AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.60
Data decisione, Autorità: 23.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00060
Lugano 23 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 ottobre 1992 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 20 maggio 1996 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1959) e __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ il ____________________ 1987. Dal loro matrimonio è nata la figlia __________ (____________________1989). Il marito è __________ presso la __________ __________ di __________, la moglie lavora nella misura dell’80% come impiegata presso __________ __________ __________ di __________. I coniugi vivono separati dal mese di agosto del 1991: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, la moglie si è trasferita con la figlia in un appartamento di 4 locali a __________.
B. Con convenzione del 30 agosto 1991 i coniugi hanno concordato le modalità di una separazione di fatto per sei mesi. Scaduto tale periodo, __________ __________ ha instato il 24 aprile 1992 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, chiedendo nel contempo in via provvisionale l’affidamento della figlia, riservato al padre il diritto di visita, come pure il versamento di un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per sé e per la figlia. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 21 maggio 1992. In esito alla discussione sull’assetto provvisionale tenutasi quello stesso giorno e limitata alla determinazione del contributo alimentare, con decreto del 29 luglio 1992 il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo alimentare complessivo di fr. 1105.– mensili dal 1° maggio 1992 (fr. 600.– comprensivi dell’assegno familiare per la figlia __________ e fr. 505.– mensili per la moglie).
C. Il 7 ottobre 1992 __________ __________ ha promosso causa di divorzio e ha chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto di visita alla figlia, per la quale ha offerto un contributo alimentare da definire. Nella risposta dell’8 gennaio 1993 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta il divorzio, chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), il versamento di un contributo mensile di complessivi fr. 505.– per sé e di fr. 600.– indicizzati per la figlia, da adeguare secondo le fasce d’età (6°, 12° e 16° anno) e infine lo scioglimento del regime dei beni, ogni coniuge conservando la proprietà di quanto in suo possesso.
Nei successivi atti scritti i coniugi hanno mantenuto in sostanza le proprie richieste di giudizio. La moglie ha rivendicato con la replica riconvenzionale il versamento dell’importo di fr. 45’000.– in liquidazione del regime matrimoniale, domanda alla quale si è opposto il marito, che ha chiesto la reiezione della riconvenzione.
Il diritto di visita della figlia __________ è stato oggetto di varie istanze cautelari promosse il 5 marzo 1993, 14 giugno 1994 e 2 novembre 1994.
D. Ultimata l’istruttoria, entrambe le parti – rinunciando al dibattimento finale – hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le proprie domande. La moglie ha chiesto che il marito fosse obbligato a versare un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 400.– fino al 31 luglio 2005 per sé, un contributo mensile indicizzato per la figlia (comprensivo degli assegni familiari) di fr. 665.– fino al 31 luglio 1996, fr. 935.– fino al 31 luglio 2001, fr. 990.– fino al 31 luglio 2005 e fr. 1’240.– fino al 31 luglio 2009, oltre alla metà delle spese straordinarie per la figlia e infine l’importo di fr. 32’758.10.– per lo scioglimento del regime matrimoniale.
E. Statuendo il 20 marzo 1996, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 250.– sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1500.– a titolo di ripetibili. Egli ha invece pronunciato il divorzio in accoglimento della riconvenzione, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha posto a carico dell’attore un contributo alimentare mensile per Stefania, indicizzato e comprensivo degli assegni familiari, di fr. 665.– fino al 31 luglio 1996, di fr. 935.– fino al 31 luglio 2001, di fr. 990.– fino al 31 luglio 2005 e di fr. 1240.– fino al 31 luglio 2007, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste per la figlia, ha fissato un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 150.– fino al 31 luglio 2005, indicizzati, e infine ha riconosciuto a ogni coniuge, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, la proprietà dei beni in suo possesso. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 900.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 aprile 1996 nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, un contributo alimentare mensile per sé di fr. 400.– fino al 31 luglio 2005 e il versamento di fr. 32’758.10 in liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo postula l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. __________ __________ ha proposto il 13 giugno 1996 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi sono l’obbligo imposto al marito di versare un contributo alimentare per la moglie sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC e la liquidazione del regime dei beni. Il diritto di visita del padre, la pronuncia del divorzio e il contributo alimentare per la figlia sono passati in giudicato, benché in apparenza quest’ultimi due punti sembrino impugnati dal marito con l’appellazione adesiva. L’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con l’indicazione dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). È vero che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la sanzione di nullità va applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge l’intenzione di impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1). Ma nella fattispecie l’appellante adesivo ha disatteso i requisiti per il ricorso circa la pronuncia del divorzio e il contributo alimentare per la figlia. Egli non ha infatti formulato domande su tali punti, limitandosi a chiedere la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere liberato dal versamento di qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. Di conseguenza, ritenuto che dall’appello adesivo non si desumono altre domande a giudizio, il gravame adesivo è ricevibile solo nella misura in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie.
I. Sull’appello principale
Il Tribunale federale ha riassunto i principi cui si àncora l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli di età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all’esercizio di un’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute).
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. La richiedente dovrebbe essere posta, finanziariamente, sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hofmann, Das neue Ehe– und Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L’obbligo per il coniuge colpevole di fornire questo tipo di rendita, così come l’entità della stessa, dipende dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 32 segg. ad art. 151).
L’appellante sostiene che alla luce dei rispettivi redditi e fabbisogni il contributo alimentare a suo favore sarebbe di fr. 371.20, anziché di fr. 150.– come stabilito dal Pretore e chiede pertanto che l’onere alimentare a carico del marito sia aumentato a fr. 400.– mensili. A prescindere dal fatto che il primo giudice ha rilevato (sentenza, pag. 14) che le cifre inerenti al fabbisogno minimo sono indicative e non rivestono un’importanza fondamentale per l’equa indennità prevista all’art. 151 cpv. 1 CC, la tesi dell’appellante si fonda su premesse errate.
a) Nel calcolo del fabbisogno della moglie sono infatti state erroneamente incluse anche voci che sono già comprese nel fabbisogno della figlia. Si tratta del minimo d’esistenza per la figlia (pari a fr. 200.–), della quota di alloggio (fr. 200.– fino al 31 luglio 1996 e fr. 300.– dal 1° agosto 1996) e del premio di cassa malati (fr. 78.–, doc. G nell’inc. 37/92 provvisionale). Devono pure esse stralciati gli importi relativi al telefono e all’elettricità (fr. 136.– e fr. 46.– per la moglie) che sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la “tabella dei minimi di esistenza” in: Rep. 1993 pag. 265, n. 1 in fine). Deve invece essere inserito nei fabbisogni di entrambe le parti l’onere tributario. È vero che tale posta non è stata fatta valere davanti al primo giudice ed è altrettanto vero che l’appellante non muove censure al riguardo. Se non che, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – per altro già da tempo – che nel fabbisogno delle parti è arbitrario trascurare il carico d’imposta, soprattutto nella misura in cui il reddito imponibile serve al mantenimento delle parti (DTF 114 II 393). Mancando indicazioni affidabili, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. In concreto si può ragionevolmente supporre che, al momento in cui l’autorità fiscale scinderà le partite fiscali dei coniugi a valere dal tentativo di conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a contrario, art. 8 cpv. 1 vLT), l’appellante sarà tenuta a corrispondere il debito d’imposta maturato nel frattempo. Appare giustificato inserire pertanto nel suo fabbisogno la somma di fr. 600.– a titolo di onere fiscale, calcolata sulla base del reddito personale e del contributo alimentare per la figlia, secondo l’aliquota A applicabile al coniuge divorziato convivente con un figlio minorenne.
b) Il fabbisogno del marito, a sua volta, deve essere rettificato con lo stralcio del contributo alimentare medio per __________ di fr. 863.– e delle spese per elettricità e telefono (fr. 86.– e fr. 52.–), nonché con la correzione del premio di cassa malati, che ammonta a fr. 302.– (doc. D) e non a fr. 195.–, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Nel suo fabbisogno va pure inserito l’onere fiscale, stimato in fr. 600.– sulla base del reddito personale, dedotto il contributo alimentare, secondo l’aliquota B (art. 35 cpv. 1 LT, art. 36bis vLT, meno favorevole di quella applicabile all’appellante).
c) Ne segue che il fabbisogno dell’appellante può essere stabilito in fr. 2981.– fino al 31 luglio 1996 e in fr. 2881.– dal 1° agosto 1996 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 950.– fino al 31 luglio 1996 e fr. 850.– in seguito, premio cassa malati fr. 222.–, assicurazioni fr. 123.–, trasporto fr. 61.–, onere fiscale fr. 600.–), e quello dell’appellato a fr. 2872.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 750.–, onere tributario fr. 600.–, assicurazioni fr. 100.–, premio cassa malati fr. 302.–, trasporto fr. 95.–).
Fino al 31 luglio 1996:
Reddito familiare fr. 9497.40 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2872.— mensili
Fabbisogno della moglie fr. 2981.— mensili
Fabbisogno della figlia fr. 665.— mensili
fr. 6518.— mensili
Eccedenza fr. 2979.40 mensili
Contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2981.— mensili
metà eccedenza fr. 1489.70 mensili
./. reddito personale fr. 4379.— mensili
fr. 91.70 mensili
arrotondati a fr. 100.— mensili
Dal 1° agosto 1996:
Reddito familiare fr. 9497.40 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2872.— mensili
Fabbisogno della moglie fr. 2881.— mensili
Fabbisogno della figlia fr. 935.— mensili
fr. 6688.— mensili
Eccedenza fr. 2809.40 mensili
Contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2881.— mensili
metà eccedenza fr. 1404.70 mensili
./. spettanza fr. 4285.70 mensili
Dal 1° agosto 1996, quindi, l’appellante non avrebbe diritto ad alcun contributo alimentare, poiché con il proprio reddito, pari a fr. 4’379.– mensili (per un’attività all’80%) può provvedere alle proprie necessità. Se ne conclude che il contributo mensile di fr. 150.– determinato dal Pretore non può sicuramente essere aumentato.
A detta dell’appellante il Pretore avrebbe dovuto assegnarle un contributo alimentare di almeno fr. 400.– mensili in considerazione della perdita delle aspettative ereditarie sulla sostanza immobiliare di cui il marito è comproprietario in ragione di 1/4. Se non che, come ammette la stessa appellante, tutto si ignora sul valore dell’immobile. Incombeva alla moglie dimostrare quale era l’entità delle aspettative ereditarie da lei perse con il divorzio ai fini di un contributo alimentare in base all’art. 151 cpv. 1 CC. A nulla giova sostenere ora che l’immobile varrebbe notoriamente almeno un milione, essendo situato a __________, ossia “nella __________ di __________ ” (appello, pag. 6). Tale assunto si fonda su mere affermazioni e non supplisce la totale assenza di prove sul valore della sostanza maritale. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha scartato eventuali aspettative ereditarie nella determinazione del contributo. L’appello, infondato, va pertanto respinto su questo punto.
Il Pretore ha sciolto il regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei beni che si trovano in suo possesso e ha respinto la pretesa della moglie, che rivendicava fr. 32’758.10 come partecipazione agli acquisti del marito (fr. 6’000.– corrispondente a metà del rimborso di fr. 12’000.– per la riattazione della mansarda, fr. 24’758.10 pari alla metà dei costi di riattazione dell’ex abitazione coniugale e fr. 2’000.– per i mobili lasciati al marito). Egli ha ritenuto che gran parte del mobilio è già in possesso della moglie, che non ha per altro dimostrato di averne finanziato l’acquisto, mentre l’istruttoria non ha dimostrato l’entità degli investimenti eseguiti nell’immobile di __________.
L’appellante ribadisce di aver diritto a un importo di fr. 32’758.10 per lo scioglimento del regime dei beni. Essa fonda la pretesa sul fatto che il marito in costanza di matrimonio avrebbe rimborsato alla propria madre un debito di fr. 12’000.–, contratto prima del matrimonio per riattare la mansarda nella casa di cui è comproprietario per 1/4, e avrebbe investito nell’immobile fr. 49’516.20 per la riattazione dell’appartamento al piano inferiore. Il rimborso del debito e i lavori sarebbero stati finanziati con denaro proveniente dagli acquisti del marito, di modo che essa avrebbe diritto alla metà, ossia a fr. 32’758.10 (fr. 6’000.– per il rimborso e fr. 24’758.10 per i lavori di riattazione). Benché l’appello sia silente sul fondamento giuridico di tale pretesa, nella replica riconvenzionale del 19 febbraio 1993 la moglie aveva esplicitamente rivendicato la metà degli investimenti eseguiti nella casa di __________ sulla base della partecipazione al plusvalore. Trattandosi di investimenti operati dal marito con beni provenienti dagli acquisti in favore di beni propri (il quarto di comproprietà dello stabile di Ravecchia), è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione. In concreto il perito giudiziario, nel referto del maggio 1994, ha confermato che la riattazione del piano inferiore dell’immobile è costata fr. 49 516.20 (ad 1, pag. 2) e quella del tetto fr. 25 000.– (ad 2, pag. 3), ma ha affermato che tali lavori non hanno conferito un maggior valore in più del loro costo. Nella delucidazione peritale del luglio 1994 è stato accertato il valore di una cucina combinata installata nell’appartamento già coniugale, in fr. 16 028.10. Non sono invece desumibili dagli atti il valore della mansarda riattata prima del matrimonio, quello dell’immobile prima dei lavori e quello esistente al momento determinante per lo scioglimento del regime matrimoniale. Le risultanze dell’istruttoria non consentono pertanto di valutare il diritto al compenso spettante alla massa degli acquisti maritali nei confronti della massa dei beni propri maritali, vista l’assoluta mancanza di termini di confronto. L’onere della prova incombeva all’appellante (art. 8 CC), che sopporta pertanto le conseguenze derivanti dalla totale carenza dei dati indispensabili per il calcolo del compenso in favore della massa degli acquisti maritali.
L’appellante non può neppure fondare la propria pretesa sul diritto all’aumento degli acquisti maritali. Nel regime della partecipazione agli acquisti, cui erano pacificamente soggetti i coniugi, allo scioglimento del regime matrimoniale ogni coniuge ha diritto a metà dell’aumento conseguito dall’altro coniuge (art. 215 cpv. 1 CC). Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, tale credito non corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo all’aumento degli acquisti, ossia alla differenza fra il valore totale degli acquisti di un coniuge, inclusi i beni reintegrati e i compensi e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). L’appellante non ha in concreto dimostrato il valore delle relative masse patrimoniali, limitandosi alle pretese per le riattazioni. Nonostante quanto affermato nel gravame (pag. 10), l’onere di provare la consistenza degli acquisti maritali e l’eventuale aumento su cui vantare pretese incombeva a chi intende prevalersene, ossia all’attrice riconvenzionale. Mancando elementi su cui calcolare gli aumenti (art. 207 e segg. CC), a giusta ragione il Pretore ha respinto le pretese avanzate dall’appellante per lo scioglimento del regime dei beni.
II. Sull’appello adesivo
L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, che, se è il caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce, per converso, sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Ora, benché i presupposti di cui all’art. 151 cpv. 1 CC non siano identici a quelli dell’art. 142 cpv. 2 CC (DTF 108 II 366), non si può ignorare che in concreto la disunione è dovuta essenzialmente al rifiuto del marito di cambiare domicilio e di allontanarsi da quello della madre, con la quale la moglie era in aperto conflitto. Le ragioni invocate dal marito, che non voleva pagare una pigione altrove potendo disporre di un alloggio nell’immobile di cui è comproprietario, passano in secondo piano di fronte alle necessità della famiglia. Il marito sapeva infatti dei conflitti esistenti tra la propria madre, che abita nello stabile di __________ e la moglie (interrogatorio formale __________ __________, domanda 11; deposizioni __________ __________ foglio 8, __________ __________ foglio 13, __________ __________ foglio 16). Egli si è opposto al cambiamento di domicilio, pur sapendo che la moglie non voleva più abitare a stretto contatto con la suocera, mentre la famiglia ha vissuto per più di un anno in una mansarda, riattata ma sprovvista dei servizi igienici, raggiungibili solo scendendo una rampa di scale (interrogatorio formale dell’appellante, pag. 6; deposizione __________, pag. 10). A giusta ragione il Pretore ha quindi imputato al marito la colpa nella disunione, l’istruttoria non avendo consentito di accertare un comportamento anticoniugale della moglie. L’appello adesivo è quindi sprovvisto di buon diritto su questo punto.
Come si è visto (consid. 2), nella determinazione della rendita occorre considerare gli sforzi della moglie, che esercita un’attività lucrativa nella misura dell’80% e che si occupa della figlia a lei affidata. Alla luce di queste risultanze appare equo riconoscere alla moglie il contributo alimentare mensile di fr. 100.– fino al mese di luglio 1996 compreso; in seguito essa può far fronte alle sue necessità con il proprio reddito senza l’aiuto del marito. Al proposito l’appello adesivo deve pertanto essere parzialmente accolto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 1’200.– a titolo di ripetibili d’appello.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è parzialmente accolto, e la sentenza impugnata è così riformata:
A titolo di contributo alimentare per la moglie il marito è condannato a versare l’importo di fr. 100.– al mese fino al mese di luglio 1996 compreso: l’importo è indicizzato come il contributo a favore della figlia.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante adesivo, sono a carico di __________ __________ per 1/4 e a carico di __________ __________ per 3/4. Quest’ultima rifonderà ad __________ __________ fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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