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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.45
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00045
Lugano
29 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ._. (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
premesso
che il 14 marzo 1996 __________ ha presentato appello contro il decreto
cautelare emesso il 1° marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
constatato
che il 22 aprile 1996 __________ ha a suo volta interposto appello adesivo
contro il medesimo decreto;
ricordato
che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 17 maggio 1996;
preso
atto che con lettera del 15 aprile 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare
il ricorso, avendo le parti sottoscritto una convenzione sugli effetti
accessori del divorzio;
rilevato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
considerato
che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro
dell’appello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe,
di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso
adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato
che __________, interpellata dal ricorrente, ha consentito alla compensazione
delle ripetibili per la procedura di appello;
ritenuto
che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso
d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al
prelievo di tasse e spese;
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
L’appello adesivo è dichiarato
caduco.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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