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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.54
Data decisione, Autorità: 15.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00054 Rinvio T.F.
Lugano 15 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenutosi)
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. _______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distreto di Bellinzona promossa con petizione del 4 febbraio 1987 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° dicembre 1991 presentata da __________ contro la sentenza emanata il 7 novembre 1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 novembre 1991 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione presentata il 4 febbraio 1987 da __________, tendente a ordinare a __________ la chiusura delle sei aperture poste sulla facciata nord del suo stabile situato sulla particella n. __________RFD di __________, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e delle sanzioni penali di cui all’art. 292 CP. Statuendo il 17 luglio 1995, questa Camera ha respinto l’appello presentato da __________ contro la sentenza del Pretore.
B. Il Tribunale federale, adito da __________, ha annullato tale sentenza il 29 novembre 1995, ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia, riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella citata sentenza del 17 luglio 1995 (consid. A-D).
C. Con istanza del 25 settembre 1996 __________, __________ e __________ , queste ultime diventate nuove proprietarie della particella n. __________RFD di Bellinzona, hanno postulato la sospensione della procedura di appello sino alla definizione del procedimento inteso al riconoscimento di un diritto di sporgenza. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 1996 __________ si è opposto alla richiesta di sospensione.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente deve essere respinta la domanda di sospensione chiesta dell’appellata. Per l’art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando (...) la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite. La sospensione di una lite pendente tra le parti è una facoltà che la legge concede al giudice quando la decisione di un’altra causa dovesse influire sulla decisione della stessa. Si tratta di un strumento che la legge pone a disposizione del giudice (e non delle parti) e che dipende esclusivamente del suo apprezzamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 7 ad art. 107). Nella fattispecie, con petizione del 25 settembre 1996 le attuali proprietarie della particella n. __________RFD di __________ hanno postulato un diritto di sporgenza a carico della particella n. __________, appartenente alla moglie dell’appellante. Ora la domanda di sospensione non può essere accolta poiché questa Camera da un lato è tenuta a seguire le vincolanti indicazioni del Tribunale federale e d’altro lato, nell’emanazione della decisione, non può porre a fondamento del giudizio fatti diversi e - comunque sia - nuovi.
Con la sentenza del 17 luglio 1995 questa Camera aveva già ammesso che la convenuta non poteva beneficiare di una servitù di sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, ma ha respinto l’appello poiché aveva giudicato abusiva la richiesta dell’attore di chiedere la chiusura delle finestre dopo 16 anni. Il Tribunale federale, pur senza approfondire la questione, ha in sostanza condiviso la mancata applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC, ma ha negato che l’istante avesse abusato del proprio diritto nel richiedere la chiusura delle finestre (consid. 3).
In concreto il comportamento dell’appellante non configura un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC. Intanto l’abuso deve essere manifesto e può - in caso come quello come in esame - essere ammesso solo eccezionalmente e con grande riserbo (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 146 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, vol. II, n. 1923). Inoltre dal fascicolo processuale si evince che il 1° febbraio 1983, al momento della realizzazione forzata del fondo confinante, l’appellante aveva comunicato all’ufficio esecuzioni di __________a, all’intenzione dei nuovi proprietari, la sua volontà di chiedere la chiusura delle finestre (doc. 1). In siffatte circostanze non si può ritenere che la sua inattività configuri una sua rinuncia al diritto di chiedere la chiusura delle finestre. Del resto, appare indifferente il fatto che l’appellante abbia tollerato la situazione per anni, poiché non risulta che egli, e neppure la convenuta lo pretende, abbia provocato nella controparte un’aspettativa degna di protezione. Ciò posto l’appello deve essere accolto e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.
L’appellante chiede di corredare l’ordine di chiusura delle note finestre con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e di quella penale prevista dall’art. 292 CP. Ora, a prescindere dal fatto che egli non spende una parola per legittimare la sua domanda, la richiesta non merita protezione. Dal fascicolo processuale non vi sono indizi per presumere in concreto che la convenuta, di fronte a una sentenza che la obbliga a chiudere le finestre, abbia a disattendere l’ordine impartito (Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 3 ad art. 285). Ne discende che l’appello su questo punto deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti, sia in questa che in prima sede, a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è accolta e di conseguenza è fatto ordine a __________ di procedere all’occlusione delle sei aperture poste sulla facciata nord dello stabile situato sulla particella n. __________RFD di __________ di sua proprietà.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell’appellata che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
avv. dott. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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