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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.49
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00049
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________________ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza del 13 luglio 1994 da
, __________ () (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________, __________);
e ora sul decreto 22 febbraio 1996 con cui il Pretore ha accolto un’istanza presentata il 28 marzo 1995 dal convenuto;
esaminato gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 21 marzo 1996 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che avanti il Tribunale civile di Milano è pendente un’azione di separazione personale presentata il 7 luglio 1994 da __________ __________ nei confronti del marito __________;
che il 13 luglio 1994 la moglie ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare al __________ di __________ il blocco degli averi intestati personalmente, o a terze persone ma fiduciariamente, al marito;
che con decreto del 19 luglio successivo il Pretore ha accolto inaudita parte l’istanza presentata dalla moglie;
che all’udienza del 23 settembre 1994, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre il convenuto ha chiesto di limitare al 50% il blocco dei suoi averi;
che con decreto del medesimo giorno il Pretore ha ordinato al __________ di __________ di sbloccare la metà del valore dei beni oggetto del decreto 19 luglio 1994;
che il 28 novembre 1994 __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari tendente alla limitazione al 50% dell’importo ancora bloccato presso l’istituto bancario di __________ e la possibilità di sostituire tale blocco con la presentazione di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un immobile situato in Italia;
che nelle osservazioni del 7 dicembre 1994 __________ si è opposta all’istanza di modifica;
che con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha parzialmente accolto, inaudita parte, l’istanza di modifica presentata dal marito e ha ordinato al __________ di sbloccare gli averi del marito nella misura del 50% dei beni depositati il 29 settembre 1994 che fossero materialmente divisibili, ossia ciò che eccede in valore la metà di fr. 509’966.80, US$ 281.30 e Lit. 21’914;
che il 20 marzo successivo il marito ha presentato un’istanza di interpretazione del decreto emanato il 9 marzo precedente, alla quale si è opposta la convenuta il 3 aprile 1995;
che all’udienza del 15 maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza 28 novembre 1994 e dell’istanza di interpretazione del 20 marzo 1995, le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e domande e hanno proposto diversi mezzi di prova;
che dopo l’audizione di un teste, con decreto del 22 febbraio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza presentata il 28 (recte 20) marzo 1995, e ha limitato il blocco degli averi del marito al 50% dei beni depositati il 29 settembre 1994 che fossero materialmente divisibili, indipendentemente dal loro controvalore in franchi svizzeri, e ha respinto la domanda intesa alla possibilità di sostituire tale blocco con la presentazione di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un immobile situato a __________;
che __________ con appello del 21 marzo 1996 chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la sua domanda di sostituzione del blocco con una garanzia ipotecaria gravante un immobile di __________;
che nelle osservazioni del 16 aprile 1996 __________ propone di respingere l’appello;
che il 18 aprile successivo l’appellante ha presentato controsservazioni;
considerando
che preliminarmente le controsservazioni presentate dall’appellante il 18 aprile 1996 devono essere dichiarate inammissibili, la procedura di appello non prevenendo un doppio scambio di allegati;
che il Pretore, dopo aver accolto l’istanza 28 (recte 20) marzo 1995, non ha ammesso la domanda intesa alla sostituzione del blocco con la presentazione di una garanzia ipotecaria presentata dall’appellante il 28 novembre 1994 (dispositivo n. 2);
che l’appellante chiede di accogliere la sua domanda di sostituzione del blocco con una garanzia ipotecaria gravante un immobile di __________;
che l’appellata propone di dichiarare inammissibile l’appello poiché diretto contro un decreto supercautelare;
che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC;
che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep. 1983 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA sentenza del 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA sentenza del 30 gennaio 1991 in re P.);
che in effetti il 28 novembre 1994 __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari tendente alla limitazione al 50% dell’importo ancora bloccato presso l’istituto bancario di __________ e la possibilità di sostituire tale blocco con la presentazione di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un immobile situato a __________;
che la discussione di tale istanza è avvenuta all’udienza del 15 maggio 1995, in occasione della quale le parti hanno offerto diversi mezzi di prova, ossia l’audizione di un teste e l’erezione di una perizia sul valore dell’immobile di __________;
che in concreto l’istruttoria dell’istanza 28 novembre 1994 è appena iniziata, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che, per altro, già il Pretore ha indicato la necessità di indire la discussione finale in relazione all’istanza 28 novembre 1994 (v. anche decreto pag. 2, 9° capoverso);
che nella misura in cui l’appello è diretto contro il dispositivo n. 2 del decreto impugnato, esso non può ritenersi emesso “previo contraddittorio” sicché il gravame sfugge a un esame di merito;
che gli oneri seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante;
che nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la causa;
che le ripetibili tengono conto del valore degli averi attualmente bloccati presso il __________ di __________;
per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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