AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.59
Data decisione, Autorità: 19.08.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00059
Lugano 19 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 agosto 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 aprile 1996 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata da __________ n. con le osservazioni 26 aprile 1996;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 3 gennaio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1987 fra __________. (1961) e ____________________ nata __________ (1963). Egli ha affidato il figlio __________ (1989) alla madre (riservato al padre il più ampio diritto di visita), ha stabilito per il figlio un contributo alimentare scalare di fr. 535.– fino al 14 ottobre 1995, fr. 780.– fino al 14 ottobre 2001, fr. 840.– fino al 14 ottobre 2005 e fr. 710.– fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, ha riconosciuto alla moglie una rendita di indigenza mensile di fr. 1’100.– fino al 14 ottobre 1995 e di fr. 1’000.– fino al 30 settembre 1995, indicizzati, ha imposto al marito di restituire la somma di fr. 1’052.– in favore del figlio e infine ha attribuito alla moglie un importo di fr. 4’000.– a titolo di scioglimento dei rapporti patrimoniali. Gli oneri processuali, comprensivi di una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
B. __________ è insorta contro la sentenza di merito con un appello del 25 gennaio 1995, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, un aumento del contributo alimentare mensile per il figlio a fr. 600.–, fr. 700.–, fr. 890.– e fr. 1’140.– oltre gli assegni familiari, la rifusione di fr. 3’610,30 per , una rendita di indigenza di fr. 1’720.– mensili a tempo indeterminato e l’importo di fr. 32’300.– per la liquidazione del regime matrimoniale, oltre che l’attribuzione di tutti gli oneri processuali al marito, condannato a rifonderle un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.–. Questa Camera ha statuito sull’appello con sentenza 9 agosto 1996 (inc. n. ..), accogliendolo parzialmente. Il contributo alimentare mensile per __________ è stato aumentato a fr. 900.– dal __________ 2005 alla maggiore età, la rendita di indigenza per l’attrice è stata stabilita in fr. 1’100.– fino al 30 settembre 2005 e l’importo dovuto all’appellante per lo scioglimento del regime matrimoniale è stato fissato in fr. 32’300.–. L’appello presentato il 13 gennaio 1995 dall’attrice contro il decreto cautelare del 2 gennaio 1995 è invece stato accolto limitatamente alla ripartizione delle spese processuali di prima sede, mentre sono stati confermati i contributi alimentari stabiliti in via cautelare dal primo giudice.
__________ D. Statuendo il 2 aprile 1996 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare mensile a carico dell’istante in fr. 850.– per la ex moglie e fr. 715.– per il figlio dal 1° agosto al 14 ottobre 1995 e a fr. 648.– per la ex moglie a fr. 960.– per il figlio, comprensivo degli assegni familiari, dal 15 ottobre 1995. Egli ha rinunciato al prelievo di tassa di giustizia e delle spese e ha condannato la convenuta a rifondere all’istante l’importo di fr. 300.– per ripetibili.
E. __________ è insorta con un appello del 15 aprile 1996 in cui chiede, in riforma del decreto cautelare impugnato, che il contributo alimentare per il figlio sia aumentato a fr. 800.– mensili oltre gli assegni familiari e che sia confermata sino alla decisione di appello la rendita di indigenza accordata con la sentenza 2 gennaio 1995. Essa ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in appello.
Nelle osservazioni del 26 aprile 1996 __________ ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha ritenuto proponibile l’istanza di modifica di misure cautelari presentata dal convenuto in pendenza degli appelli sul decreto cautelare 2 gennaio 1995 e sulla sentenza 3 gennaio 1995, riferendosi alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 120 II 2 consid. 2b). L’appellante ritiene che l’introduzione di misure cautelari durante la procedura di appello costituisca un modo di aggirare il divieto di addurre fatti nuovi con il gravame (art. 321 CPC) e sostiene che non è possibile sovvertire la procedura cantonale con l’interpretazione estensiva del diritto federale. La critica è infondata e sembra ignorare l’esistenza della forza derogatoria del diritto federale. Il diritto di procedura cantonale non può infatti impedire la corretta applicazione del diritto sostanziale federale (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1995, 2 n. 73 e segg. pag. 73). Vi è anzi da chiedersi se il divieto di esaminare fatti nuovi in appello, sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sia compatibile con il principio inquisitorio sancito dal diritto federale per le azioni di mantenimento relative ai figli. Il quesito è stato lasciato indeciso dal Tribunale federale (Rep. 1990 143 consid. 2) ma la dottrina ammette esplicitamente tale possibilità (Vogel, op. cit., 6 n. 55 pag. 165). Come che sia in concreto non si può seriamente sostenere che l’istanza di modifica di misure cautelari introdotta dal convenuto violi il divieto di addurre fatti nuovi in appello. Il momento determinante per la sentenza 9 agosto 1996 (inc. n. ..__________) di questa Camera è infatti quello esistente al momento della decisione del Pretore, ossia nel gennaio 1995. Fatti nuovi verificatisi dopo tale data richiedono l’introduzione di nuove procedure giudiziarie e a giusta ragione il Pretore è entrato nel merito dell’istanza cautelare 21 agosto 1995.
Il primo giudice, dopo aver constatato che il rapporto di lavoro del convenuto era stato rescisso a seguito di malattia, ha ritenuto che fossero dati i presupposti per una modifica delle misure cautelari, vista la notevole riduzione del reddito mensile, sceso da fr. 5’740.– a fr. 4’497.–. Egli ha stimato in fr. 2’945.– il fabbisogno della convenuta provvisionale (maggiorato del 20%), in fr. 2’931.– quello dell’istante e su questa base ha confermato il contributo alimentare mensile per __________ in fr. 715.– fino al 14 ottobre 1995 e in fr. 960.– dal 15 ottobre 1995, compresi gli assegni familiari, riducendo la rendita dovuta alla ex moglie a fr. 850.– mensili fino al 14 ottobre 1995 e a fr. 648.– dal 15 ottobre 1995.
L’appellante adduce dapprima che non si può tenere in considerazione la diminuzione di reddito dell’ex marito, poiché questi si è licenziato di sua spontanea volontà e non può pretendere di far subire alla famiglia le conseguenze delle sue avventate decisioni. Essa sostiene che la malattia psichica all’origine delle frequenti assenze dal lavoro dell’istante si risolverà favorevolmente non appena conclusa in modo soddisfacente la procedura giudiziaria in corso e che a ogni modo l’ex marito non aveva motivo di licenziarsi per il solo fatto di essere malato. L’argomentazione non può essere condivisa. A differenza di quanto è accaduto in precedenza (inc. n. /) il licenziamento dell’appellato può essere ricondotto senza ombra di dubbio alle sue precarie condizioni di salute. Dalla dichiarazione 8 agosto 1995 della Cancelleria comunale di __________ __________ __________ risulta che l’appellato nel 1995 è stato assente per degenza dal 16 gennaio al 12 febbraio, ha presentato una capacità lavorativa del 25% dal 13 al 19 febbraio, del 50% dal 20 febbraio all’11 marzo, è stato nuovamente assente per degenza dal 12 marzo al 19 giugno e infine ha presentato un’inabilità totale al lavoro dal 20 al 30 giugno, data alla quale è stato rescisso il contratto di lavoro per comune accordo. Il medico curante ha precisato che dal 1° luglio 1995 la capacità lavorativa era del 25% in mansioni senza responsabilità (certificato medico 27 maggio 1995, allegato alla lettera 8 febbraio 1996).
L’appellante si è opposta già in prima sede all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta l’8 febbraio 1996 dal Municipio di __________ __________ __________ e ancora con il gravame fa valere che la produzione di tali documenti è avvenuta in modo irregolare. La censura è ai limiti della temerarietà. All’udienza del 7 settembre 1995 la convenuta stessa ha infatti chiesto che venisse richiamata dal __________ di __________ __________ __________ tutta la documentazione relativa all’istante, salvo poi chiedere lo stralcio della lettera 8 febbraio 1996 in occasione del dibattimento finale provvisionale del 20 marzo 1996. Tale atteggiamento contraddittorio non può essere tutelato. Del resto l’assunzione della prova contestata risulta ineccepibile dal punto di vista procedurale. Il Pretore aveva infatti la possibilità di assumere agli atti tutte le prove utili al proprio convincimento, non solo per il fatto che erano in discussione anche gli alimenti per il figlio minorenne (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; cfr. considerando 3 della sentenza 9 agosto 1996 di questa Camera) ma anche in applicazione dell’art. 420 CPC. Il risultato delle sue indagini è stato comunicato alle parti, tanto che ha formato oggetto di discussione al dibattimento finale provvisionale, nel pieno rispetto del diritto di essere sentito (art. 421 cpv. 3 CPC). A giusta ragione pertanto il primo giudice ha tenuto conto delle informazioni comunicate dall’ex datore di lavoro dell’istante, in quanto utili per la comprensione del caso.
Le spiegazioni del Municipio di __________ __________ __________, valutate alla luce dei certificati medici agli atti, sono del tutto plausibili e non vi è motivo di dubitare che nella fattispecie la disdetta consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta per evitare un licenziamento unilaterale da parte del datore di lavoro dopo un prolungato periodo di incapacità lavorativa. L’istante non è infatti più in grado di svolgere l’attività di segretario aggiunto del Comune (cfr. doc. A) né altre che richiedano mansioni di responsabilità e la Cancelleria comunale di __________ __________ __________ non può offrire, viste le limitate dimensioni dell’organico, attività sostitutive. Contrariamente all’opinione espressa dall’appellante non si può ritenere che la conclusione della procedura di appello relativa al divorzio consentirà un rapido ristabilimento della salute psichica dell’interessato. Lo psichiatra curante ritiene che l’evoluzione favorevole dello stato di salute dipenda dal raggiungimento di una soluzione equa e soddisfacente del problema del divorzio (certificato 12 agosto 1995), ma tale formulazione è poco precisa e non consente di formulare pronostici attendibili sulla guarigione dell’appellato. Non si può di conseguenza imputare all’istante un reddito ipotetico, dal momento che è decisivo il reddito che egli potrebbe ragionevolmente percepire con tutta la sua buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16). Un reddito superiore a quello effettivamente percepito può essere computato solo alla duplice condizione che l’incapacità di guadagno sia dovuta a colpa dell’obbligato e che questi, nonostante ne abbia la possibilità, nulla intraprenda per migliorare la sua situazione di reddito (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, 1991, n. 141 ad art. 145; Bräm/Hosenböhler, Zürcher Kommentar, 1993, n. 83 ad art. 163 CC). Ciò non è evidentemente il caso nella fattispecie, poiché la diminuzione di reddito deriva da problemi di salute e oggettivamente l’appellato non potrebbe percepire un reddito equivalente a quello precedente, non potendo più assumere, almeno per il momento, mansioni di responsabilità, rigorosamente sconsigliate dal medico. L’apprezzamento del Pretore, che ha ritenuto duratura e rilevante la diminuzione di reddito dell’istante, trova pertanto conforto nell’istruttoria di causa e non è censurabile.
A detta della convenuta, il Pretore avrebbe dovuto considerare, nel calcolo dei rispettivi fabbisogni, le aumentate necessità del figlio __________, che dal settembre 1995 frequenta una scuola privata di __________, l’Istituto __________, a dipendenza delle necessità lavorative della madre. La retta scolastica, in concreto di fr. 485.– mensili (doc. 2), costituirebbe invero un supplemento da considerare nel fabbisogno dei figli oltre a quanto previsto dalle raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di __________. Non in ogni caso: occorre infatti che la frequenza della scuola privata sia stata concordata dai genitori o che corrisponda a precise esigenze dei figli (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). In concreto l’iscrizione all’Istituto __________ è stata decisa dalla madre unilateralmente (cfr. verbale di udienza del 7 settembre 1995) senza il consenso del padre. L’appellante sostiene che la frequenza della scuola privata è imposta dai suoi orari di lavoro, inconciliabili con quelli della scuola pubblica. Essa lavora dalle 8.30 alle 12.45 (lettera __________ __________ Banca __________ del 24 agosto 1995) ed è quindi verosimile che debba far capo a terzi per la sorveglianza e la cura del figlio nella pausa di mezzogiorno. Non è invece stato reso verosimile, e neppure addotto, che sia impossibile la refezione scolastica presso le Scuole comunali di __________. Ora, è notorio che nei centri urbani come __________ le scuole comunali organizzano appositi servizi di mensa proprio per i casi in cui i genitori abbiano difficoltà nel provvedervi per motivi di lavoro o altro. Tali prestazioni sociali sono offerte per di più a prezzi che non rendono neppure necessario un adeguamento degli importi menzionati nelle note raccomandazioni. Non risulta, per altro, che la scuola privata è opportuna per il bene del figlio a causa di difficoltà scolastiche o della necessità di seguire il doposcuola, e l’appellante nemmeno lo pretende. Di conseguenza, non avendo la convenuta reso verosimile che in concreto il bambino è impossibilitato per motivi oggettivi dal prendere i pasti presso le Scuole elementari comunali o che la scuola privata sia opportuna nell’interesse del figlio, non può pretendere di computare l’onere supplementare della retta scolastica ai fini del contributo alimentare.
L’appellante sostiene ancora che nel suo fabbisogno deve venire considerato un onere fiscale di fr. 180.– mensili poiché le sarebbe applicabile l’aliquota fiscale per persona sola, che comporta un maggior onere fiscale. L’argomentazione non è seria. La convenuta, che vive in economia domestica con un figlio minorenne, beneficia infatti dell’aliquota fiscale più favorevole, sia secondo la previgente Legge tributaria (aliquota A, art. 36bis vLT) che secondo quella ora in vigore (art. 35 cpv. 2 LT) indipendentemente dal divorzio. L’onere fiscale calcolato dal Pretore nel fabbisogno della ex moglie è pertanto corretto.
In conclusione, quindi, l’appello, in gran parte ai limiti della temerarietà, si rivela tuttavia fondato per quel che concerne il periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre
La riduzione del reddito lamentata dall’istante deve infatti essere tenuta in considerazione a partire dal 1° ottobre 1995, avendo egli ricevuto dal precedente datore di lavoro un’indennità di uscita pari a tre mesi (cfr. consid. 4). Le altre voci dei rispettivi fabbisogni (salvo quelle esaminate dianzi) non sono invece state messe in discussione, né l’appellante ha contestato il metodo di calcolo seguito dal primo giudice, di modo che non vi è motivo di scostarsi dalla riduzione operata dal Pretore. A partire dal 15 ottobre 1995 il contributo alimentare mensile dovuto alla ex moglie è di conseguenza ridotto a fr. 648.–, mentre resta invariato, in fr. 780.– mensili oltre agli assegni familiari, quello dovuto ad __________.
Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appellante ha contestato, ancorché in modo non esplicito, la ripartizione delle spese processuali di prima sede. La censura è, ancora una volta, infondata. La convenuta vede infatti accolta solo parzialmente, per un periodo di due mesi, la sua opposizione alla riduzione del contributo alimentare in suo favore. A giusta ragione il Pretore le ha quindi imposto di versare ripetibili ridotte alla controparte.
In questa sede, tenuto conto del parziale buon esito dell’appello, si può concedere l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, trattandosi di una causa di stato. L’appellante deve tuttavia rifondere alla controparte, vittoriosa in modo preponderante, un’adeguata indennità per ripetibili di appello, alla quale deve far fronte personalmente, senza l’assistenza dello Stato (art. 162 CPC; DTF 117 Ia 513). Anche l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellato può essere accolta, vista la sua precaria situazione finanziaria, ampiamente illustrata dagli atti. Essa sarà tuttavia limitata alla parte non coperta dal versamento dell’indennità per ripetibili che gli viene riconosciuta con la sentenza odierna.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
Il decreto cautelare 2 gennaio 1995 è modificato nel modo seguente:
Dal 15 ottobre 1995 __________ è tenuto a versare ad __________, anticipatamente ogni mese, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 648.– per sé e di fr. 780.– oltre agli assegni familiari per il figlio __________.
II. L’istanza 15 aprile 1996 è accolta e __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. L’istanza 26 aprile 1996 è accolta e __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
IV: Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante per 3/4 e a carico dell’appellato per 1/4, e per entrambi a carico dello Stato. __________ __________o rifonderà a __________ l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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