AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.53
Data decisione, Autorità: 05.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00053
Lugano, 5 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa ..__________ (/) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (azione possessoria) promossa con istanza del 27 febbraio 1996 dalla
__________,
(patrocinata dal lic. iur. __________ __________, dello studio legale __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 3 aprile 1996 da __________ contro la sentenza emessa il 25 marzo 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La Banca __________ si è aggiudicata il __________ 1995 ai pubblici incanti, nell’ambito di una procedura esecutiva contro __________ __________, il particellare n. __________ RFD di __________ (fabbricato con corte e piazzale, 167 m²). Il trasferimento di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il __________ 1995 (doc. A).
B. Il 25 agosto 1995 la Banca __________ ha scritto a __________ __________i, che continuava a occupare l’immobile (doc. B):
Come già citato durante l’odierno colloquio telefonico, siamo d’ac-cordo che lei possa abitare ulteriormente nell’oggetto citato con un relativo contratto d’affitto pari a fr. 2570.– mensili, che le invieremo il più presto possibile.
__________ __________ non ha firmato il contratto, inviatogli dalla banca il 14 novembre 1995 (doc. E), perché pur essendo d’accordo con l’ammontare del canone reputava iniquo dover pagare una pigione per il lasso di tempo intercorso dal 1° maggio al 31 ago-sto 1995 (doc. F). Le susseguenti trattative sono rimaste senza esito (doc. M).
C. __________ il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un’azione possessoria del 27 febbraio 1996, la __________ __________ __________ ha chiesto che fosse ingiunto a __________ __________– sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva – di consegnarle entro 3 giorni l’immobile completamente sgombero e libero da ogni installazione. In via cautelare essa ha formulato la medesima domanda, postulando inoltre la condanna di __________ __________ al versamento di una somma (imprecisata) “a far tempo dall’ esigibilità di ogni importo dovuto mensilmente”. Al contraddittorio del 12 marzo 1996 il convenuto si è opposto all’istanza con l’ar-gomento che fra sé e la Banca __________ __________ era sorto un contratto di locazione non scritto; finché tale contratto non fosse stato disdetto, egli avrebbe conservato la qualità di possessore legittimo.
D. Il Pretore non ha statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato direttamente il 25 marzo 1996 sull’azione possessoria. Non ravvisando l’esistenza di alcun contratto fra le parti, egli ha accolto l’istanza e ha ordinato a __________ __________ di liberare entro 10 giorni i locali da lui occupati sotto la comminatoria dell’ese-cuzione effettiva; l’istante è stata rinviata a far valere “la sua pretesa di risarcimento danni” alla procedura ordinaria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto il 3 aprile 1996 un appello nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato e l’azione possessoria respinta. La presidente della I Camera civile ha accordato effetto sospensivo al ricorso il 9 aprile 1996. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 1996 la Banca __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sen-tenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
L’art. 927 CC invocato nell’istanza (“azione di reitegra”) stabilisce che chiunque ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda di avere sulla medesima un diritto prevalente (cpv. 1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’ attore (cpv. 2). Secondo l’art. 929 CC, inoltre, il possessore deve aver reclamato immediatamente la restituzione della cosa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (cpv. 1); l’azione giudiziaria, poi, dev’essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2).
L’azione di reintegra (come l’azione di manutenzione) compete, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non dipenda dalla soluzione di quesiti di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico istauratosi fra le parti (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’in-troduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 90, n. 331 con richiami e pag. 95, n. 353a; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n. 36). Di conseguenza questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile un’ azione di reitegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun rapporto giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.). Nella fattispecie il litigio non verte sulla qualifica giuridica dell’eventuale accordo istauratosi tra l’istante e il convenuto, bensì sull’esistenza stessa di un tale accordo, che permetterebbe al convenuto di far valere un “diritto prevalente” nel senso dell’art. 927 cpv. 2 CC. Tale questione va esaminata in primo luogo, poiché da essa dipende la ricevibilità dell’azione possessoria.
Il Pretore ha negato che sia sorto un contratto tra le parti. L’ap-pellante sostiene invece che un contratto di locazione è sorto, ancorché non scritto. V’è da domandarsi se l’argomentazione non sia – almeno in parte – provvista di fondamento. Dagli atti risulta per vero che in un primo tempo il convenuto aveva accettato di versare la pigione chiesta dall’istante (fr. 2570.– mensili), ancorché non prima del mese di settembre 1995 (doc. C e F). Ci si può interrogare pertanto se, comunque sia, dal 1° settembre 1995 un contratto di locazione non sia sorto. Non è sicuramente venuto in essere, per contro, il nuovo contratto che l’istante ha trasmesso al convenuto il 3 gennaio 1996 (allegato al doc. G). Esso prevedeva bensì – come data di inizio – il 1° settembre 1995, ma contemplava anche il versamento di un deposito in garanzia di fr. 5140.–, che il convenuto ha respinto (doc. H), formulando una controproposta rigettata a sua volta dall’istante (doc. I). Anche sull’esistenza del primo contratto sussiste in realtà qualche legittimo dubbio ove si consideri che – come rileva il Pretore – non sorge contratto di locazione se le parti non si accordano in modo sufficiente sul canone, il giudice potendo fissare l’entità del corrispettivo, in tale ipotesi, per il solo periodo durante il quale la cosa è stata utilizzata (DTF 119 II 347). Sia come sia, si volesse anche negare in concreto – seguendo l’opi-nione del primo giudice – l’esistenza di un contratto di locazione, l’appello andrebbe accolto ugualmente per un altro motivo.
Si è accennato che un’azione di reintegra soggiace – come un’ azione di manutenzione – a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l’istante deve aver reclamato “immediatamente”; inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla spogliazione (sopra, consid. 1). Tali requisiti vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende – una volta ancora – la ricevibilità dell’azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1). Si aggiunga che, per quanto attiene al reclamo immediato, tale presupposto dev’essere reso verosimile dall’ istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora, nella fattispecie il secondo requisito, cioè il termine di un anno per l’introduzione della causa, è stato senz’ altro rispettato, l’istante avendo adito il giudice meno di undici mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai pubblici incanti. Diversa si presenta la situazione per quel che è del reclamo immediato.
a) Immediato significa introdotto con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 nella causa P. contro B., consid. 8). Se nel caso in esame sembra già poco probabile che al momento dell’ag-giudicarsi il fondo all’asta (6 aprile 1995) l’istante ignorasse la presenza del convenuto nella casa di abitazione, addirittura inverosimile appare l’eventualità che la banca continuasse a ignorare tale circostanza al momento di essere iscritta come proprietaria nel registro fondiario (31 maggio 1995). Nemmeno nelle osservazioni all’appello, del resto, essa sostiene una tesi del genere. Eppure dagli atti risulta ch’essa ha interpellato il convenuto per la prima volta il 25 agosto 1995 (doc. B), quasi tre mesi dopo l’iscrizione nel registro fondiario, e ciò per esigere non lo sgombero dell’ edificio, ma la firma di un contratto di locazione. Certo, si può interpretare tale scritto come un implicito invito allo sgombero. Se non che, quand’anche ciò fosse, il reclamo non può sicuramente definirsi tempestivo.
b) L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere all’istante, invero, un ragionevole momento di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b con richiami). Quest’ ultimo però dev’essere adeguato alle particolarità del caso specifico. Un periodo di sette settimane è già ai limiti dell’ar-bitrio (loc. cit.). In concreto l’istante ha atteso – nell’ipotesi a lei più favorevole – dodici settimane per reagire, ciò che non può più ritenersi conforme all’art. 929 cpv. 1 CC. Del resto, anche nel caso in cui un possessore diretto non restituisca, alla scadenza del contratto stipulato con il possessore diretto, la cosa affidatagli, non si ravvisano per ciò solo gli estre-mi di una “illecita violenza”. Non basta a configurare illecita violenza, in altri termini, la circostanza che a partire da un determinato momento il possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, poiché l’atto di illecita violenza deve configurarsi in un mutamento della situazione di fatto e non solo di diritto (Stark, op. cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC). Se la situazione di fatto non è mutata, non è proponibile né un’azione di reintegra né un’azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC). Tale principio vale – con ogni evidenza – anche nel caso in cui la situazione sia bensì mutata, ma l’istante vi si sia adagiato, tardando a reagire.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico della Banca __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– lic. iur. __________, __________.
Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno-
Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster