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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.44
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00044
Lugano 21 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._______. (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 21 luglio 1995 da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione dell’8 marzo 1996 presentata da __________ contro il decreto emesso il 22 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1958), cittadino italiano, e __________ nata __________ (1959), cittadina della ex Iugoslavia, si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dalla loro unione non sono nati figli, ma entrambi sono genitori di figli nati da precedenti matrimoni. Il marito lavora attualmente presso la __________ di __________ di __________, la moglie è cameriera in un ristorante a __________.
B. Il 28 marzo 1995 __________ ha instato per l’emanazione di misure a protezione dell’unione coniugale. All’udienza del 25 aprile 1995 i coniugi si sono accordati sul contributo alimentare a favore della moglie per i mesi di maggio e giugno 1995 (inc. / __________.). Il 20 luglio 1995 la moglie ha chiesto l’adozione di nuove misure a protezione dell’unione coniugale, rivendicando in particolare un contributo alimentare mensile di fr. 800.–. Lo stesso giorno __________ ha postulato il tentativo di conciliazione e l’indomani ha presentato una petizione di divorzio, riconoscendo in via cautelare l’attribuzione dell’appartamento coniugale alla moglie, ma negando a quest’ultima ogni contributo alimentare.
All’udienza del 7 agosto 1995, indetta per la discussione delle istanze cautelari, il marito ha consentito a versare alla moglie l’importo di fr. 500.– mensili a partire dal mese di luglio 1995.
C. Con istanza del 14 novembre 1995 __________ ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° dicembre 1995. Il 7 dicembre successivo __________ ha postulato la trattenuta dal salario del marito dell’importo dovutole a titolo di contributo alimentare. Al contraddittorio dell’11 dicembre 1995 ogni coniuge ha confermato la propria istanza, opponendosi a quella avversaria.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale scritto. Il marito ha riaffermato la sua richiesta di soppressione del contributo alimentare, mentre la moglie ha postulato un contributo di fr. 690.– mensili, oltre alla relativa trattenuta di salario. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 2 febbraio 1996.
D. Statuendo il 22 febbraio 1996, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 125.– mensili a titolo di contributo alimentare, respingendo la richiesta di trattenuta dal salario. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello dell’8 marzo 1996 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di aumentare a fr. 550.– mensili il contributo alimentare a lei dovuto. __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e l’eventuale custodia dei figli. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di diritto federale (e va dunque applicato d’ufficio: art. 87 cpv. 1 CPC): esso prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che si calcolino poi fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si sottraggano tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi – per principio – a metà (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
Il Pretore ha determinato in fr. 3’357.75 mensili il reddito del marito e in fr. 2’439.60 mensili quello della moglie. Ha calcolato quindi il fabbisogno del marito in fr. 3’475.40 mensili e quello della moglie in fr. 2’403.35 mensili. Dedotto il fabbisogno globale della famiglia dal reddito coniugale, ha ottenuto un’eccedenza di fr. 318.60, che ha diviso per metà fra le parti. Il primo giudice ha fissato così il contributo dovuto alla moglie in fr. 125.– (fr. 2’403.35 + fr. 159.30 ./. fr. 2’439.60).
L’appellante non contesta l’accertamento dei rispettivi redditi, ma adduce che il fabbisogno del marito ammonta a fr. 2’706.90; essa fa valere che il primo giudice ha erroneamente calcolato in fr. 387.70 l’onere fiscale a carico del marito, onere che – in realtà – ammonta a fr. 20.– mensili.
a) Che l’onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in cui il reddito colpito dall’imposta serve – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ora, l’art. 55 lett. a LT (testo in vigore dal 1° gennaio 1995) prevede che nei casi di divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, il reddito e la sostanza sono suscettibili di tassazione intermedia, dopo di che i coniugi sono tassati disgiuntamente sui rispettivi fattori imponibili (art. 8 cpv. 1 LT a contrario). Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere quindi, in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la separazione di fatto. In materia di imposta federale diretta la regolamentazione è identica (art. 45 lett. a LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995): in caso di separazione duratura, ancorché di fatto, i coniugi sono tassati separatamente a valere dal momento della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). In pratica l’autorità fiscale, dopo avere accertato che i coniugi vivono divisi da almeno un anno, procede alla tassazione intermedia con effetto retroattivo al momento della separazione (circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 29 luglio 1994, lett. E: testo francese in __________ / pag. 296 segg.; v. anche Metzger in: SJ 117/1995 pag. 73 in fondo e 74 in alto).
b) In sostanza l’appellante chiede di rifare la tassazione tenendo conto di un reddito lordo di fr. 48’000.– e del contributo alimentare a suo favore, giungendo a un reddito imponibile di fr. 12’345.–. Ora, a prescindere dalla circostanza che non spetta al giudice delle misure cautelari rivedere le decisioni dell’autorità fiscale, in concreto tale autorità ha già proceduto, il 15 gennaio 1996, alla tassazione intermedia delle parti. L’importo di fr. 387.60 corrisponde pertanto all’onere fiscale effettivo a carico dell’appellato, ragione per cui non vi è motivo di scostarsi dal calcolo effettuato dal primo giudice. Si aggiunga che l’appellante misconosce la circostanza che, a seguito della tassazione intermedia, dovrà pagare il proprio arretrato d’imposta, il marito non rispondendo per quanto da lei dovuto dopo la separazione (art. 12 cpv. 2 LT, rispettivamente art. 13 cpv. 2 LIFD; circolare citata, lett. B/3/d). In concreto il marito ha accettato il giudizio pretorile, di modo che non si giustifica una modifica del fabbisogno della moglie.
–pare– a forti tensioni sul lavoro, e che dopo un periodo di disoccupazione e di attività saltuarie ha trovato un impiego meno retribuito (e che gli provoca maggiori costi professionali). L’epi-sodio del marzo 1995, come del resto rileva il Pretore, non è avvenuto tuttavia per malanimo verso la moglie. L’appellante nemmeno pretende del resto che il licenziamento sia avvenuto per recarle pregiudizio. Non ci si può pertanto esimere dal tenere in considerazione le spese professionali derivanti dalle trasferte quotidiane dal luogo di domicilio al posto di lavoro.
Per i pasti fuori domicilio la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, prevede una maggiorazione dell’importo base mensile da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale (cifra 2.4.3). Il decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo / (____________________....), ammette da parte sua una deduzione dal reddito di fr. 200.– mensili “se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa” (art. 4 cpv. 2 lett. a, art. 25 cpv. 1 lett. b LT); tale deduzione non è destinata a coprire l’intero costo del pranzo, ma solo la maggior spesa che il pasto fuori domicilio cagiona per rapporto al pasto preparato in una propria economia domestica (RDAT I/1995 pag. 356 n. 6t). In tali circostanze l’indennità di fr. 200.– mensili stabilita dal Pretore resiste pertanto alla critica. Anche per le spese di trasferta l’appello non è destinato a migliore sorte. Tenuto conto dell’effettiva necessità di far capo a un’autovettura, a ragione il primo giudice ha stimato tale spesa con prudente apprezzamento e ha riconosciuto l’importo di fr. 200.– mensili.
L’appellante chiede, infine, che il suo onere di locazione sia fissato in fr. 741.– mensili, corrispondenti all’importo effettivamente versato, e a questo proposito produce le ricevute postali da cui risulta l’ammontare della locazione. A prescindere dall’impropo-nibilità di nuovi documenti in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), giova rilevare però che in prima sede la moglie stessa ha indicato un onere mensile di fr. 667.55 (memoriale conclusivo del 2 febbraio 1996, pag. 3). Non vi è motivo quindi di modificare tale importo. Si aggiunga che, dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o ai fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Ne discende che l’appello è nuovamente destituito di fondamento.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– lic. iur. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Biasca.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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