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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.72
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00072
Lugano 15 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 1994 da
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 14 luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n. __________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per le spese di patrocinio sopportate;
che con risposta del 3 ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;
che con le conclusioni di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.– oltre accessori;
che con sentenza 26 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.– per ripetibili;
che con appello del 29 aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che l’attore ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n. __________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr. 7940.– oltre accessori;
che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);
che per l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);
che in concreto, come si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;
che pertanto l’appello 29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia:
L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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