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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.55
Data decisione, Autorità: 16.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00055
Lugano 16 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (azione di scioglimento di comproprietà immobiliare) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione 14 giugno 1993 dalla
__________, composta di: __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________)
contro
__________, __________ (rappresentata dal curatore ad hoc avv. __________, __________)
e
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 4 aprile 1996 presentato da __________, __________, __________, __________ e __________ contro il decreto emesso il 25 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Blenio;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con decreto (recte: ordinanza) del 25 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Blenio ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, la convenuta __________;
che gli attori sono insorti con un appello del 4 aprile 1996 contro tale decisione, di cui chiedono l’annullamento;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che il Pretore ha accolto il 25 marzo 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta __________ il 14 dicembre 1994, ritenendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza che della probabilità di esito favorevole;
che secondo l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice che ammette l’assistenza giudiziaria decide con ordinanza motivata, nelle forme dell’art. 95 CPC;
che nel caso concreto la natura di ordinanza del provvedimento emanato il 25 marzo 1996 rimane immutata, nonostante il Pretore l’abbia designata come un decreto (Rep. 1987 230);
che trattandosi di un’ordinanza è esclusa per legge la possibilità di appellare (art. 95 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che il gravame 4 aprile 1996 è d’acchito irricevibile e può essere evaso prima ancora della sua notificazione (art. 313bis CPC);
che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata, come si è visto, nella forma semplificata dell’art. 313bis CPC;
che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all’appellata, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
per questi motivi,
richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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