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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.64
Data decisione, Autorità: 14.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00064
Lugano 14 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 29 aprile 1992 da
__________ , __________ __________ __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso l’11 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 1990 e il 1991 la __________ __________ __________ ha preparato e posato una facciata strutturale ventilata (sistema “__________ ”), fornendo e posando infissi di alluminio sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________, per un costo complessivo di Lit. 791’304’535. Il proprietario ha versato acconti per un totale di Lit. 644’110’223, ma non ha corrisposto il saldo.
B. Con istanza del 17 luglio 1991 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e la ditta __________ __________, che aveva ordinato i lavori, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della particella n. __________ RFD di __________ per complessivi fr. 180’000.–. Con decreto del 19 luglio 1991, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di annotare un’ipoteca legale provvisoria per tale importo. All’udienza del 30 ottobre 1991 i convenuti non si sono opposti all’iscrizione e il Pretore ha assegnato all’istante un termine fino al 30 aprile 1992 per promuovere la causa di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.
C. Il 29 aprile 1992 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore dl Distretto di Bellinzona l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. In via cautelare essa ha postulato anche l’estensione dell’iscrizione provvisoria a carico del diritto di superficie a sé stante e permanente intavolato quale fondo n. __________, appartenente a __________ __________, e gravante come servitù la particella n. __________. Con decreto del 30 aprile 1992 il Pretore ha accolto la richiesta cautelare.
Nella risposta del 31 agosto 1992 __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Con la replica del 1° ottobre 1992 l’attrice ha ribadito la propria domanda, mentre con la duplica del 6 novembre 1992 i convenuti, mantenendo la loro opposizione, hanno chiesto in via cautelare di ordinare all’Ufficiale dei registri di __________ la cancellazione dell’iscrizione provvisoria e in via subordinata, nel caso in cui fosse stata confermata l’iscrizione, di obbligare l’attrice a versare una garanzia di fr. 45’000.–.
D. Il 12 gennaio 1993 si è tenuta l’udienza preliminare e la discussione sulla domanda cautelare. __________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le proprie domande, alle quali si è opposta __________ __________ Non essendovi prove da assumere, la discussione finale ha avuto luogo immediatamente.
Il 13 ottobre 1993 l’attrice ha prodotto copia dell’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale emanato a __________ tra le parti.
E. Statuendo l’11 aprile 1996, il Pretore, constatata la totale inattività delle parti dal 13 ottobre 1993, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione, facendo ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di __________ di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria il 19 luglio 1991 e il 30 aprile 1992 a carico della particella n. __________e del diritto di superficie n. __________RFD di __________. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 730.– sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.
F. Insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 25 aprile 1996, __________ __________ postula l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al Pretore per l’emanazione della decisione provvisionale. Nelle loro osservazioni del 30 maggio 1996 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 351 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo (cpv. 2). I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 CPC e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (cpv. 3).
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) è appellabile ove la controversia riguardi il verificarsi della perenzione (non la validità dei motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva: I CCA, sentenze dell’8 novembre 1995 in re S.; del 6 dicembre 1994 in re D.; del 20 settembre 1994 in re D.; del 27 novembre 1992 in re M.; II CCA, sentenza del 4 febbraio 1991 in re L.). Nella misura in cui l’istante contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione (rispettivamente l’applicabilità dell’art. 351 cpv. 2 CPC), l’appello è pertanto ricevibile.
Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli poiché l’ultimo atto processuale risaliva al 13 ottobre 1993. L’appellante ritiene che il termine biennale non sia decorso, poiché le parti erano in attesa del giudizio sulla domanda provvisionale richiesta dei convenuti con la duplica. L’argomentazione è solo parzialmente provvista di buon diritto.
L’art. 351 cpv. 3 CPC, contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, non è applicabile solo quando le parti sono in attesa di una decisione sul merito della controversia, ma anche quando il giudice deve statuire su una domanda cautelare. Nel caso concreto il Pretore non doveva emanare un giudizio inteso a disciplinare il procedimento, volto unicamente a imporre alle parti il rispetto delle norme processuali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 e 2 ad art. 94), ma doveva statuire su una domanda provvisionale dei convenuti. Le parti erano dunque in attesa di una sentenza – ancorché cautelare – e non di un mero provvedimento formale, motivo per cui il termine biennale non poteva decorrere (art. 351 cpv. 3 CPC). E sulla domanda cautelare dei convenuti il Pretore dovrà ancora giudicare, foss’anche solo per dichiararla senza interesse, non incombendo alla Camera civile di appello statuire direttamente come un’autorità di primo grado.
Rimane da esaminare se la litispendenza del procedimento cautelare ostasse alla perenzione del processo di merito, tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. La questione va risolta negativamente. Sebbene nella fattispecie la domanda cautelare potesse essere considerata come un accessorio della causa di merito, il procedimento cautelare ha vita propria, segue regole proprie e non dipende dal processo principale, salvo decadere con l’emanazione del giudizio di merito. Il procedimento cautelare e quello di merito non sono – in altri termini – diverse fasi di uno stesso processo, ma procedimenti distinti l’uno dall’altro. Nella fattispecie l’attesa della decisione sulla provvisionale non impediva pertanto il compiersi della perenzione processuale nella causa merito. Ciò integra la presunzione assoluta dell’art. 351 cpv. 2 CPC, nel senso che le parti non possono dimostrare un interesse legittimo alla continuazione della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 351). Nella fattispecie è pacifico che la causa di merito è rimasta ferma dal 13 ottobre 1993, onde il compimento della perenzione. L’appello deve pertanto essere respinto.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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