AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.51
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00051
Lugano, 11 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa __________ __________/__________misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 2 ottobre 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 1° aprile 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 marzo 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locano-Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1950), cittadino italiano, e __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dal matrimonio sono nate __________ (__________1981) e __________ (__________1982). Il marito lavora come __________ per la __________azione ___________________, Esercizio bacino svizzero, la moglie è ausiliaria a tempo parziale presso __________ Il 3 luglio 1995 __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 27 settembre successivo. Nel frattempo, il 1° settembre 1995, essa è andata a vivere con le figlie in un appartamento in via __________, mentre il marito è rimasto nell’appartamento coniugale in __________.
B. Il 2 ottobre 1995 __________ ha chiesto che il marito fosse tenuto a versarle, in via provvisionale dal 1° settembre 1995, un contributo alimentare di fr. 1370.– mensili per sé e uno di fr. 887.– mensili per ciascuna figlia. Statuendo il 3 ottobre 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l’istan-za e ha condannato __________ a versare, dal 1° settembre 1995, un contributo mensile di fr. 1300.– per la moglie e uno di fr. 1600.– complessivi per le due figlie. Il convenuto ha postulato il 5 ottobre 1995 la revoca del provvedimento, previo contraddittorio. Il 4 dicembre 1995 __________ è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. All’udienza del 18 gennaio 1996, indetta per discutere la provvisionale, la moglie ha confermato le proprie domande, contestate dal marito che non ha formulato conclusioni precise. Ultimata l’istruttoria, le parti sono state convocate alla discussione finale del 6 marzo 1996. In tale circostanza __________ ha ridotto il contributo alimentare chiesto per sé a fr. 964.– mensili, mantenendo a fr. 887.– mensili quello chiesto a favore di ciascuna figlia. __________ ha offerto un contributo mensile di fr. 1100.– complessivi per le due figlie dal 1° gennaio 1996, compresi gli assegni familiari, senza contributi per la moglie.
D. Con decreto cautelare del 20 marzo 1996 il Pretore ha condannato __________ a versare in via provvisionale, dal 1° ottobre 1995, un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 770.– mensili per ciascuna figlia, oltre gli assegni familiari, revocando tuttavia a __________ il beneficio dell’ assistenza giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per due terzi a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili.
E. Insorto il 1° aprile 1996 con un appello contro il giudizio del Pre-tore, __________ chiede che in riforma del decreto cautelare egli sia esonerato da qualsiasi contributo per la moglie e che il contributo alimentare per le figlie sia fissato in complessivi
fr. 1100.– mensili, inclusi gli assegni familiari. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 1996 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto:
I documenti presentati per la prima volta in appello, tanto dall’ istante (che li ha acclusi alle proprie osservazioni) quanto dal convenuto (che li ha fatti seguire separatamente) sono per prin-cipio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti prodotti possono essere considerati – eccezionalmente – nella misura in cui servono eventualmente a definire il fabbisogno delle figlie; non sono ammissibili, invece, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o ai fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’ azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è regolato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sul-la scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton __________ (infra, consid. 8), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Nella fattispecie il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2304.– mensili, quello della moglie in fr. 2303.– mensili e quello delle figlie in fr. 1050.– mensili ciascuna. Quan-to ai redditi, egli ha accertato il guadagno netto del marito in
fr. 5153.– mensili (compresi gli assegni familiari di fr. 366.–) e quello della moglie in fr. 2664.60 mensili, onde un’eccedenza di fr. 1110.– mensili. Ciò posto, il Pretore ne ha desunto che il convenuto doveva versare un contributo alla moglie di fr. 200.– mensili e alle figlie fr. 1906.– complessivi (fr. 1540.– più gli assegni familiari di fr. 366.–).
a) Che l’onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ora, l’art. 55 lett. a LT (testo in vigore dal 1° gennaio 1995) prevede che nei casi di divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, il reddito e la sostanza sono suscettibili di tassazione intermedia, dopo di che i coniugi sono tassati disgiuntamente sui rispettivi fattori imponibili (art. 8 cpv. 1 LT a contrario). Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere quindi, in pendenza della causa di stato, la scis-sione delle partite fiscali con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la separazione di fatto. In materia di imposta federale diretta la regolamentazione è identica (art. 45 lett. a LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995): in caso di separazione duratura, ancorché di fatto, i coniugi sono tassati separatamente a valere dal momento della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). In pratica l’autorità fiscale, dopo avere accertato che i coniugi vivono divisi da almeno un anno, procede alla tassazione intermedia con effetto retroattivo al momento della separazione (circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 29 luglio 1994, lett. E: testo francese in ASA 63/1994 pag. 296 segg.; v. anche Metzger in: SJ 117/1995 pag. 73 in fondo e 74 in alto). Nella fattispecie l’appellante potrà chiedere pertanto di essere tassato individualmente dal 1° settembre 1995.
b) In concreto l’autorità fiscale non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia delle parti (che non sono ancora separate da un anno). Al momento in cui essa scinderà le partite fiscali con effetto al 1° settembre 1995, nondimeno, la moglie dovrà pagare il proprio arretrato d’imposta, il marito non rispondendo per quanto da lei dovuto dopo la separazione (art. 12 cpv. 2 LT, rispettivamente art. 13 cpv. 2 LIFD; circolare citata, lett. B/3/d). A ragione quindi il Pretore ha considerato nel fabbisogno della moglie un importo prudentemente stimato per le imposte a carico di lei. L’appel-lante asserisce bensì di avere assunto tutto l’onere fiscale per il 1995, ma disconosce che tale situazione è passibile di mutamento non appena l’autorità tributaria avrà proceduto alla tassazione intermedia. Quanto all’importo di fr. 350.– incluso nel fabbisogno di entrambe le parti, l’appellante nemmeno tenta di rendere verosimile che tale somma risulterà inadeguata: non incombe perciò a questa Camera vagliare il problema di propria iniziativa.
a) Per il personale di servizio, i viaggiatori e i rappresentanti di commercio la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, prevede una maggiorazione sull’importo di base da fr. 20.– a fr. 50.– mensili (cifra 2.4.2). L’indennità di fr. 40.– mensili riconosciuta dal Pretore rientra perciò nel legittimo apprezzamento del primo giudice, tanto più che il convenuto non si è curato di rendere verosimile alcuna spesa.
b) Per i pasti fuori domicilio la tabella testé menzionata con-templa una maggiorazione dell’importo base mensile da
fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale (cifra 2.4.3). Il decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo 1995-1996 (RL 10.2.2.1.1), ammette da parte sua una deduzione dal reddito di fr. 200.– mensili “se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa” (art. 4 cpv. 2 lett. a, art. 25 cpv. 1 lett. b LT); tale deduzione non è destinata a coprire l’intero costo del pranzo, ma solo la maggior spesa che il pasto fuori domicilio ca-giona per rapporto al pasto preparato in una propria economia domestica (RDAT I/1995 pag. 356 n. 6t). L’indennità di fr. 150.– mensili stimata dal Pretore appare quindi relativamente modesta. Il fatto è che, comunque sia, l’appellante non ha reso verosimile di dover pranzare regolarmente ogni giorno fuori casa. La sua richiesta, fondata su semplici affermazioni contestate dalla moglie (riassunto scritto del dibattimento finale, pag. 2 in fondo), appare pertanto di dubbia attendibilità. Visto in tale prospettiva, a prescindere dalla motivazione del primo giudice (che ha riconosciuto fr. 7.– per ogni pasto), l’importo di fr. 150.– mensili si riconduce nell’esito a un cauto apprezzamento e resiste alla critica.
a) Che il reddito di lavoro straordinario prestato sporadicamente non vada considerato alla stregua di un guadagno abituale è evidente, l’eccezione non dovendo costituire la regola, tanto meno per un coniuge che già lavora a tempo pieno. Diversa è la situazione, tuttavia, nel caso in cui il lavoro straordinario sia prestato in modo regolare, costituisca cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può contare (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 148 ad art. 145 CC). In circostanze del genere un coniuge non può disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti. Durante una causa di stato entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione domestica (DTF 114 II 12); per converso, nessuno dei due può migliorare la propria qualità di vita a scapito dell’altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti.
b) In concreto non sono dati a divedere estremi che giustifichino una riduzione dell’attività lucrativa da parte del marito. Né la moglie risulta aver mai lavorato più che a metà tempo, né l’eventuale precarietà delle entrate familiari fa apparire necessario un aumento del grado di occupazione di lei, né motivi di salute – quanto meno fino al momento in cui ha statuito il Pretore – legittimano una minore attività del convenuto (in tal caso andrebbe appurata, ad ogni modo, l’in-dennità per malattia riscossa dal datore di lavoro). Per il resto solo la causa di merito potrà chiarire se la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per propria colpa. L’appellante evoca l’impossibilità di prestare lavoro straordinario retribuito nel 1996, ma gli atti di cui egli si vale (appello, pag. 5 a metà) non consentono deduzioni univoche. Il doc. 6 della procedura P 213/95, non richiamato dalle parti, non è nel fascicolo processuale, mentre i doc. 5 e 16 non permettono di concludere con un minimo di ragionevole affidamento che il convenuto sia ormai precluso da ogni lavoro straordinario dietro compenso (gli sarebbe bastato produrre un’attestazio-ne chiara del datore di lavoro). Prudenzialmente il Pretore ha imputato all’appellante, per altro, il reddito medio conseguito nel 1995 e non quello – più elevato – del 1993 o 1994. Al momento in cui il primo giudice ha deciso non vi erano, per concludere, ragioni importanti che inducessero a ritenere il convenuto incapace di guadagnare, dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 3a), una cifra analoga a quella dell’anno precedente.
c) Il reddito medio conseguito dall’appellante nel 1995 non è contestato (fr. 4787.– mensili, più fr. 366.– di assegni familiari). Deve considerarsi quindi un dato acquisito.
La tesi è doppiamente infondata. In primo luogo perché non sarebbe serio calcolare lo stipendio del marito su tutto l’arco del 1995 e quello della moglie solo sull’ultimo quadrimestre. In secondo luogo perché, si procedesse in tal modo, si violerebbe il diritto federale. Già si è spiegato che – in linea di principio – ogni coniuge ha il diritto di conservare, dopo la sospensione della vita in comune, il livello di vita precedente (sopra, consid. 6a). Tenere conto solo del guadagno conseguito dopo la separazione significherebbe imporre alla moglie, in sostanza, un’at-tività lavorativa più estesa di quella avuta dianzi. Gli atti di causa non giustificano, come detto, un onere siffatto. Su questo punto l’appello non merita perciò altra disamina.
a) I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati accennati (sopra, consid. 2 in fine). Il Pretore ha fatto capo, in effetti, alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Can-ton __________, edizione 1993 (RDT 1993 pag. 78). Se appena si considera però ch’egli ha statuito il 1° aprile 1996 e che i contributi in questione decorrono dal 1° ottobre 1995 (data non litigiosa), è senz’altro indicato riferirsi all’edizione più recente di tali raccomandazioni, aggiornata al novembre 1995 (RDT 1996 pag. 33). Ora, nel caso di due figli di 13 e 16 anni quest’ultima prevede un fabbisogno di fr. 1090.– mensili ognuno, compresi fr. 205.– di cura e educazione. La moglie essendo casalinga a metà tempo, metà delle spese per la cura e l’educazione delle figlie deve ritenersi fornita in natura da lei medesima. Il fabbisogno in denaro delle due figlie ammonta così, secondo le note raccomandazioni, a fr. 1975.– complessivi.
b) Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a redditi coniugali attorno ai fr. 7000.– mensili (fr. 5400.– nel 1988). In concreto le entrate delle parti assommano a fr. 7817.– mensili (guadagno medio del marito fr. 5153.– compresi gli assegni familiari, guadagno medio della moglie fr. 2664.–). Si può nondimeno rinunciare a rivalutare le note raccomandazioni, che già si riferiscono al costo della vita nell’area urbana di __________, notoriamente fra i più elevati della Svizzera. Non risultano per altro – nemmeno dai documenti prodotti per la prima volta in appello – spese supplementari che aumenterebbero il fabbisogno in denaro delle figlie. Nemmeno si scorgono, contrariamente all’as-serto dell’appellante, motivi di riduzione, l’importo di fr. 550.– mensili per figlia offerto nell’appello essendo semplicemente irrisorio.
c) L’appellante adduce vari argomenti in merito al costo della locazione che rientra nel fabbisogno delle figlie. Le citate raccomandazioni includono nel fabbisogno in denaro di un figlio fra i 13 e i 16 anni di età fr. 220.-- di oneri locativi. La moglie paga un canone di locazione (incontestato) di fr. 1200.-- mensili (decreto, pag. 4). Di questa somma, fr. 440.-- rientrano nel fabbisogno in denaro delle figlie e fr. 760.-- rimane a carico della moglie (la somma di fr. 720.-- considerata dal Pretore va rettificata in tal senso). Dato che all’appel-lante è riconosciuta una pigione di fr. 700.-- mensili, il principio della parità di trattamento è sostanzialmente rispettato.
reddito del marito fr. 5153.— mensili
reddito della moglie fr. 2664.60 mensili
fr. 7817.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2304.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2343.50 mensili
fabbisogno delle figlie fr. 1975.— mensili
fr. 6622.50 mensili
eccedenza fr. 1195.10 mensili
metà eccedenza fr. 597.55 mensili
spettanza del marito (fabbisogno + ½ eccedenza) fr. 2901.55 mensili
spettanza della moglie (fabbisogno + ½ eccedenza) fr. 2941.05 mensili
spettanza delle figlie fr. 1975.— mensili
contributo per la moglie (spettanza ./. reddito proprio) fr. 276.45 mensili
contributo per le figlie fr. 1975.— mensili
fr. 2251.45 mensili
Nel risultato il decreto del Pretore è quindi più favorevole all’ap-pellante di quanto risulterebbe applicando al caso specifico i parametri della Camera civile di appello. Il primo giudice ha imposto al convenuto, infatti, un contributo inferiore tanto per la moglie (fr. 200.– mensili invece di fr. 276.45) quanto per le figlie (fr. 1906.– mensili invece di fr. 1975.–). Il decreto impugnato merita pertanto conferma, senza che sia necessario esprimersi sul calcolo finale applicato dal Pretore (decreto, consid. 6), invero estraneo ai criteri di questa Camera.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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