperito presso l’Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto reca, in calce, la seguente annotazione manoscritta (riprodotta testualmente):
Faccio osservare che la particella __________
dal 1966 era ancora di sua proprietà
io sono andato in posesso nel 1971
Concernente la risoluzione 2 aprile 1963 del Consiglio
di stato che approva definitivamente il progetto che
Il progetto [= parola cancellata] dei nuovi riparto dei fondi in __________
Si tratta – secondo gli appellanti – di frasi apposte da __________ __________ che, messe in relazione con il termine scoperto sotto lo spigolo della casa il 18 marzo 1994, permettono di escludere “in modo inconfutabile” un’invasione di terreno altrui. Fosse stato cognito di simili elementi, nella sentenza dell’11 agosto 1992 il Pretore avrebbe senz’altro deciso diversamente. Quanto alla tempestività della domanda, la controparte non ha mai mosso alcuna contestazione; il documento con l’aggiunta manoscritta, per di più, è giunto a conoscenza degli appellanti solo il 13 aprile 1994, onde la tempestività della domanda.
3ª edizione, pag. 531 in fondo), tale orientamento risponde nondimeno alla volontà del legislatore ticinese (Anastasi, op. cit., pag. 240 nota 40 con rinvio a Lanini, La restituzione in intero, tesi, Locarno 1966, pag. 51 nota 107) ed è seguito anche da altri ordinamenti cantonali, come quello di Basilea Città, Basilea Campagna (Kornicker, Die zivilprozessuale Revision im Spannungsverhältnis zwischen Rechtsfrieden und Rechtsverwirklichung, Basilea 1995, pag. 86 nota 456), Ginevra e Vaud (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise,
2ª edizione, pag. 701 in alto). La questione di sapere se la scoperta di fatti nuovi e importanti – evidentemente anteriori alla sentenza impugnata – dimostrabili con altri mezzi di prova sia atta a sorreggere una nuova azione giudiziaria (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.3 ad art. 38) può, per ora, rimanere irrisolta. Nel caso in esame basti considerare che – contrariamente all’opinione del Pretore – solo il verbale del 12 maggio 1966 è suscettibile di configurare “un documento” a norma dell’art. 346 lett. d CPC.
Ammesso e non concesso che gli appellanti abbiano scoperto il verbale con l’aggiunta manoscritta di __________ __________ (l’autore dell’aggiunta non è contestato: osservazioni all’appello, pag. 5) solo il 13 aprile 1994, rimane da esaminare se il documento sia “decisivo” nel senso dell’art. 346 lett. d CPC, cioè se il suo contenuto sia manifestamente in contrasto con un fatto accertato nel giudizio precedente (Rep. 1986 pag. 106 in alto). Ora, che il 12 maggio 1966 siano stati riscontrati due termini lungo il confine tra le particelle n. __________e __________era un fatto noto già nell’ambito della precedente causa, né gli appellanti pretendono più il contrario. Essi obiettano che solo il rinvenimento del cippo, il 13 aprile 1994, e in particolare l’aggiunta manoscritta di __________ __________ sul verbale del 12 maggio 1966 danno “la chiave di lettura del documento” (appello, pag. 8 seg.). In realtà la scoperta del cippo non configura – come detto – alcun titolo di revisione, mentre l’annotazione autografa di __________ __________– ai limiti della comprensibilità – non documenta alcun fatto in palese contrasto con quanto accertato dal Pretore nella sentenza dell’11 agosto 1992. Nemmeno gli appellanti asseriscono, del resto, che le frasi scritte da __________ __________ avrebbero permesso di accertare l’esistenza del termine rinvenuto il 13 aprile 1994. Non si è quindi in presenza di alcun documento “decisivo” nell’accezione dell’art. 346 lett. d CPC. In realtà è vero il contrario: che, cioè, “decisivo” non è il documento, né tanto meno l’annotazione di __________ __________, bensì il fortuito ritrovamento del termine, grazie al quale è possibile ricostruire concretamente, sul terreno, quanto il verbale del 12 maggio 1966 attesta. Se non che, come si è spiegato, il ritrovamento del termine è un fatto nuovo, non un documento nuovo. Una restituzione in intero per tale titolo non può quindi entrare in linea di conto e giustamente il Pretore ha respinto la petizione. Ne segue la conferma del giudizio impugnato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
Comunicazione al Pretore del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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