AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.66
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00066
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (contributi condominiali: iscrizione di ipoteca legale definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 18 febbraio 1991 da
Comunione dei comproprietari del condominio __________, __________ e Comunione dei comproprietari del condominio __________, __________, (rappresentati dall’amministratore __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
arch. __________ __________, __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti:
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ è proprietaria di un appartamento nella proprietà per piani denominata “__________ ” e di un’autorimessa in quella denominata “__________ ” a __________;
che queste due proprietà per piani, unitamente a quelle “__________ ” e “__________ ”, formano il complesso “__________ __________ ”, le cui parti comuni costituiscono un’entità a sé stante denominata “__________ ”;
che con decreto del 9 novembre 1990 il Pretore del Distretto di Lugano, statuendo su un’istanza presentata il 7 novembre 1990 dalle Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ” ha ordinato l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale di fr. 12’700.40 a carico delle citate proprietà per piani appartenenti a __________ __________ (inc. __________/__________richiamato);
che con petizione del 18 febbraio 1991 le Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ” hanno chiesto la condanna di __________ __________ al pagamento dell’importo di fr. 12’700.40 e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva a carico delle citate proprietà per piani appartenenti a __________ __________;
che con risposta del 16 maggio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della Comunione dei comproprietari della “__________ __________ ” a versarle l’importo di fr. 50’000.–;
che le attrici si sono opposte alla domanda riconvenzionale con risposta del 24 settembre 1991;
che al dibattimento finale del 9 marzo 1994 le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e domande;
che con sentenza del 4 aprile 1996 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando __________ __________ a pagare alle Comunioni dei comproprietari “o” e “ ” l’importo di fr. 12’580.40 e ha ordinato l’iscrizione definitiva di un ipoteca legale di pari importo a carico delle proprietà per piani della convenuta, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale;
che le spese dell’azione principale,con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, così come quelle dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili dell’azione principale e fr. 4’000.– per la riconvenzionale;
che contro la predetta sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1996 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di riconoscere i suoi crediti nei confronti anche delle Comproprietà per piani “__________ ” e “__________ ” (dispositivo n. 2) e di ridurre a fr. 700.–, rispettivamente a fr. 1’300.– le tasse di giustizia di prima sede, come pure di fissare in fr. 1’000.–, rispettivamente in fr. 2’500.– le ripetibili dovute alla controparte;
che nelle osservazioni del 24 maggio 1996 le Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ” propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata;
considerando
in diritto;
che l’appello è irricevibile nella misura in cui l’appellante contesta il rigetto delle sue pretese nei confronti delle Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ”, poiché parti estranee al procedimento così come indicato dal Pretore nei considerandi della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 2 pag. 5);
che in effetti solo il dispositivo di una sentenza può essere oggetto di impugnazione e non la motivazione del giudizio (Rep. 1983 50);
che nel caso concreto l’appellante si limita a sostenere che le sue pretese sono crediti nei confronti del “__________ ” e quindi per il tramite del medesimo anche delle Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________a”, ma non indica in che cosa consisterebbe una pronuncia diversa rispetto al dispositivo n. 2;
che quand’anche si ammettesse la tesi dell’appellante, le sue pretese sono state respinte in quanto non provate, ciò che vale anche per quelle relative alle Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ”;
che la circostanza che l’azione di iscrizione provvisoria delle ipoteche legale sia stata introdotta anche dalla Comunione dei comproprietari “__________ ” non è decisiva, ritenuto che i crediti riconosciuti oggetto delle presenti iscrizioni ipotecarie, sono quelli di spettanza delle attrici;
che il primo giudice, senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 1’000.– la tassa di giustizia dell’azione principale, in fr. 1’800.– quella della riconvenzionale, in fr. 1’200.– le ripetibili a favore delle appellate per l’azione principale e in fr. 4’000.– quelle per la riconvenzionale;
che, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS c./T. e B., consid. 8);
che nel caso concreto, trattandosi di azioni creditorie, il valore di causa deve essere fissato in fr. 12’700.40 per l’azione principale e in fr. 50’000.– per la riconvenzionale;
che per le azioni ordinarie l’art. 17 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 450.- e fr. 1’200.– per la cause di valore litigioso da fr. 8’000.– a fr. 20’000.– e da fr. 750.– e fr. 2’000.– per le cause di valore litigioso da fr. 2’001.– a fr. 50’000.–;
che gli importi di fr. 1’000.–, rispettivamente di fr. 1’800.–, risultano indubbiamente alti e possono fors’anche apparire punitivi, tuttavia non sono ancora il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice;
che le ripetibili devono di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il giudice (Rep. 1985 96; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 3 ad art. 150 CPC);
che per un valore di causa di fr. 12’700.40 l’onorario si situa tra l’8 e il 15% (art. 9 TOA), ossia tra fr. 1’016.– e fr. 1’905.–, ragione per cui l’importo di fr. 1’200.– non è il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice;
che per un valore di causa di fr. 50’000.– l’onorario si situa tra l’8 e il 15% (art. 9 TOA), ossia tra fr. 4’000.– e fr. 7’500.–;
che nondimeno, l’importo di fr. 4’000.– appare, nel caso concreto eccessivo per rapporto all’entità delle prestazioni effettuate dal patrocinatore delle appellate, limitate alla risposta riconvenzionale di 5 pagine e alla partecipazione a due brevi udienze;
che giusta l’art. 11 cpv. 1 TOA per pratiche di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato, gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA;
che in queste circostanze si deve far capo alla combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula seguente, adottata dal Consiglio di moderazione:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
ove O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot quello a tempo (CdM 10 settembre 1990 in re R./T. pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 1991, n. 1 pag. 15);
che il tempo dedicato dal legale alla trattazione della domanda riconvenzionale può essere fissato in 6 ore retribuite fr. 200.– l’una, di modo che l’onorario ad valorem corrisponde a fr. 1’200.– ;
che in applicazione della citata formula l’onorario spettante al legale ammonta a fr. 1’800.– arrotondati (8000 x 1200 ./. 5200);
che l’appellante ha riconosciuto comunque un’indennità di fr. 2’500.–, di modo che l’appello dev’essere accolto in questa misura;
che gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti a carico delle appellate in ragione di 1/5 e dell’appellante in ragione di 4/5, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 650.– a titolo di ripetibili ridotte di appello;
per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“4. Le spese dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–, da anticipare dalla parte convenuta, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’500.– a titolo di ripetibili.”
Per il resto la sentenza rimane immutata.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 4/5 e delle appellate, in solido, in ragione di 1/5. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 650.– complessivi per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
arch. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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