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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.75
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00075
Lugano, 11 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (disdetta di usufrutto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 5 ottobre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 maggio 1996 proposto da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: che il 5 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di accertare la validità di una disdetta mediante la quale egli aveva rescisso con effetto immediato, il 6 giugno 1995, un diritto di usufrutto (assoggettato al diritto svizzero e con foro giudiziario a Lugano) concesso il 21 giugno 1991 alla madre __________ __________ __________ su un conto denominato “__________ .” presso __________ di __________ __________ a __________;
che __________ __________ __________i, citata nella forma degli assenti, non si è costituita in giudizio, facendosi precludere dalla lite;
che con sentenza del 15 marzo 1996 il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato la validità della disdetta, ponendo la tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 800.– per ripetibili;
che contro tale sentenza __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 maggio 1996 inteso a ottenere il rigetto dell’ azione e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello è stata dichiarata senza oggetto dal giudice delegato con ordinanza del 22 maggio 1996;
che nelle sue osservazioni del 14 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore;
che una domanda di restituzione in intero presentata in pendenza di appello da __________ __________ __________ per far accertare il suo diritto di usufrutto è stata respinta nel frattempo dal Pretore;
e considerando
in diritto: che la parte preclusa è legittimata a esperire appello contro una sentenza a lei sfavorevole (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’im-pugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Rep. 1969 pag. 286 consid. 7A), purché non contesti i fatti allegati dall’attore nella petizione (art. 169 cpv. 1 in fine CPC);
che in concreto la sentenza del Pretore è stata notificata alla convenuta nelle vie edittali (art. 123 cpv. 2 CPC), sul Foglio Ufficiale n. 26 del 29 marzo 1996 (pag. 2180), di modo che il termine per appellare scadeva – tenuto conto delle ferie di Pasqua (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) – il 3 maggio 1996;
che l’appello in esame, tempestivo e introdotto da una parte legittimata a ricorrere, è pertanto ricevibile;
che nella fattispecie il Pretore ha ritenuto potersi rescindere con effetto immediato – per motivi gravi – il diritto di usufrutto, “a maggior ragione nell’ambito di un contratto di durata nel quale (...) l’esistenza di un rapporto di fiducia particolare fra le parti rappresenta un importante elemento di valutazione” (consid. 5 in fine);
che tale assunto appare già a prima vista eterodosso, un usufrutto estinguendosi solo con la morte del beneficiario e, per le persone giuridiche, con il loro scioglimento, tanto che l’art. 749 cpv. 1 CC è una norma di diritto imperativo (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 87 nota 9) e che il negozio giuridico stipulato dalle parti non contemplava alcuna possibilità di rescissione anticipata (doc. B, clausola 3.1);
che i riferimenti del Pretore a Cherpillod (La fin des contrats de durée, Losanna 1988, pag. 123 segg.) e a DTF 92 II 299 non sono di alcuna pertinenza, un contratto di usufrutto non essendo un contratto (obbligatorio) “di durata”, ma un contratto di costituzione di servitù (l’unica servitù che possa gravare beni mobili: art. 745 cpv. 1 CC);
che la disdetta unilaterale di un usufrutto non può quindi entrare in linea di conto, salvo che tale possibilità sia prevista nell’atto di costituzione della servitù (Tuor/Schnyder/Schmid, Das schwei-zerische ZGB, 11ª edizione, pag. 793 in alto con rinvio a DTF 116 II 285), ciò che nella fattispecie fa manifestamente difetto;
che la disdicibilità di un usufrutto costituendo una questione giuridica, da esaminare d’ufficio in qualunque stadio del processo (art. 87 cpv. 1 CPC), a nulla rileva che l’appellante non abbia sollevato una specifica censura nel ricorso;
che comunque sia, quand’anche si volesse reputare legittima – per ipotesi – la disdetta immediata di un usufrutto per cause gravi, il Pretore avrebbe dovuto respingere in ogni modo l’azio-ne di accertamento, la disdetta controversa non essendo mai pervenuta all’appellante (ricevuta di ritorno allegata al doc. C);
che infatti, constatata l’impossibilità di raggiungere l’appellante nella sua residenza di __________ (doc. D), l’attore non ha nemmeno tentato di inviare la disdetta a __________, sebbene conoscesse un preciso recapito della madre nel __________ di __________ sin dal 25 luglio 1990 (doc. N);
che, in simili circostanze, poco importa quale residenza formale abbia dichiarato l’appellante nel contratto di costituzione di usufrutto (osservazioni all’appello, pag. 4 in alto), l’attore non potendo ignorare in buona fede almeno il recapito a lui noto;
che per di più, si volesse prescindere anche dalla notifica della disdetta, non appaiono delinearsi in concreto nemmeno i “gravi motivi” invocati dall’attore;
che, infatti, gravi motivi potrebbero essere solo le mancanze dell’usufruttuario cui ragionevolmente non si può porre rimedio con i mezzi offerti dalla legge a tutela del proprietario dei beni (si pensi alla richiesta di garanzie giusta l’art. 760 cpv. 1 CC o alla nomina di un curatore in virtù dell’art. 762 CC: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 33 segg.; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, pag. 620 segg.);
che nella fattispecie l’attore non solo non ha mai preteso estremi del genere, ma si è sempre limitato a rimproverare all’usufruttuaria abusi che nemmeno riguardano beni depositati sul conto “__________ .” (conto su cui l’appellante, quanto meno secondo il citato contratto, non risulta avere alcuna disponibilità);
che, tutto ciò posto, l’azione promossa contro l’appellante risultava destinata all’insuccesso già sulla scorta degli argomenti e dei documenti addotti dall’attore;
che l’accoglimento dell’appello comporta la riforma della sentenza impugnata e l’addebito delle spese al soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, non costituitasi in giudizio;
che gli oneri processuali dell’appello seguono il medesimo principio, l’appellante vittoriosa avendo diritto nondimeno a un’equa indennità per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 650.– è posta a carico dell’attore.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà all’appellante fr. 750.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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