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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.48
Data decisione, Autorità: 21.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00048
Lugano 21 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _____________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell’8 febbraio 1995 da
avv. __________, __________
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
__________,
__________, __________;
e ora sul decreto del 13 marzo 1996 con cui il Pretore ha respinto una domanda di misure provvisionali presentata l’8 febbraio 1995 dall’attore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 marzo 1996 presentata dall’__________ contro il decreto emesso il 13 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto:
che con petizione dell’8 febbraio 1995 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare __________ (__________), __________ __________ e __________ __________ al risarcimento di presunti danni subiti in seguito all’emissione di un comunicato stampa del __________ 1995 sul ruolo avuto dal legale nella vicenda concernente il marchese __________ __________ __________;
che contestualmente alla petizione l’attore ha chiesto al Pretore di ordinare ai convenuti la diffusione a tutti i giornali svizzeri e a tutti gli altri destinatari di una rettifica, a nome dell’__________, del comunicato stampa emanato il __________ 1995;
che all’udienza del 27 febbraio 1995, indetta per il contraddittorio sulla provvisionale, l’istante ha mantenuto la sua domanda, alla quale __________ si è opposta;
che statuendo il 13 marzo 1996 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta __________ fr. 350.– per ripetibili;
che insorta con appello del 25 marzo 1996 __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’aumento a un indeterminato importo della tassa di giustizia e a fr. 1’300.– delle ripetibili dovute dall’avvocato __________;
che nelle osservazioni del 26 aprile 1996 l’avv. __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato;
Considerando
in diritto:
che il primo giudice, senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 200.– la tassa di giustizia e in fr. 350.– le ripetibili a favore dell’appellante;
che questa chiede l’aumento della tassa di giustizia e un’indennità di fr. 1’300.– a titolo di ripetibili, per tenere conto della complessità della fattispecie e del dispendio di tempo dedicato alla pratica;
che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, entro minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del __________ 1995 in re GMS c./ T. e B., consid. 8);
che inoltre nella misura in cui l’appellante non indica a quale cifra l’importo di fr. 200.–, fissato dal primo giudice quale tassa di giustizia, dovrebbe essere aumentato, l’appello si rivela, su questo punto, inammissibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309 CPC);
che le ripetibili devono di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il giudice (Rep. 1985 96; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC);
che l’azione intesa a ottenere dal giudice la pubblicazione di una rettifica potrebbe essere considerata, per analogia, alla stessa stregua di una procedura intesa a ottenere un diritto di risposta (art. 429a segg. CPC), cioè come un procedimento speciale di natura contenziosa nel senso dell’art. 15 cpv. 1 TOA;
che tutta via quest’ultima norma risulta inapplicabile poichè contempla unicamente una rimunerazione dell’avvocato secondo il valore, mentre le azioni aventi per oggetto la protezione della personalità, in particolare l’esecuzione di un diritto di risposta e, come nella fattispecie, di una rettifica giudiziaria, non hanno per loro natura valore pecuniario (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, Volume II, nota 1.3.1 ad art. 44 OG);
che non rimane quindi che applicare l’art. 10 cpv. 1 TOA, secondo cui l’onorario è calcolato in base al dispendio orario ritenuto, di regola, un minimo di fr. 150.– l’ora;
che nella fattispecie l’impegno profuso nella causa dalla patrocinatrice della convenuta è stato relativamente limitato, il processo avendo richiesto la partecipazione a un’unica udienza, anche se abbastanza lunga, senza ulteriore istruttoria;
che, ciò posto, l’importo richiesto dall’appellante appare eccessivo per una siffatta procedura, non semplice, ma neppure particolarmente complessa;
che in tali circostanze appare equo stimare prudentemente le prestazioni della patrocinatrice e riconoscere all’appellante un’indennità di fr. 800.– a titolo di ripetibili;
che tale importo corrisponde d’altronde a un dispendio di 4 ore, retribuite fr. 200.– l’una, rimunerazione senz’altro adeguata per una pratica come quella in esame e comunque superiore al minimo tariffario previsto dalla TOA;
che, in definitiva, l’appellante vede accolto il suo appello per circa la metà;
che gli oneri del presente giudizio vanno pertanto suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate (art. 148 cpv. 2 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
“2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 45.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà __________ __________ __________ __________ fr. 800.– a titolo di ripetibili.”
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragio- ne di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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