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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.62
Data decisione, Autorità: 03.07.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00062
Lugano 3 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (già /; misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 ottobre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev'essere accolto l'appello del 22 aprile 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1932) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati l’__________ __________ 1985 ad __________. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 1993. Il marito, dopo un periodo di disoccupazione, ha avviato un’attività indipendente; la moglie non ha più trovato un lavoro dopo il suo licenziamento. Con istanza 10 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l’adozione di provvedimenti a protezione dell’unione coniugale, in particolare la fissazione di un contributo alimentare mensile a suo favore. All’udienza del 12 dicembre 1994, i coniugi hanno perfezionato una transazione giudiziaria in forza della quale il marito si è impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 400.– mensili, con riserva di riesaminare la situazione nel giugno 1995 in caso di modifiche sostanziali (inc. n. /, doc. A).
B. In data 23 ottobre 1995 il marito ha instato per l'esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 novembre seguente. Il giorno successivo egli ha chiesto la modifica dell’assetto cautelare a suo tempo concordato e l’annullamento dell’accordo con effetto retroattivo al 1° giugno 1995. __________ __________ sostiene che le sue previsioni di reddito al momento della transazione si erano rivelate troppo ottimistiche e che l’evoluzione della ditta non gli consentiva di percepire un reddito con cui versare il noto contributo alimentare. All'udienza di discussione svoltasi il 20 novembre 1995 la moglie si è opposta alla richiesta di soppressione del contributo alimentare. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 25 marzo 1996 il marito ha confermato la richiesta di sopprimere il contributo alimentare dal 1° giugno 1995 e la moglie vi si è opposta.
C. Statuendo il 9 aprile 1996, il Pretore ha respinto l'istanza del marito, ritenendo che non era stata resa verosimile una modifica rilevante della situazione dopo il dicembre 1994. Egli ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e ha pertanto rinunciato a prelevare tasse e spese di giustizia e a statuire sulle ripetibili.
D. Contro tale decreto __________ __________ è insorto con appello del 22 aprile 1996 in cui propone la riforma del querelato giudizio nel senso di liberarlo totalmente dall'obbligo di mantenimento. Egli ha postulato anche in appello la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. __________ __________ ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato
in diritto:
La transazione conclusa tra i coniugi il 12 dicembre 1994, approvata dal Pretore, ha forza di cosa giudicata alla stregua di un decreto cautelare (art. 352 cpv. 1 CPC). Si tratta in concreto di esaminare se si sia verificata una modifica di rilievo delle circostanze finanziarie dei coniugi.
L'appellante censura tali conclusioni, adducendo che all’epoca della transazione egli prelevava dalla ditta __________, di cui era contitolare unitamente a __________ __________, un anticipo sull’utile di fr. 2’500.– mensili, persuaso di poter contare su un reddito mensile di fr. 3’000.–. Nel giugno 1995 egli ha tuttavia appreso da __________, incaricato degli aspetti contabili della società, che il risultato 1994 della ditta non consentiva utili pari a quanto già prelevato a titolo di anticipo. L’istante adduce ancora che il Pretore ha tradotto malamente dal tedesco la deposizione rogatoriale di __________. Dal testo della rogatoria emerge infatti, contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, che l’appellante ha prelevato fr. 1’500.– mensili più spese per circa fr. 1’000.– / 1’500.– mensili. L’istante sostiene inoltre che le dichiarazioni del socio sulla restituzione del capitale investito sono fantasiose e inveritiere e contesta infine il fabbisogno calcolato dal Pretore.
3 a) In primo luogo si tratta di verificare, come ha fatto il Pretore, se la situazione finanziaria dell’appellante ha subito modifiche dopo il dicembre 1994. Dall’istruttoria è emerso che il marito, dopo un lungo periodo di disoccupazione, ha avviato una propria attività indipendente nel settore sanitario, fondando con __________ __________ la ditta __________ __________ __________. Il socio ha dichiarato che la ditta era stata fondata nella primavera del 1992 e che egli vi aveva investito fr. 150’000.–, recuperati poi mediante prelievi mensili già alla fine del 1995. I soci avevano pattuito una ripartizione degli utili in ragione di 2/3 a __________ e di 1/3 a __________ e in media quest’ultimo aveva prelevato nel 1994 circa fr. 1’500.– mensili, oltre alle spese in fr. 1’000.–/1’500.– (verbale 30 gennaio 1996). Non vi è quindi stata alcuna difettosa traduzione del verbale rogatoriale da parte del Pretore, poiché l’appellante, per stessa ammissione del socio oltre che sua, ha ritirato dalla ditta circa fr. 2’500.– mensili nel 1994, comprensivi di indennità e rimborsi spese. Tale fatto risulta in modo inequivocabile anche dalla dichiarazione d’imposta 1995/1996 (doc. D) e precisamente dal certificato di salario, in cui l’appellante ha esposto un introito annuo netto di fr. 22’491.– (pari a fr. 1’874.– mensili) oltre a rimborsi di spese di rappresentanza per fr. 11’204.– annui (pari a fr. 933,60). Il marito adduce invero di aver prelevato troppo dalla ditta nel 1994, poiché l’utile di sua spettanza sarebbe stato di fr. 15’291,30, pari a fr. 1’274,25 mensili, tanto che il bilancio 1994 della ditta (doc. B) indica a questo proposito un debito di __________ di fr. 9’538,70. Nulla si sa tuttavia della situazione della ditta nel 1992 e 1993 e parimenti mancano informazioni sull’andamento nel 1995. L’appellante si è limitato a produrre il bilancio 1994, sprovvisto del conto profitti e perdite, asserendo che la situazione finanziaria della ditta non gli consentiva di prelevare quanto necessario, contrariamente a quanto previsto nel dicembre 1994. Tale affermazione non è tuttavia stata resa verosimile già per l’assoluta mancanza di elementi concreti di confronto con gli anni precedenti. L’istante non ha del resto addotto né reso verosimile quali importi egli prelevava nel 1992 e 1993, così che è impossibile stabilire una modifica della situazione finanziaria della ditta, anche ammettendo che egli abbia avuto conoscenza solo nel giugno 1995 del bilancio 1994, come sembra doversi desumere dalla corrispondenza con l’autorità fiscale di __________ (doc. D). In mancanza di dati da confrontare, infatti, il bilancio 1994 non è di alcun ausilio alla tesi dell’appellante. D’altra parte, come rilevato a giusta ragione dal Pretore, i dati istruttori sulla situazione della __________ __________ __________ sono contraddittori. Il socio __________ ha infatti dichiarato di aver potuto recuperare sull’arco di quattro anni l’investimento iniziale di fr. 150’000.– mediante i prelievi mensili dalla ditta e di essere disposto a liquidare la sua partecipazione con il versamento di fr. 6’000.– a titolo di interessi scaduti. L’appellante, dal canto suo, ha fatto valere di essere costretto a liquidare il socio e di dover versare fr. 30’000.– (verbale di udienza del 20 novembre 1995, pag. 3). Egli sostiene che le dichiarazioni del socio sarebbero fantasiose e inveritiere poiché questi aveva nel bilancio 1994 un credito di fr. 47’495,70. Sennonché la deposizione del socio si riferisce alla situazione a fine 1995, ossia a un’epoca posteriore al dicembre 1994 e non è quindi in contraddizione con il bilancio 1994. Semmai la deposizione parrebbe dimostrare che l’andamento 1995 della società è stato favorevole, tanto da consentire al socio __________ un prelievo considerevole. Non è a ogni modo possibile trarre conclusioni affidabili dall’istruttoria, in mancanza, come si è visto, sia del bilancio degli anni precedenti, che di quello del 1995, cui verosimilmente si riferisce il teste Hosp. Né si possono tenere in considerazione gli estratti bancari prodotti con l’appello (estratto __________ __________ e estratto __________ di __________ __________), che dimostrerebbero, a detta dell’appellante, la fallacia della deposizione __________. Tali documenti sono infatti improponibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In siffatte circostanze si deve ritenere che l’istante non ha reso sufficientemente verosimile una modifica della situazione finanziaria della ditta dopo il dicembre 1994. L’appello è quindi infondato su questo punto.
b) L’appellante contesta infine la determinazione del suo fabbisogno operata dal Pretore. Ci si può tuttavia dispensare dall’esaminare in dettaglio tali censure, già per il fatto che è pacifico che gli oneri ricorrenti dell’istante sono rimasti immutati nel 1995. Il marito ha disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento che occupava a Locarno e si è trasferito ad __________ nella casa della propria convivente. Per l’uso di tali locali, a uso privato e professionale, egli dichiara di versare fr. 900.– mensili (doc. E), importo che per sua stessa ammissione è pari a quello pagato a suo tempo per la locazione a __________. Non risulta che le altre voci del fabbisogno siano mutate, né l’istante lo sostiene, così che dal punto di vista del fabbisogno la situazione del marito è da considerare immutata rispetto al dicembre 1994. Anzi, come indica a giusta ragione il Pretore, la situazione di convivenza è semmai atta a ridurre l’importo minimo di base. Le critiche formulate nell’appello a questo proposito sono quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, dal momento che l’appellante stesso non contesta che i suoi oneri ricorrenti siano rimasti invariati.
In conclusione, pertanto, l’appellante non ha reso sufficientemente verosimile la deteriorazione della sua situazione finanziaria dopo il dicembre 1994, così che in concreto manca la rilevante mutazione delle circostanze di fatto, condizione indispensabile per una modifica dell’assetto cautelare. Il giudizio impugnato va dunque confermato e l'appello respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Quest’ultimo ha chiesto anche in sede di appello di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, che gli è stato concesso in prima sede. In concreto il requisito dell’indigenza è pacifico (art. 155 CPC), ma visto l’esito dell’appello difetta il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), così che l’istanza deve essere respinta. Si tiene conto tuttavia della situazione finanziaria precaria dell’appellante nella determinazione della tassa di giustizia, mentre si prescinde dalla concessione di ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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